F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 40/C del 20/06/02 5 – APPELLO DELL’ALBA CAVESE LUCIANA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ATLETICO NOCERAJALBA CAVESE LUCIANA DE LU11,5.2002 (Delibera della Commissione Disaminare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n 89 dei 30.5 2002)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 40/C del 20/06/02 5 - APPELLO DELL’ALBA CAVESE LUCIANA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ATLETICO NOCERAJALBA CAVESE LUCIANA DE LU11,5.2002 (Delibera della Commissione Disaminare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n 89 dei 30.5 2002) La soc. Alba Cavese Luciana in merito alla gara Atletico Nocera/Alba Cavese Luciana dell’11 5.2002, eccepiva la regolarità della posizione dell'assistente dell’arbitro, Signor Placane Luigi. tesserato con l’A.S. Atletico Nocera* sia perché non indicati, nella distinta gara, i dati anagrafici, sia perché lo stesso non era nelle condizioni fisiche previste per svolgere Cattività di guardalinee.La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, con delibera di cui al C.U. N. 89 del 30 maggio 2002 rigettava il reclamo risultando il Pisacane regolar¬mente tesserato per la società Atletico Nocera. ed avendo il direttore di gara consentito La sua partecipazione data la conoscenza personale dello stesso Ricorreva a questa Commissione d'Appello Federale l’Alba Cavese Luciana soste¬nendo che il Pisacane Luigi tesserato per la società Atletico Nocera. non era idoneo a svol¬gere la funzione di assistente dell’arbitro avendo npcrtato, Quale giocatore della stessa squadra, un infortunio che lo aveva tenuto lontano di camp di caldo per la durata di mesi tre ed aveva anche comportato inabilita al lavoro L’appello è inammissibile. L’art. 33.2 C.G.S stabilisce che il ricorso di parte deve essere inviato entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione de! CU. con il quale è stata resa nota la deci¬sione che si intende impugnare. Le parti hanno diritto di ottenere copia dei documenti ufrV dali. richiesta preannunciata all'organo competente entro tre giorni dalla data di pubblica¬zione nel CU. del provvedimento de si intende impugnare Precisa poi: 'Analoga comunicazione deve essere inviata contestualmente alla con¬troparte" Obbligo a sua volta previsto dall’art.29. C.G.S. la cui inosservanza genera, ex art 29.9 DA8»i l’inammissibilità del reclamo Dall’esame degli atti è invece emerso d nessuna 'analoga comunicazione sia stata contestualmente inviata dalla Alba Cavese Luciana alla Atletico Nocera e quella inviata il 17.6.2002 è tardava, perché fuori dei termini previsti. Per questo motivi la CA.F dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n 2 C.G.S., per omesso contestuale invio della copia dei motivi alla società controparte, l'appello come sopra proposto dalla soc Alba Cavese Ludana di Cava de Tirreni (Salerno) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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