F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 33/C del 16/05/02 8 – APPELLO DELLA.S. CASTELTERMINI AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBI¬ZIONE FINO AL 31.3.2005 INFLITTA AL SIC GIULIANO GIUSEPPE GAETANO (Delibera dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia -Com. Uff. n.45 dell’11.4.2002)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 33/C del 16/05/02
8 - APPELLO DELLA.S. CASTELTERMINI AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBI¬ZIONE FINO AL 31.3.2005 INFLITTA AL SIC GIULIANO GIUSEPPE GAETANO
(Delibera dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia -Com. Uff. n.45 dell'11.4.2002)
L'A.S. Casteltermini ha proposto reclamo a questa Commissione d'Appello Federale avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia di cui al Comunicato Ufficiale n° 45 del 10 aprile 2002 con la quale è stata com¬minata la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività fino al 31.3.2005 al dott. Giuliano Giuseppe Gaetano medico di fiducia della A.S. Casteltermini. In particolare viene contestato il comportamento offensivo nei confronti degli Ufficiali di gara da parte del Giuliano nonché il pugno allo stomaco con il quale avrebbe colpito un Assistente Arbitrale. Rileva questa Commissione che i motivi addotti a sostegno del reclamo non posso¬no essere proposti in questa sede. A norma dell'art. 33 n. 1 C.G.S., infatti, la C.A.F. non può essere adita per motivi di merito. Nel caso in esame, infatti, le motivazioni in punto di fatto a sostegno dell'appel¬lo proposto non integrano alcuna delle ipotesi di cui all'art. 33 C.G.S. essendo fondate esclusivamente sul merito. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come innanzi proposto dall'A.S. Casteltermini di Casteltermini (Agrigento) e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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