F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 23/05/02 6 – APPELLO DELLA S.S. PARLESCA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PIE-RANTONIO/PARLESCA DEL 10.3.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria – Com. Uff. n. 45 del 17.4.2002)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 23/05/02
6 - APPELLO DELLA S.S. PARLESCA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PIE-RANTONIO/PARLESCA DEL 10.3.2002
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 45 del 17.4.2002)
Con delibera pubblicata sul CU. n. 45 del 17 aprile 2002 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria, decidendo sul reclamo proposto dalla Poi. Pierantonio in merito all'impiego da parte della S.S. Parlesca per la seconda volta nello stesso giorno del calciatore Coptie Cristian (che nel corso della prima gara, Parlesca/Pistrino del Campionato Provinciale Allievi, era stato espulso), accoglieva il reclamo infliggendo alla S.S. Parlesca la sanzione della perdita della gara con il punteg¬gio di 0-2 e così riformando la decisione del Giudice Sportivo di cui al CU. n. 38 del 20 marzo 2002; Giudice che aveva sanzionato il duplice impiego del calciatore nella stessa giornata ma non il fatto che questi aveva preso parte alla seconda gara nonostante l'e¬spulsione. Rilevava la Commissione che l'impiego del calciatore espulso integrava la violazione di cui all'art. 41, comma 2, C.G.S. di talché a norma dell'art. 12, comma 5, dello stesso Codice andava applicata la sanzione della perdita della gara; sanzione che, difatti, irroga¬va. Avverso tale decisione proponeva rituale e tempestivo appello la S.S. Parlesca osser¬vando che il proprio calciatore Coptie, giocando contro la squadra della Poi. Pierantonio, aveva sì preso parte a due gare nella stessa giornata ma, benché espulso nella prima, non aveva violato norma alcuna in tema di partecipazione a gare ufficiali di calciatore squalificato. Accettava dunque la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo per la duplice par¬tecipazione a gare ufficiali nello stesso giorno, ma contestava la sanzione della perdita della gara, sanzione di cui, in accoglimento dell'appello, chiedeva l'annullamento. Alla seduta del 23 maggio 2002, il procedimento veniva ritenuto in decisione. L'appello proposto, che prende le mosse dalla eccepita erronea applicazione da parte della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria delle norme sulla partecipazione a gare ufficiali dì calciatore squalificato e dunque dalla previsione di cui all'art. 33, comma 1 lettera b), C.G.S., è ammissibile e va accolto nel merito. Bisogna rilevare preliminarmente che l'appello non verte sulla sanzione inflitta alla S.S. Parlesca in conseguenza della partecipazione del calciatore Coptie a due gare uffi¬ciali nello stesso giorno; violazione, questa, di cui all'art. 34 comma 2, N.O.I.F., che risul¬ta pacificamente dagli atti del procedimento, che è stata ammessa dalla società (che difat¬ti non ne ha fatto motivo di appello) e che a norma dell'art. 12, comma 6 lettera a), C.G.S. non comporta la sanzione della perdita della gara. E' in discussione la partecipazione del calciatore Coptie della S.S. Parlesca alla gara pomeridiana con la squadra della Poi. Pierantonio nonostante l'espulsione nella gara del mattino con la Pistrino. Ebbene, come rilevato dalla Commissione Disciplinare sulla base dell'art. 41, comma 2, C.G.S. non vi è dubbio che "// calciatore espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale è automaticamente squalificato per una giornata senza decla¬ratoria del Giudice Sportivo". Ciò non è sufficiente, tuttavia, per ritenere che la S.S. Parlesca abbia impiegato indebitamente nella gara con la Poi. Pierantorio, la seconda dello stesso giorno, un proprio calciatore squalificato, dal momento che lo stesso art. 41 C.G.S. prevede testualmente che "le modalità di esecuzione della squalifica automatica sono le stesse di cui al comma 1", e cioè della squalifica inflitta con declaratoria del Giudice Sportivo (comma 2). Va esaminato, di conseguenza, il meccanismo delineato dal comma 1 del citato art. 41 con specifico riguardo alle due regole che rivestono particolare importanza ai fini che qui interessano: la prima, che la squalifica deve essere scontata in gara ufficiale della squa¬dra nella quale il calciatore militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento; la seconda, che il calciatore squalificato può prender parte a gare ufficia¬li di altre squadre della stessa società, purché giocate in giorno diverso da quello in cui deve scontare la squalifica. Venendo alla S.S. Parlesca ed al calciatore Coptie, non vi è dubbio che questi è stato espulso (ed è automaticamente incorso in una giornata di squa¬lifica) giocando nel Campionato Provinciale Allievi. Posto, dunque, che avrebbe dovuto scontare la squalifica nella gara immediatamente successiva che la S.S. Parlesca avreb¬be disputato in questo campionato, non è seriamente contestabile che avrebbe potuto prender parte a gare disputate da altre squadre della sua stessa società in giorno diver¬so da quello in cui avrebbe dovuto scontare la squalifica. La partita con il Pierantonio si è disputata in campionato diverso dal Provinciale Allievi, ed esattamente nel Campionato di terza categoria, ed è stata giocata nel pomeriggio rispetto alla gara nella quale il Coptie stato espulso, come dire in giorno che non è (né poteva essere) quello in cui avrebbe dovuto scontare la conseguente squalifica (automatica). Ne discende che nell'aver preso parte il Coptie alla gara con la Poi. Pierantonio lo stesso giorno in cui, partecipando a gara di altro campionato, è stato espulso non è ravvisabile a carico della S.S. Parlesca violazione alcuna delle disposizioni di cui all'art. 41 C.G.S.. L'appello proposto va dunque accolto e, ferme le rimanenti statuizioni del Giudice Sportivo (in relazione alle quali non è stai proposto appello), va annullata la sanzione della perdita della gara di cui alla decisione della Commissione Disciplinare e ripristinato il risultato di 3-3 conseguito sul campo. L'accoglimento dell'appello impone la restituzione alla società appellante della tassa reclamo. Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla S.J Parlesca di Ponte S. Giovanni (Perugia), annulla l'impugnata delibera ripristinando, altra sì, il risultato di 3 - 3 acquisito in campo nella suindicata gara. Dispone restituirsi la relativa tassa.
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