F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 23/05/02 11 – APPELLO DELL’A.S. AOSTA CALCIO 2000 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AOSTA CALCIO 2000/COURMAYEUR DEL 21.4.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – Com. Uff. n. 44 del 9.5.2002)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 23/05/02
11 - APPELLO DELL'A.S. AOSTA CALCIO 2000 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AOSTA CALCIO 2000/COURMAYEUR DEL 21.4.2002
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta - Com. Uff. n. 44 del 9.5.2002)
La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte - Valle d'Aosta, con delibera del 9 maggio 2002 pubblicata sul Com. Uff. n. 44, accoglieva il reclamo della società Courmayeur relativamente alla gara Aosta 2000 / Courmayerur del 21.4.2002 per irregolare posizione dei calciatori Amahhar Hicham, Akanour Karim, Akanour Souhail, schierati dalla Aosta 2000. Infliggeva pertanto alla società Aosta Calcio 2000 la sanzione dell'ammenda di euro 150; al dirigente accompagnatore della società Aosta 2000, Sig. Belfiore Antonio, la san¬zione della inibizione fino al 31.12.2002. Ricorreva a questa Commissione d'Appello Federale l'A.S. Aosta Calcio 2000 ritenen¬do irregolare la procedura adottata dalla A.S. Courmayeur che, ex art. 29.5 C.G.S., avreb¬be dovuto preannunciare il proprio reclamo anche alla A.S. Aosta 2000 entro le 24 ore e non solo all'organo disciplinare adito. Chiedeva comunque una diminuzione delle sanzioni inflitte, tenuto conto della buona fede della società. L’appello è infondato e va respinto. L’art. 29.5 C.G.S. testualmente recita: "tutti i reclami devono essere motivati e tra¬smessi, a cura degli interessati, agli Organi competenti con le modalità e nei termini fis¬sati dall'art. 34 C.G.S.. Copia della dichiarazione e dei motivi di reclamo o del ricorso deve essere inviata, contestualmente, all'eventuale controparte. A sua volta l'art. 34.1 recita: "la dichiarazione con la quale si preannuncia il reclamo deve essere inviata all'organo competente entro tre giorni dalla data di pubblicazione della decisione che si intende impugnare. Al comma 2 precisa: "il reclamo deve essere motiva¬to e proposto entro i sette gironi successivi alla data di pubblicazione del CU. in cui è riportata la decisione dell'organo che si intende impugnare. La ratio della norma, è quella di portare la controparte a conoscenza dei motivi del reclamo in un termine perentorio di gg. 7 per dar modo alla stessa di adeguatamente difendersi e controdedurre. In questa ottica, pertanto, la locuzione "contestualmente", contenuta nel comma 5 dell'art. 29 C.G.S., indica la necessità per il ricorrente di rispettare lo stesso termine di gg. 7 nell'inviare alla controparte copia del reclamo o del ricorso. Nel caso di specie, la società Courmayeur ha rispettato tali termini per l'invio dei moti vi del reclamo, sia riguardo allo organo disciplinare che alla società A.S. Aosta Calcio 2000, che pertanto ha potuto adeguatamente controdedurre. Quanto al merito, è agli atti la inidoneità, riconosciuta dalla stessa A.S. Aosta Calcio 2000, della procedura adottata per il tesseramento dei calciatori sopracitati, essendosi verificati errori nell'inoltro delle relative domande, inviate al Comitato Regionale Piemonte - Valle D'Aosta. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dell'A.S. Aosta Calcio 2000 di Aosta ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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