F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 23/05/02 9 – APPELLO DEL MONSELICE CALCIO AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI € 4.000,00, DI TRE PUNTI DI PENALIZZAZIONE DA SCONTARE NELLA STA¬GIONE SPORTIVA 2002/2003 E DELL’INIBIZIONE PER ANNI 1 E MESI 6 AL PRE¬SIDENTE MANGANELLO MARINO, LORO INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMEN¬TO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n.62 del 21.4.2002)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 23/05/02
9 - APPELLO DEL MONSELICE CALCIO AVVERSO LE SANZIONI DELL'AMMENDA DI € 4.000,00, DI TRE PUNTI DI PENALIZZAZIONE DA SCONTARE NELLA STA¬GIONE SPORTIVA 2002/2003 E DELL'INIBIZIONE PER ANNI 1 E MESI 6 AL PRE¬SIDENTE MANGANELLO MARINO, LORO INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMEN¬TO DEL PROCURATORE FEDERALE
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n.62 del 21.4.2002)
Il vice presidente del Monselice Calcio ha proposto appello avverso la delibera delle Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto, di cui al Comunicate Ufficiale n. 45 del 24 aprile 2002, con la quale, a seguito di deferimento della Procuri Federale, veniva comminata alla predetta società la sanzione di 4.000,00 euro di ammenda e tre punti di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel prossimo campionato 2002/2003, per violazione, per responsabilità diretta, dell'art. 8 commi 1-3-4 e dell'art. 1 i comma 8 C.G.S., perché il suo presidente Manganello Marino ha consentito a Giacomini Pierantonio (già presidente della società e inibito fino al 2005) di svolgere mansioni dirigenziali, concretizzatesi con trattative e stipula di accordi economici con calciatori dello società.
Sostiene la ricorrente:
1) "La falsa applicazione dell'articolo 8 C.G.S. al caso de quo", in quanto gli accorò riferiti dai giocatori Ruvoletto e Morandi, già tesserati per il Calcio Monselice, concerne vano la definizione di rimborsi e premi per l'anno 2000/2001 e quindi, "un'attività estranei a quella vietata dalla norma applicata".
2) L'errato riconoscimento della qualifica di dirigente del Giacomini, che, in realtà, si ( limitato a svolgere una funzione di semplice consulenza qualificata, peraltro, dal rapporti di amicizia, che, da anni, lo lega al presidente del Monselice Calcio e da un'interesse e natura personale connesso all'esposizione di natura finanziaria".
3) Il mancato riconoscimento del carattere amministrativo dell'attività posta in esseri dal Giacomini, che sarebbe consentita dall'articolo 14 commi 1 lettera E e 7 C.G.S..
Il gravame è infondato e non può essere accolto. La decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto h; adeguatamente motivato circa l'esistenza di una collaborazione tra il Monselice Calcio i Giacomini Pierantonio (ex presidente della società inibito per cinque anni per avere commesso un illecito sportivo), avente ad oggetto la conclusione di contratti verbali con alcuni calciatori della rosa, relativi al rimborso delle spese e i premi che la società doveva pagare per l'attività sportiva svolta. In ordine logico il primo problema posto nei motivi, è quello della sussistenza della qualifica di dirigente (ovviamente, di fatto, data la sua inibizione) del Giacomini. La rispo¬sta non può che essere di disegno affermativo in quanto negli stessi motivi di appello, si riconosce che il Giacomini ha svolto una "consulenza qualificata", dando alcuni consigli di natura tecnica in quanto si trova esposto verso il sistema bancario per avere sottoscritto delle fideiussioni in favore del Monselice Calcio. Il direttore generale del Monselice, Veronese ha, ulteriormente chiarito che il Giacomini "si è adoperato a dare suggerimenti, consigli, in ordine a tutto quanto si riferi¬sce all'attività societaria, grazie alla sua riconosciuta conoscenza ed esperienza nel set¬tore calcistico". Quanto detto rende superfluo l'esame delle critiche svolte circa l'attendibilità dei tes¬serati Ruvoletto e Morandi. Ciò premesso deve osservarsi che l'art. 8 comma 1 C.G.S. fa divieto alle società nello svolgimento delle attività, comunque attinenti al trasferimento, alla cessione di contratti o al tesseramento di calciatori e tecnici, di avere, comunque, contatti con tesserati inibiti, cosa verificatasi, come detto, nella vicenda che ci occupa, tra il Monselice Calcio e il Giacomini. Solo per completezza, va osservato che non è rilevante il richiamo all'art. 14 comma 1 C.G.S. che si limita a stabilire "le sanzioni a carico di dirigenti, soci di associazione e tes¬serati". Il comma 7 del predetto articolo 14 C.G.S. prevede che "i soggetti colpiti dalle sanzio¬ni di cui al comma 1 lettera e), possono svolgere, nel periodo in cui la sanzione è esegui¬ta, soltanto l'attività amministrativa nell'ambito delle proprie società". Il concetto di attività amministrativa, non può che essere considerato nella sua limita¬ta accezione letterale e sistematica, di aspetto burocratico organizzativo e non come sostenuto nei motivi di prendere le decisioni inerenti all'esercizio dell'attività economica "oggetto del contratto associativo e ingerirsi in tutte le scelte che abbiano, comunque, una qualche attinenza con il perseguimento degli scopi sociali", il che svuoterebbe la norma del suo significato. Ne consegue che il comportamento del Giacomini non può rientrare in quello previsto dall'art. 14 comma 7 C.G.S.. Fuori questione è la consapevolezza del presidente del Monselice Calcio, Manganiello Marino, della suddetta attività societaria posta in essere dal Giacomini dato tra l'altro il suo rilievo economico. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dal Monselice Calcio di Monselice (Padova) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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