F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 33/C del 16/05/02 7 – APPELLO DELLA S.S. ORTYGIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ORTY-GIA/CESE DEL 5.5.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 72 del 10.5.2002)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 33/C del 16/05/02 7 - APPELLO DELLA S.S. ORTYGIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ORTY-GIA/CESE DEL 5.5.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 72 del 10.5.2002) La S.S. Ortygia proponeva reclamo al Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Abruzzo avverso l'esito della gara Ortygia/Cese disputata per il Campionato di 1° Categoria il 5 maggio 2002 e terminata con la vittoria della squadra ospite con il pun¬teggio di 2-0. La reclamante chiedeva che alla società avversaria venisse inflitta la punizione spor¬tiva della perdita della predetta gara per avere utilizzato nel corso della stessa un sole calciatore classe 1981/82 in luogo dei due prescritti dal Comitato Regionale Abruzzo con le disposizioni impartite con il Comunicato Ufficiale n. 1 del 5 maggio 2001. Sosteneva la reclamante che al 47" del secondo tempo il n. 8 del G.S. Cese, secondo dei due calciatori classe 1981/82 originariamente schierati da detta società, era state sostituito dal calciatore n. 17, Alfonsi Agostino, classe 1967. La fase di recupero della gara, in tal modo, era stata disputata dal G.S. Cese con un solo giocatore classe 1981/82. Il Giudice Sportivo, con la deliberazione pubblicata sul Com. Uff. n. 70 del 7 maggio 2002, rigettava il reclamo sulla base del referto arbitrale e del supplemento di rapporto rilevando che al 35' del secondo tempo il calciatore Tallone Emiliano, classe 1979, eri stato sostituito con il calciatore Murzìlli Daniele, classe 1982, di tal che il G.S. Cesi aveva tenuto in campo per tutta la durata dell'incontro due calciatori classe 1981/82. La S.S. Ortygia impugnava tale deliberazione davanti alla competente Commissione Disciplinare deducendone la erroneità e chiedendone la riforma. La Commissione Disciplinare, con la decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 72 del 10 maggio 2002, respingeva tale impugnativa richiamandosi ai rapporti del direttore di gara. La S.S. Ortygia propone appello avverso tale decisione riproponendo le censure già dedotte nei precedenti gradi di giudizio. L'appello è infondato e, pertanto, va respinto. Il direttore di gara, nel supplemento di rapporto, ha riferito di essere incorso in erro¬re nell'annotazione delle sostituzioni e di avere dettato tali erronee annotazioni ad un dirigente della S.S. Ortygia che ne aveva fatto richiesta a conclusione della gara. Il diret¬tore di gara si è avveduto dell'errore allorché, all'atto della redazione del referto, non ha trovato nelle sue annotazioni il calciatore n. 14, da lui personalmente conosciuto (con il quale, tra l'altro, aveva avuto varie discussioni nel corso dell'incontro). Il n. 14 certa¬mente era subentrato sul terreno di gioco in sostituzione di altro calciatore. L'arbitro spiega l'errore affermando che era stato determinato dal fatto che il predet¬to calciatore aveva sui calzoncini un numero, il 16, diverso da quello della maglietta (n. 14). Nel taccuino, quindi, erroneamente aveva annotato che il calciatore subentrato era il n. 16 (e non il 14). Ciò aveva determinato anche un secondo errore. Il direttore di gara, infatti, aveva poi annotato con il n. 15 il calciatore successivamente entrato in campo con il n. 16 convinto che il n. 16 fosse già in campo. Ciò stante, è chiaro che, nella fattispecie, vi è stato solo un errore dell'arbitro nel rife¬rire sulle sostituzioni operate dal G.S. Cese ai dirigenti della S.S. Ortygia. Il direttore di gara, come si rilevato, ha evidenziato il proprio errore nel supplemento di rapporto. Da questo emerge che, per tutta la gara, contrariamente a quanto sostenuto dalla società appellante che si fonda sul predetto errore del direttore di gara, sono stati in campo per il G.S. Cese due calciatori classe 1981/1982 e che, pertanto, non vi è stata da parte di detta società la denunciata violazione delle prescrizioni impartite dal Comitato Regionale Abruzzo con il Comunicato Ufficiale n. 1 del 5 maggio 2001. L’appello, in conclusione, va rigettato. La tassa di reclamo, di conseguenza, va incamerata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla S.S. Ortygia di Ortucchio (L'Aquila) e dispone incamerarsi la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it