F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 23/05/02 8 – APPELLO DELL’U.S. FULGOR CRESPINO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BOARA PISANI/FULGOR CRESPINO DEL 24.3.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 45 del 24.4.2002)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 23/05/02 8 - APPELLO DELL'U.S. FULGOR CRESPINO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BOARA PISANI/FULGOR CRESPINO DEL 24.3.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 45 del 24.4.2002) La Società Boara Pisani proponeva rituale opposizione avverso la validità della gara Boara Pisani / Fulgor Crespino del 24.3.2002 adducendo che nell'occasione, nelle file della squadra avversaria, era stato schierato Tosini Nicola, da considerarsi in posizione irregolare ex art. 40 comma 2 N.O.I.F. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto, con delibera pub¬blicata nel CU. n. 45 del 24 aprile 2002 infliggeva alla Società Fulgor Crespino la sanzio¬ne sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2. Avverso tale decisione, proponeva appello dinanzi a questa Commissione d'Appello Federale la U.S. Fulgor Crespino, eccependo preliminarmente l'incompetenza della Commissione Disciplinare a decidere, essendo competente il Giudice Sportivo ex art. 24.8 C.G.S. per cui doveva dichiararsi inammissibile il reclamo proposto dalla Boara Pisani; sosteneva poi l'inapplicabilità, al caso di specie, dell'art. 40.2 N.O.I.F, avendo il Tosini, prima di tesserarsi per la Fulgor Crespino come calciatore, rassegnato le dimissioni sia da calciatore che da tecnico della squadra G.S. Bosarese, accettate da quest'ultima e comu¬nicate al Comitato Regionale. L'appello non ha fondamento e va quindi rigettato. L'art. 24.8 C.G.S. stabilisce che "i giudici sportivi giudicano in prima istanza sulla posi¬zione irregolare dei calciatori che hanno preso parte a gare, ai sensi dell'art. 12 comma 5, salvo quanto previsto dall'art. 42.3 C.G.S.". Questo a sua volta recita: "i reclami avverso la posizione dei tesserati che abbiano preso parte ad una gara... sono proposti alla Commissione Disciplinare o al Giudice Sportivo di 2° Grado per il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, nel termine di quin¬dici giorni dallo svolgimento della gara stessa, ma comunque non oltre sette giorni dalla chiusura del campionato o del torneo cui i reclami si riferiscono" (art. 25.5 C.G.S.). Essendo stati rispettati i termini, competente a giudicare sulla posizione del Tosini era pertanto la Commissione Disciplinare adita. Quanto al merito, risulta agli atti che Tosini Nicola, tesserato ad inizio stagione sia come calciatore che in qualità di tecnico (con validità fino al 30.6.2002) in favore della società Bosarese, nel corso delle liste di svincolo suppletive otteneva la libertà sportiva dalla società Bosarese, sottoscrivendo un nuovo tesseramento, in qualità di calciatore, in favore dell'U.S. Fulgor Crespino. E' noto però che, a norma dell'art. 40 comma 2 N.O.I.F., gli allenatori dilettanti posso¬no richiedere il tesseramento quali calciatori solo per la società per la quale prestano atti¬vità di tecnico; a norma poi dell'art. 31.2 del Regolamento del Settore Tecnico, le attività di allenatore e di calciatore possono essere svolte soltanto presso la medesima società. Pertanto l'intervenuto tesseramento per la società Fulgor Crespino, nella unica ed esclusiva qualità di calciatore, deve ritenersi illegittimo, con la conseguenza che la deci¬sione dei primi giudici si è rivelata esatta. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'US. Fulgor Crespino di Crespino (Rovigo) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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