F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 17/C del 17/01/02 6/7 -APPELLI DEL SIG. SABOT VINICIO E DELL’U.S. MANZANESE AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER ANNI 1 E DELL’AMMENDA DI L. 9.430.800, LORO INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDE¬RALE RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. -IN RELAZIONE AGLI ARTT. 94 TER N.O.I.F. E 39 REGOLAMENTO LEGA NAZIONALE DILETTANTI – E Al SENSI DELL’ART. 2, COMMA 4, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia – Com. Uff. n. 17 del 5.12.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 17/C del 17/01/02 6/7 -APPELLI DEL SIG. SABOT VINICIO E DELL'U.S. MANZANESE AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE PER ANNI 1 E DELL'AMMENDA DI L. 9.430.800, LORO INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDE¬RALE RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. -IN RELAZIONE AGLI ARTT. 94 TER N.O.I.F. E 39 REGOLAMENTO LEGA NAZIONALE DILETTANTI - E Al SENSI DELL'ART. 2, COMMA 4, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia - Com. Uff. n. 17 del 5.12.2001) Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 17 del 5 dicembre 2001 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli-Venezia Giulia infliggeva al Sig. Sabot Vinicio, Presidente della U.S. Manzanese, l'inibizione per anni uno (sino al 3.12.2002), alla Società l'ammenda di L. 9.430.800 ed al calciatore Vosca Mirko, già tesserato per questa Società, la squalifica per un mese (sino al 3.1.2002) oppure, alternativamente, l'ammenda di L. 2.000.000. Osservava la Commissione, chiamata a pronunziarsi a seguito di deferimento del Procuratore Federale in data 8.10.2001, che la dimostrata corresponsione al calciatore Vosca di somme di denaro diverse dai normali, e consentiti, rimborsi spesa doveva rite¬nersi violazione delle norme federali (art. 1 C.G.S. con riferimento agli artt. 94 ter N.O.I.F. e 39 Reg. L.N.D.) e che per questa ragione il Sig. Sabot, l'erogatore delle somme, il calciatore e la Società dovessero essere assoggettati a sanzione. Avverso detta decisione proponevano appello alla C.A.F. il Sig. Sabot e la Società rilevando: - la mancata correlazione tra contestazione e condanna, dal momento che la prima sarebbe avvenuta in base all'art. 1 C.G.S. (con riferimento ai già citati artt. 94 ter N.O.I.F. e 39 Reg. L.N.D.), la seconda inflitta a norma dell'art. 7 C.G.S.; - l'inesistenza dì un qualsiasi accordo in ordine alla dazione delle somme di denaro diverse dai rimborsi, dal momento che queste sarebbero state corrisposte personal¬mente dal Sig. Sabot "per atto di liberalità e personale gratificazione"; - in ogni caso, l'estraneità alla dazione della Società, dal momento che questa sarebbe stata fatta dal Sig. Sabot a titolo personale e con somme di denaro di sua esclusiva proprietà. Chiedevano pertanto il proscioglimento da ogni addebito. Alla seduta del 17 gennaio 2002 compariva il solo rappresentante della Procura Federale che, svolte le argomentazioni del caso, concludeva per il rigetto degli appelli. Gli appelli proposti dal Sig. Sabot e dalla U.S. Manzanese non possono essere accolti. Diversamente da quanto sostenuto dagli appellanti non risponde al vero che la san¬zione sarebbe stata inflitta sulla base di norma diversa da quella contestata. Procedendo con ordine, è fuor di discussione che a fronte della contestazione dell'ad¬debito di cui all'art. 1 C.G.S. (con riferimento alle disposizioni citate in narrativa) la Commissione Disciplinare si è preoccupata di verificare la sussistenza di quest'addebi¬to, prendendo in esame i diversi elementi di fatto dimostrativi, a suo avviso (e ad avvi¬so anche di questa Commissione), della violazione di cui all'art. 1 C.G.S.. Non altro significato ha l'inciso (contenuto nella decisione) secondo cui: "la CD. ritiene di poter comunque seguire la traccia sostanziale impostata dalla Procura Federale e ritiene sus¬sistere gli estremi dell'ipotesi di violazione anche in relazione all'art. 39 Reg. L.N.D., che vieta 'gli accordi e le convenzioni anche verbali di carattere economico tra associazio¬ni e calciatori non professionisti". Non altro significato ha, soprattutto, quell'ampia parte della decisione nella quale la Commissione esamina i molteplici elementi di fatto porta¬ti alla sua attenzione per verificare la sussistenza non di altro che della violazione di cui all'art. 1 C.G.S. E' ben vero che la Commissione Disciplinare ha richiamato l'attenzione sull'art. 7 C.G.S., ma ciò ha fatto, per ciò che riguarda il momento della contestazione, all'unico (accademico) scopo di rilevare che i fatti all'origine della contestazione ben avrebbero potuto essere inquadrati in questa differente, ed a suo avviso più appropriata, norma federale. Venendo al momento della sanzione, non è seriamente contestabile che la Commissione Disciplinare ha operato nell'ottica del medesimo art. 1 C.G.S.. Basta pre¬stare attenzione a quanto rilevato nella decisione laddove viene testualmente scritto: "Per la determinazione della sanzione per l'accertata violazione dell'art. 1 C.G.S., la CD. deve ricercare il riferimento oggettivo nelle norme che sono previste dall'attuale art. 13 del C.G.S. per la associazione e dall'attuale art. 14 del C.G.S. per i Tesserati, che ripropongono ...". Basta fare attenzione, soprattutto, al fatto che la sanzione è stata individuata fra quelle previste dagli artt. 13 e 14 C.G.S. per la violazione di cui all'art. 1 dello stesso codice. Non sfugge che la Commissione ha tirato in ballo, ancora una volta, l'art. 7 C.G.S., ma come espressamente fatto presente nella decisione ("Ritiene di richiamare l'art. 7 come parametro ai fini sanzionatori"; "In ordine alla quantificazione ... ritiene la CD. di non potersi allontanare dalle previsioni minime dell'attuale art. 7, colto nel suo aspetto programmatico quale espressione di volontà sanzionatoria della Federazione"); la Commissione Disciplinare ha richiamato, si stava scrivendo, l'art. 7 C.G.S., ma ciò ha fatto non per applicare alla violazione contestata la sanzione prevista da quest'articolo, ma ai limitati fini della individuazione dell'entità della pena da infliggere ai puniti. E va da sé che non può esservi nulla di non consentito nel fatto che per la determinazione della (sola) entità della sanzione (correttamente individuata in relazione all'illecito con¬testato) la Commissione Disciplinare si è ispirata, per così dire, alla più recente "volon¬tà sanzionatrice della Federazione" per come rilevabile da una cert'altra norma; per come rilevabile dall'art. 7 C.G.S. Come nel caso in esame molto saggiamente, bisogna precisare, considerata l'e¬strema inopportunità che condotta illecita rientrante nella previsione di cui all'art. 7 C.G.S., e come tale suscettibile di essere sanzionata nella normalità dei casi secondo i parametri di questa norma, fosse sanzionata con pena di entità inferiore. Per quell'esi¬genza all'uniformità di trattamento che correttamente la Commissione Disciplinare ha tenuto in considerazione. Venendo all'accordo in ordine alla dazione delle somme di denaro diverse dai rim¬borsi, che ad avviso degli appellanti non ci sarebbe stato, questa Commissione ribadi¬sce gli argomenti esposti dalla Commissione Disciplinare; argomenti che fa propri e che dimostrano in maniera inequivoca come il Sig. Sabot abbia corrisposto al calciatore Vosca per effetto di accordo forse non esplicito, ma certamente non meno vincolante, somme di denaro che a norma delle disposizioni federali non erano dovute. A parte ogni altra, assume valore decisivo, ad avviso di questa Commissione, la duplice circostanza che sia stata corrisposta sempre la medesima somma e che la corresponsione sia avve¬nuta in maniera continuativa, ininterrotta ed a cadenze mensili fisse, nell'uno come nel¬l'altro caso come in esecuzione, per l'appunto, di accordo contrattuale. E' evidente che se davvero si fosse trattato di "liberalità" legata al rendimento del calciatore, il denaro avrebbe dovuto avere di volta in volta consistenza diversa, visto che non è ragionevol¬mente ipotizzabile che un calciatore abbia sempre, lungo un'intera stagione agonistica, il medesimo rendimento. I versamenti sarebbero dovuti avvenire, poi, in occasione delle partite, se non delle più importanti certamente di quelle in cui la prestazione del Vosca era stata particolarmente elevata, e non, come in realtà avvenuto, a cadenze mensili fisse ed al termine di normali, banalissimi (viene voglia di scrivere) allenamenti. Senza dire che la sistematica corresponsione di denaro a titolo di liberalità non esclude la sussistenza dell'addebito, visto che ci si può obbligare nei confronti di talu¬no a versargli una certa somma di denaro, di per sé non dovuta e dunque per mera libe¬ralità, senza che questo faccia venir meno l'illeicità (dell'obbligo) della dazione laddove questa non sia consentita. Il ruolo, da ultimo, del Sig. Sabot al momento della corresponsione del denaro al Vosca. La tesi sostenuta a questo proposito dagli appellanti non può essere condivisa. Non può esserlo perché, come correttamente rilevato dalla Commissione Disciplinare, il Sig. Sabot incontrava il calciatore della "sua" società non in un luogo qualsiasi, ma nei locali degli spogliatoi, dove gli versava mensilmente il denaro al termine degli allena¬menti e dunque in occasione ed in relazione (comunque sia) alla sua attività di calciatore in seno alla società. Era ed agiva dunque nella veste di Presidente della società e non di quisque de populo che opera in nome e per conto propri. Agiva quale Presidente della società perché come tale aveva titolo di accedere all'interno degli spogliatoi; come tale incontrava in quel luogo il Vosca e come tale lo incontrava al termine degli allena¬menti ed il giorno esatto che avesse ritenuto. Ne consegue che la responsabilità della Società per i fatti del Sig. Sabot va configurata nella forma della responsabilità diretta e non oggettiva, esattamente come ritenuto dalla Commissione Disciplinare. Alla luce delle considerazioni svolte non vi è dubbio, dunque, che gli appelli propo¬sti dal Sig. Sabot Vinicio e dalla U.S. Manzanese vadano respinti e le relative tasse incamerate. Per questi motivi la C.A.F., riuniti i reclami come innanzi proposti dal Sig. Sabot Vinicio e dall'U.S. Manzanese di Manzano (Udine), li respinge ed ordina incamerarsi le tasse versate.
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