F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 23/05/02 10 – APPELLO DEL CALCIATORE RUVOLETTO ALBERTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 3, INFLITTA AL SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 45 del 24.4.2002)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 23/05/02
10 - APPELLO DEL CALCIATORE RUVOLETTO ALBERTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 3, INFLITTA AL SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 45 del 24.4.2002)
La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto, a seguito di defe¬rimento della Procura Federale, ha inflitto al calciatore Ruvoletto Alberto la sanzione di tre mesi di squalifica per avere violato l'articolo 8 comma 1 C.G.S., che vieta ai tesserati di avvalersi, per la stipulazione di contratti, di soggetti inibiti, nel caso in esame Giacomini Pier Antonio, già presidente della società Calcio Monselice srl. Il Ruvoletto proponeva appello, riconoscendo di "avere pattuito l'accordo economico" con il Giacomini. Il calciatore ha aggiunto di "non essere a conoscenza dell'esistenza di sanzioni a carico di calciatori tesserati che intrattenessero rapporti, per la stipulazione di contratti, con soggetti inibiti". Il reclamo è infondato e va respinto. Il Ruvoletto deve considerarsi confesso circa la violazione regolamentare contestata¬gli, avendo ammesso di essere a conoscenza dell'inibizione del Giacomini e avendo affer¬mato che "era obbligatorio per tutti i giocatori, accordarsi con il predetto, che rappresen¬tava la società" nessun rilievo può avere la sua asserita e tra l'altro non provata, non con¬sapevolezza dell'esistenza della norma in esame. Le richieste di revoca del tesseramento a favore del Calcio Monselice, "con relativo svincolo da detta società" e del riconoscimento di un suo credito, nei confronti della pre¬detta società, non possono costituire oggetto del presente procedimento, in quanto esu¬lano dal capo di incolpazione. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dal calciatore Ruvoletto Alberto ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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