F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 23/05/02 5-APPELLO DEL F.C. RENDE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DELIESE/RENDE DEL 17.3.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 95 del 16.4.2002)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 23/05/02
5-APPELLO DEL F.C. RENDE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DELIESE/RENDE DEL 17.3.2002
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 95 del 16.4.2002)
Con delibera pubblicata sul CU. n. 95 del 16 marzo 2002 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria, decidendo sul reclamo proposto dalla soc. Rende F.C. in merito alle condizioni nelle quali si era svolta la gara Deliese/Rende del 17.3.2002 del Campionato di Eccellenza, Girone A, respingeva il reclamo, così confermando la decisione del Giudice Sportivo di cui al CU. n. 88 del 27 marzo 2002 in punto di mancata applicazione all'A.S. Deliese della sanzione della per¬dita della gara con il punteggio di 0-2. Rilevava la Commissione che gli atti ufficiali non evidenziavano il verificarsi di episodi di tale gravità da giustificare l'accoglimento della richiesta, considerato peraltro che lo stesso arbitro aveva portato a termine la gara senza manifestare alcun timore psicologico ed anzi assumendo proprio sul finire decisioni di una certa gravità. Avverso tale sentenza proponeva rituale e tempestivo appello la soc. Rende osser¬vando che la Commissione Disciplinare non aveva valutato con la dovuta attenzione la molteplicità dei fatti portati alla sua conoscenza; fatti che avevano certamente influito sul regolare svolgimento della gara ed in relazione ai quali non era dato leggere alcunché nella motivazione della sentenza. Li riproponeva dunque all'esame di questa Commissione insistendo per l'applicazione all'A.S. Deliese, a norma dell'art. 12, comma 1, C.G.S., della sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-2. Alla seduta del 23 maggio 2002 i legali delle due società, Rende F.C. ed A.S. Deliese, esponevano le loro ragioni e questa Commissione riteneva il procedimento in decisione. L'appello proposto, che prende le mosse dall'omessa motivazione da parte della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria su punti decisivi della controversia e dunque dalla previsione di cui all'art. 33, comma 1 lettera e), C.G.S., è ammissibile, ma va rigettato nel merito. Risulta dagli atti ufficiali di gara, in particolare dal referto dell'arbitro Sig. Angelo Polistena, dal Commissario viaggiante Sig. Giuseppe Restuccia e dal Commissario di campo Sig. Vito Ceravolo, che la gara Deliese / Rende del 17 marzo 2002 si è svolta in un clima di grande tensione, tradottosi sul terreno di gioco in scontro particolarmente acceso. Causa la posizione in classifica delle due squadre e la rivalità campanilistica vissuta dai rispettivi tifosi, e non solo di questi, in misura certamente eccessiva, la partita è stata aspra e combattuta. Ne offrono testimonianza il numero dei calciatori delle due squadre ammoniti oppure espulsi, 5 nel primo caso e 3 nel secondo; i frequenti scontri tra i calcia¬tori, in una occasione degenerati in rissa; i vivaci diverbi tra i dirigenti ed il contegno stes¬so di una parte del pubblico, non improntato propriamente a fair play. Ne offrono testimo¬nianza pure le misure adottate nei confronti della squadra ospite sin dal suo arrivo a Delianova, il servizio d'ordine particolarmente nutrito predisposto per la partita e le sca¬ramucce verificatesi prima ed al termine della stessa. Con tutto ciò non può dirsi che si siano verificati fatti o situazioni di tale gravità da influire sul regolare svolgimento della gara, se non che questa è stata giocata, come già rilevato e come in un rilevante numero di altri casi in tutti i campionati, con intensità ed accanimento del tutto particolari. Non è casuale che nonostante ammonizioni, espulsio¬ni, proteste e rissa, il direttore di gara abbia definito "normale", nel referto, il comporta¬mento dei dirigenti "prima, durante e dopo la gara" ed ancora "normale" il comportamen¬to del pubblico. Né è casuale ancora una volta, come correttamente osservato dalla Commissione Disciplinare, che l'arbitro ha portato regolarmente a termine la gara, adot¬tando anche decisioni a carattere disciplinare di una certa gravità, a dimostrazione sì del particolare agonismo con cui è stata giocata la gara e della tensione che ha animato i calciatori delle due squadre, ma della sostanziale inesistenza di fatti di tale gravità o di tale violenza da indurre, ad esempio, alla sospensione della gara stessa. Problemi di uti¬lizzabilità a parte, proprio i filmati prodotti dalla società appellante confermano le consi¬derazioni fin qui svolte, laddove non è dato ravvisare nel comportamento dei soggetti ripresi (dirigenti della soc. Deliese?) nulla più che scompostezza ed agitazione verbale ed in quello del pubblico la consueta aggressività della gran parte delle partite di calcio, sfociata in nulla di più grave che nel lancio dei soliti petardi e di altri oggetti non partico¬larmente offensivi. Alla luce di dati di fatto come questi non è condivisibile la tesi secondo cui i calciatori della soc. Rende, condizionati dal comportamento violento ed intimidatorio dei giocatori avversari e dei loro sostenitori, si sono trovati nell'impossibilità di dar corso ad una gara regolare, se non nella misura in cui, chiamati a disputarne una di particolare importanza per le sorti delle due società, hanno dovuto impegnarsi sul piano del temperamento e della determinazione agonistica più che in altre occasioni. Bisogna precisare con buoni risultati, se è vero (come risulta inequivocamente dagli atti ufficiali di gara) che i calciato¬ri della soc. Rende non si sono sottratti dal prender parte agli scontri e che a molti hanno dato luogo proprio loro, incorrendo, per la veemenza dimostrata in campo, nelle giuste sanzioni del Giudice Sportivo. Non può disconoscersi, in definitiva, che la Commissione Disciplinare ha omesso di valutare singolarmente i fatti esposti dalla soc. Rende, ma circostanza come questa se da un lato giustifica l'ammissibilità dell'appello dall'altro non incide più di tanto sulla sua fon¬datezza, dal momento che:
- gli atti ufficiali, lungi dal discordare l'uno dagli altri, si integrano a vicenda (sulla base di quanto arbitro e commissari di gara, ciascuno dal suo limitato punto di osservazione, ha potuto rilevare);
- l'esame degli atti di gara non può essere fatto alla luce delle dichiarazioni giornalisti¬che di questo o quel dirigente;
- non sembra (né risulta provato con certezza) che dirigenti della società ospitante si siano resi protagonisti di atti di violenza o abbiano aizzato altri a compierli;
- non è possibile attribuire ad incidenti di gioco, ancorché gravi, il significato univoco di atti di intimidazione fisica;
- le precauzioni adottate nei confronti dei componenti di una squadra suggerite dalla necessità di sottrarli al rischio di più o meno probabili aggressioni, ancorché motivo di di¬sagio non possono assumere il valore di atti che condizionano a tal punto da influire sul regolare svolgimento di una gara;
- è solo esagerazione e cattivo uso di senso critico scrivere di "imboscata" finalizzata ad "un'aggressione in piena regola nel caso di pur spiacevoli disservizi quali la mancata apertura a tempo debito dell'ingresso degli spogliatoi;
- è decisamente eccessivo parlare di "comportamenti violenti prima della gara" con riferimento al riscaldamento avvenuto "con il presidio delle forze dell'ordine in uno spazio ristretto, sotto la minaccia dei sostenitori della Deliese e con palloni sgonfi;
- in assenza di indicazioni negli atti ufficiali di gara non è pensabile che il fatto di esse¬re stato gettato un secondo pallone in campo si sia verificato un numero di volte tale da incidere sullo svolgimento della gara;
- non sembra essersi verificata quella che la società appellante definisce vera e pro¬pria "invasione di campo";
- i pur deprecabili atti di violenza posti in essere dai sostenitori della squadra di casa non si sono discostati più di tanto da quanto correntemente commesso da sostenitori di altre squadre anche delle massime divisioni né risulta siano stati di tale (ed inconsueta, rispetto a chi frequenta normalmente gli stadi) gravità da costituire motivo di intimidazio¬ne.
Poiché dunque i toni che hanno caratterizzato la gara all'origine del presente appello sono stati dei più accesi ed inconsulti, ma la situazione complessiva non di tale gravità da influire sul suo regolare svolgimento, l'appello proposto deve essere respinto. Dal mancato accoglimento dell'appello discende la necessità di incamerare la relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dal F.C. Rende di Rende ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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