F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 23/05/02 14-APPELLO DEL CASTEL S. PIETRO TERME CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LENTIGIONE/CASTEL S. PIETRO TERME CALCIO DEL 3.3.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale – Com. Uff. n. 190 del 9.5.2002)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 23/05/02 14-APPELLO DEL CASTEL S. PIETRO TERME CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LENTIGIONE/CASTEL S. PIETRO TERME CALCIO DEL 3.3.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale - Com. Uff. n. 190 del 9.5.2002) Il Castel S. Pietro Terme Calcio ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale di cui al Comunicato Ufficiale n. 190 del 9 maggio 2002 che, confermando la decisione del Giudice Sportivo, ha rigettato la richiesta di far ripetere la gara Polisportiva Lentigione Calcio - Castel S. Pietro Terme Calcio del 3.3.2002 terminata con il punteggio di 3 a 2 a favore del Lentigione. A sostegno del reclamo il Castel S. Pietro Terme Calcio adduce in primo luogo l'erro¬re che l'arbitro avrebbe commesso al 38° del secondo tempo (allorché il punteggio era di 1 a 2 a favore della reclamante) disponendo l'espulsione per doppia ammonizione di un suo giocatore non avvedendosi che la prima ammonizione era stata da lui stesso "revo¬cata". Sul punto è appena il caso di rilevare che deve ritenersi inammissibile tale nuovo moti¬vo di reclamo (peraltro assolutamente smentito dal preciso e circostanziato referto arbitra¬le) non essendo stato prospettato negli altri gradi di giudizio come prescritto dall'art. 33 n. 4 C.G.S. Assume, inoltre, la reclamante che l'arbitro avrebbe comunque inficiato la regolarità della gara disponendo l'espulsione del giocatore non già al 35° del secondo tempo al momento della seconda ammonizione ma solo tre minuti più tardi, e, cioè, al 38° allorché pressato dai dirigenti e giocatori del Lentigione consultava l'Assistente Arbitro n. 1 che gli confermava la doppia ammonizione. La reclamante, in sostanza, sarebbe stata in campo per tre minuti con un giocatore in più determinando, in tal modo, una alterazione della regolarità della gara. Orbene, come congruamente motivato dai primi giudici, il breve spazio temporale nel quale il calciatore è rimasto nel campo di gioco, l'evidente vantaggio comunque avuto dalla società alla quale appartiene il calciatore che avrebbe dovuto essere espulso prima e, infine, l'assorbente considerazione che non può certo addebitarsi a tale errore arbitra¬le l'aver subito due reti negli ultimi minuti di gara inducono a respingere il reclamo. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dal Castel S. Pietro Terme Calcio di Castel San Pietro (Bologna) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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