F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 33/C del 16/05/02 3-APPELLO DELLA POL. MIGLIARINO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MIGLIARINO/PORTUENSE DEL 3.3.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 38 del 4.4.2002)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 33/C del 16/05/02 3-APPELLO DELLA POL. MIGLIARINO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MIGLIARINO/PORTUENSE DEL 3.3.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 38 del 4.4.2002) La S.C. Portuense proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia-Romagna in ordine alla regolarità della gara Migliarino/Portuense disputa¬ta il 3 marzo 2002 per il Campionato di 1a Categoria, Girone "P, e terminata con il risultato di 2-1 per la squadra di casa. Sosteneva la reclamante che alla predetta gara la Polisportiva Migliarino aveva fatto par¬tecipare il calciatore Formica Guillermo Carlos in posizione irregolare in quanto non tesse¬rato (per alcuna società). La Polisportiva Migliarino contradeduceva, in rito, la inammissibilità del reclamo, rilevan¬do di non aver ricevuto copia dello stesso ma di aver ricevuto unicamente una raccoman¬data con un foglio bianco e, nel merito, la sua infondatezza, in quanto la documentazione necessaria al tesseramento del calciatore Formica era stata spedita fin dal 22 febbraio 2002 e al riguardo, in data 2 marzo 2002, l'Ufficio Tesseramento aveva anche assicurato, in via telefonica, "che tutto era in ordine". La Commissione Disciplinare, con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 38 del 4 aprile 2002, premesso che la irregolarità della comunicazione del reclamo sarebbe stato oggetto di separato esame, respingeva il reclamo stesso, dopo aver accertato presso l'Ufficio Tesseramento che il calciatore Formica risultava tesserato solo in data 7 marzo 2002 successivamente, quindi, alla data di disputa della gara con la S.C. Portuense. Di conseguenza, la Commissione Disciplinare infliggeva alla Polisportiva Migliarino, in applicazione dell'art. 12, comma 5, e 14, comma 1, C.G.S., la punizione sportiva della perdita della gara in contestazione con il punteggio di 0-2. La Polisportiva Migliarino propone appello, formulando nuovamente le tesi propu¬gnate davanti alla Commissione Disciplinare e chiedendo, in subordine, che la punizio¬ne sportiva della perdita della gara sia tramutata in una ammenda. L'appello va respinto. In merito alle deduzioni di rito rileva la C.A.F che non può darsi credito all'afferma¬zione dell'appellante di aver ricevuto solo una busta con un foglio bianco e non copia del reclamo stesso, in violazione dell'art. 29 comma 5, C.G.S:, trattandosi appunto di una affermazione carente di ogni prova. Sul piano sostanziale, inoltre, non può ravvisarsi alcun interesse della società recla¬mante ad evitare il contraddittorio con la controinteressata, trattandosi di controversia definibile a favore della reclamante unicamente in base ad elementi documentari. La Poi. Migliarino, infine, ha controdedotto punto per punto sul reclamo della socie¬tà avversaria mostrando la piena consapevolezza dell'oggetto del contendere. Nel merito l'appello si rileva infondato. Ed invero trattandosi di calciatore di nazionalità italiana, pervenuto da Federazione estera (nella specie il calciatore Formica aveva militato nella Correcamios di Tampica -Messico dal quale era stato svincolato) occorreva acquisita la qualifica di "non profes¬sionista" risultante da "trasfer internazionale", un provvedimento di autorizzazione al tesseramento. In base all'articolo 40, comma 11, n. 3 per detti calciatori "il tesseramento decorre dalla data di autorizzazione della F.I.G.C.". Per il calciatore Formica, come esattamente è stato affermato dalla Commissione Disciplinare, il tesseramento ha avuto decorrenza dal 7 marzo 2002 data dell'autorizza¬zione al tesseramento. Il calciatore, pertanto, non poteva dirsi ancora tesserato per la Polisportiva Migliarino alla data in cui si è disputata la gara in contestazione. In tale gara, pertanto, il Formica era in posizione irregolare. Con la reiezione dell'appello, va incamerata la tassa di reclamo. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dalla Poi. Migliarino di Migliarino (Ferrara) e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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