F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 23/05/02 13-APPELLO DELL’U.S. CALCIO S. GIOVANNI ILARIONE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GATTO SOLE/S. GIOVANNI ILARIONE DEL 25.4.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 46 del 2.5.2002).

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 23/05/02 13-APPELLO DELL'U.S. CALCIO S. GIOVANNI ILARIONE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GATTO SOLE/S. GIOVANNI ILARIONE DEL 25.4.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 46 del 2.5.2002). Con atto 3 maggio 2002 l'U.S. Calcio S. Giovanni Ilarione, proponeva appello avverso la delibera del Comitato Regionale Veneto pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 46 del 2 maggio 2002 con cui si accoglieva il reclamo avanzato dal G.S. Gatto Sole e si poneva a carico della Società Calcio S. Giovanni Ilarione la sanzione sportiva della perdita della gara Gatto Sole / S. Giovanni Ilarione del 25.04.2002 con il risultato di 0-2. I primi giudici assumevano tale decisione sulla base del fatto che l'U.S. Calcio San Giovanni Ilarione aveva fatto partecipare alla gara de qua, il calciatore Bergamasco Nicola che risultava squalificato per una giornata a seguito di raggiunte quattro ammonizioni con provvedimento riportato nel Comunicato Ufficiale n. 45 del 24 aprile 2002 del Comitato Regionale Veneto. Deduceva l'appellante con un unico motivo che essendo la partita de qua stata gioca¬ta solo 24 ore dopo la pubblicazione del provvedimento di squalifica e per dì più in un gior¬no festivo (quello appunto del 25 aprile) la Società non poteva essere a conoscenza del fatto che era stato adottato un provvedimento di squalifica. Osserva la Commissione che l'appello è infondato e deve pertanto essere respinto. E' noto infatti che i provvedimenti che dispongono la squalifica producono effetti dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale. A nulla rileva che tale giorno sia quello precedente alla gara o che sia precedente ad un giorno festivo. Ma per di più vuole osservare la Commissione che nel caso in esame la società appel¬lante era non solo perfettamente in grado di conoscere il provvedimento attraverso il Comitato, ma anche senza bisogno di far ricorso al comunicato doveva sapere che tale sanzione era scattata a seguito delle quattro ammonizioni maturate dal calciatore berga¬masco. Circostanza quest'ultima che ovviamente non poteva non essere nota sia alla Società che al calciatore. Deve quindi rigettarsi l'appello e incamerarsi la tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'U.S. Calcio S. Giovanni Ilarione di San Giovanni Ilarione (Verona) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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