F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 33/C del 16/05/02 6 – APPELLO DELLA A.S. LA PI.SE.BA. MOLESE.SE. AVVERSO DECISIONI MERI¬TO GARA VIRTUS SEZZE SCALO/LA PI.SE.BA. MOLE.SE. DEL 16.2.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 65 dell’11.4.2002)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 33/C del 16/05/02 6 - APPELLO DELLA A.S. LA PI.SE.BA. MOLESE.SE. AVVERSO DECISIONI MERI¬TO GARA VIRTUS SEZZE SCALO/LA PI.SE.BA. MOLE.SE. DEL 16.2.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 65 dell'11.4.2002) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio, in data 10.4.2002 (Com. Uff. n. 65 dell'11 aprile 2002), in accoglimento del reclamo della S.S. Virtus Sezze Scalo avverso le decisioni del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Frosinone che aveva inflitto alla predetta società, tra l'altro, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2, annullava la cennata punizione sportiva e dis¬poneva la ripetizione della gara, non ritenendo sussistenti i requisiti previsti dall'art. 12 comma 4 C.G.S. Con ricorso alla C.A.F. la A.S. La Pi.se.ba. Mole.se richiedeva l'annullamento della decisione della Commissione Disciplinare e il ripristino della decisione del Giudice Sportivo circa il risultato della gara. Il reclamo è fondato. La decisione del Giudice Sportivo ha ricostruito puntualmente e correttamente i fatti verificatisi, durante la gara Virtus Sezze Scalo/La Pi.se.ba. Mole.se, del 16.2.2002, che hanno indotto il direttore di gara "a proseguire per mero prò forma la gara", che si con¬cludeva con il punteggio di 3-2 in favore della società ospitante. La decisione della Commissione Disciplinare è, invece, contraddittoria in quanto dà atto, dopo avere anche sentito, in sede di audizione l'arbitro, che lo stesso "alla metà circa del secondo tempo, aveva assunto la decisione di considerare chiuso anticipata¬mente l'incontro e di proseguirlo pro-forma" e poi fa discendere le sue conclusioni dal fatto che "le intemperanze messe in atto da alcuni tesserati della società ospitante, san¬zionate dall'arbitro, non sono, mai, sconfinate in gesti di violenza consumata o tentata e sono rimaste nell'ambito delle ingiurie e delle minacce generiche". Sul punto, va osservato che la norma, ex art. 12 comma 4 C.G.S., non richiede la sussistenza di specifici episodi di violenza, ma che sia stata posta in pericolo l'incolu¬mità del direttore di gara e che lo stesso non sia stato in grado di fronteggiare le turbo¬lenze e abbia verificato l'impossibilità di giungere alla normale conclusione della gara dopo avere fatto ricorso a tutti i mezzi in suo potere. Situazione, questa, verificatasi nel caso in esame come evidenziato dal direttore di gara che ha dichiarato che "il clima intimidatorio e la difesa dell'ordine pubblico non gli hanno consentito di dirigere in modo regolare e di prendere decisioni" e di avere porta¬to a termine l'incontro "per evitare violenze contro la sua persona" ("la gara da me diret¬ta, si è svolta in un clima in cui non era possibile dirigere in maniera corretta"). Per completezza va osservato che l'arbitro non ha adottato ulteriori provvedimenti disciplinari (oltre all'espulsione del calciatore Sognelli della Virtus Sezze Scalo) proprio per evitare che la situazione di pericolo esistente si aggravasse ulteriormente, con con¬seguenze imprevedibili. L'appello deve, pertanto essere accolto con le conseguenze del caso. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dall'A.S. La Pi.se.ba. Mole.se. di Alatri (Frosinone), annulla l'impugnata delibera, ripri¬stinando quella del Giudice Sportivo che infliggeva alla Virtus Sezze Scalo la punizione sportiva di perdita 0-2 della suindicata gara. Dispone restituirsi la relativa tassa.
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