F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 17/C del 17/01/02 3 – APPELLO DELL’U.S. SANTA MARIA CATANZARO AVVERSO DECISIONI MERI¬TO GARA COMPRENSORIO C. VATICANO/S. MARIA CATANZARO DEL 30.9.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 49 del 4.12.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 17/C del 17/01/02 4 - APPELLO DELL'U.S. SANTA MARIA CATANZARO AVVERSO DECISIONI MERI¬TO GARA S. MARIA CATANZARO/CUTRO DEL 6.10.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 49 del 4.12.2001) A seguito di due distinti reclami, il primo proposto dalla A.S. Cutro ed il secondo pro¬posto dal Comprensorio C. Vaticano, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria infliggeva alla Società S. Maria Catanzaro la punizione sportiva della perdita per 0- 2 della gara S, Maria Catanzaro/Cutro del 6.10.2001, e la punizio¬ne sportiva della perdita per 0- 2 della gara Comprensorio C. Vaticano/S. Maria Catanzaro del 14.10.2001, per aver l'appellante impiegato, nelle partite sopraindicate, il calciatore Elia Hernan Daniel in posizione irregolare, non essendo tesserato perché privo del transfert internazionale ex art. 40 N.O.I.F, necessario perché proveniente da Federazione estera. Avverso tali decisioni proponeva due distinti appelli la U.S. S. Maria Catanzaro sostenendo la regolarità della posizione del proprio calciatore in quanto: - ai sensi dell'art. 39.3 N.O.I.F. il momento di decorrenza del tesseramento del cal¬ciatore non professionista si identifica con quello di trasmissione del plico postale al Comitato competente; nella specie la data è del 5.10.2001, e quindi antecedente le par¬tite in oggetto; - il caso dì specie va inquadrato nell'ambito dell'art. 40.10 N.O.I.F, e non già dell'art. 40.6 N.O.I.F, trattandosi di calciatore che ha mantenuto ininterrottamente la cittadinan¬za italiana (e quindi equiparandolo ai calciatori italiani), risultando necessaria, ai fini del tesseramento, la sola dichiarazione dell'interessato di non essere mai stato convocato per squadre nazionali o rappresentative di Federazioni, nonché la produzione del certi¬ficato di cittadinanza italiana, cui va equiparata la produzione della copia autentica del passaporto, e del certificato di residenza. Gli appelli, riuniti trattandosi di parziale connessione soggettiva, sono infondati. La decorrenza del tesseramento ai sensi dell'art. 39.3 N.O.I.F. è naturalmente con¬dizionata alla verifica, anche successiva, della regolarità della procedura del tessera¬mento stesso che, nella specie, non risulta essere stata osservata. Tale situazione emerge dalla missiva dell'Ufficio Tesseramento del 13.11.2001, ante¬cedente la decisione impugnata, nonché da quella del 16.1.2002 (su richiesta della Segreteria della C.A.F.), missiva che sottolinea l'allegazione, alla richiesta di tessera¬mento, di una dichiarazione mendace, relativa ad un precedente tesseramento con Società appartenenti a Federazione estera, nonché la mancanza di certificato di resi¬denza. L'irregolare partecipazione del calciatore alla gara del 6.10.2001 e alla gara del 14.10.2001 in quanto non tesserato comporta pertanto le sanzioni sportive corretta¬mente inflitte dal primo giudice. Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come innanzi proposti dall'U.S. Santa Maria Catanzaro di Catanzaro, li respinge ed ordina incamerarsi le tasse versate.
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