F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 33/C del 16/05/02 2 – APPELLO DELL’A.S. SAGITTARIO PRATOLA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DI CALCIO A CINQUE SAGITTARIO PRATOLA/AMALTEA RAIANO DEL 27.2.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 59 del 28.3.2002)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 33/C del 16/05/02
2 - APPELLO DELL'A.S. SAGITTARIO PRATOLA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DI CALCIO A CINQUE SAGITTARIO PRATOLA/AMALTEA RAIANO DEL 27.2.2002
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 59 del 28.3.2002)
Con l'appello ritualmente proposto l'A.S. Amaltea impugnava il provvedimento (CU. n.55 del 7 marzo 2002), adottato dal Giudice Sportivo che disponeva la ripetizione della gara, sospesa dall'arbitro per guasti all'impianto elettrico dello stadio non riparabile in breve tempo e ciò mentre l'A.S. Amaltea vinceva per due reti a uno. L'appellante deduceva che nella fattispecie doveva essere applicato il principio della responsabilità oggettiva, essendo riconducibile alla mancata manutenzione dell'impianto elettrico l'impossibilità di disputare la gara. La Commissione Disciplinare rilavava che dagli atti ufficiali (in particolare dal supplemento di rapporto dell'arbitro) emergeva che l'interruzione dell'energia elettrica, quel gior¬no, aveva riguardato solo lo stadio e non la zona dove esso era situato; da ciò traeva la con¬seguenza che il guasto era attribuibile a mancata manutenzione dell'impianto con conse¬guente responsabilità della società ospitante; da ciò l'accoglimento del gravame con la san¬zione a danno dell'A.S. Sagittario della perdita della gara. Avverso tale decisione ha proposto appello a questa C.A.F. l'A.S. Sagittario Pratola deducendo: - che essa conduceva in locazione da terzi lo stadio con conseguente responsabilità ex art. 2051 cod. civ. del proprietario dello stadio; che, anche a voler configurare la sua qualifica di "custode" dello stadio, l'interruzione dell'energia elettrica era da considerarsi caso fortuito come evidenziato da allegata dichia¬razione dei perito Tarantelli Concezio secondo cui il guasto "esula da qualsiasi carenza di manutenzione in quanto non è assolutamente prevedibile né ispezionabile la probabi¬lità di guasto di un cavo elettrico". In contrario questa C.A.F. evidenzia: della dichiarazione scritta del perito, peraltro poco chiara, non può tenersi alcun conto perché non è documento ufficiale (art. 40 1° comma, C.G.S.). Come già affermato da questa C.A.F., ogni società è responsabile della gestione e praticabilità dello stadio indipendentemente da eventuali tipi di proprietà di terzi. La giurisprudenza di questa stessa C.A.F. è costante nell'evidenziare come il caso for¬tuito postuli l'assenza di ogni responsabilità, a titolo di dolo e anche a titolo di colpa, di chi la invoca; richiede inoltre che venga fornita dallo stesso la prova rigorosissima che il fatto si è verificato senza colpa dell'agente. Nel caso di specie era onere dell'A.S. Sagittario dimostrare di aver diligentemente con¬trollato l'impianto elettrico prima della gara e di provare quale fosse la causa del guasto e che essa non era rapportabile a sua colpa. Tale prova è mancata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S. Sagittario Pratola di Pratola Peligna (l'Aquila) e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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