F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 33/C del 16/05/02 9 – APPELLO DELL’A.S. CASTELTERMINI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASTELTERMINI/BARRESE DEL 17.3.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 46 del 19.4.2002)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 33/C del 16/05/02 9 - APPELLO DELL'A.S. CASTELTERMINI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASTELTERMINI/BARRESE DEL 17.3.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 46 del 19.4.2002) La A.S. Casteltermini ha proposto reclamo a questa Commissione d'Appello Federale avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia di cui al Comitato Ufficiale n° 46 del 18 aprile 2002, con la quale è stata inflitta la sanzione sportiva della perdita della gara Casteltermini/Barrese del 17.3.2002 con il punteggio di 0 - 2. Assume la reclamante che nel caso di specie il Direttore di gara avrebbe erronea¬mente sospeso la gara al 36° del primo tempo non sussistendo i motivi per assumere un così grave provvedimento. In particolare viene contestato che l'arbitro sarebbe stato colpito al ginocchio dx da un oggetto lanciato da un tifoso, che un Assistente dell'arbi¬tro sarebbe stato colpito con un pugno e, comunque, che si sarebbero verificati sul campo di gioco disordini tali da giustificare la sospensione della gara. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato. La Commissione Disciplinare, confermando la decisione del Giudice Sportivo, ha esattamente richiamato il referto di gara dell'arbitro e degli assistenti dai quali emerge con dovizia di particolari la violenza e la illeceità dei fatti verificatisi nel campo di gioco ai quali non sono rimasti estranei anche dirigenti della stessa A.S. Casteltermini. I precisi e circostanziati referti del Direttore di gara e dei due Assistenti evidenzia¬no infatti, una situazione di violenza e incivile contestazione sia sul terreno di gioco che sugli spalti con lanci di oggetti che hanno colpito anche l'arbitro al ginocchio dx meno¬mandone le condizioni fisiche. Rimasti poi vani i tentativi di riportare la calma, dopo ben 15 minuti, correttamente è stata disposta la sospensione della gara. Trattasi, insomma, di episodio antisportivo e biasimevole che deve essere censurato sotto ogni profilo. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S. Casteltermini di Casteltermini (Agrigento) e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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