F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 39/C del 14/06/02 1 – APPELLO DEL FOGGIA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PLAY-OFF PATERNO/FOGGIA DEL 9.6.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso La Lega Professionisti Serie C – Com Uff. n. 249/C del 12.6.2002)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 39/C del 14/06/02
1 - APPELLO DEL FOGGIA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PLAY-OFF PATERNO/FOGGIA DEL 9.6.2002
(Delibera della Commissione Disciplinare presso La Lega Professionisti Serie C - Com Uff. n. 249/C del 12.6.2002)
Il Foggia Calcio s.r.l. ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, pubblicata sul C.U. n. 24 C del 12 giu¬gno 2002, con la quale veniva respinto il ricorso contro la delibera del Giudice Sportivo di omologazione del risultato della gara del 9 giugno 2002 fra il Foggia Calcio ed il Paterno Calcio, terminata con il punteggio di 0-0. La reclamante chiede l’annullamento della impugnala decisione della Commissione Disciplinare e rassegnazione della vittoria per 2 - 0 nella suindicata gara previo, eventual¬mente, incarico all’Ufficio indagini per l’accertamento “delle gravi violazioni commesse dalle parti”. La vicenda trae origine dal fatto che un calciatore Clemente Pietro, tesserato dalla società Paterno in data 6.8.2001, è stato ceduto in prestito al Gela 8.1.2002 e che con provvedimento del Collegio Arbitrale del 10.5.2002, tale secondo contratto è stato dichia¬rato risolto per morosità. Ai sensi dell’art. 17 dell’accordo collettivo, la risoluzione del con¬tratto ha determinato il ripristino dell’originario rapporto fra la società cedente ed il calcia¬tore, risultando adempiuta la condizione dell’integrale pagamento delle competenze pre¬viste a carico della società cessionaria e già maturate. Sostiene il Foggia Calcio che tale soluzione in conseguente utilizzazione del calcia¬tore Clemente nello scorcio finale del campionato ed in particolare nella partita in oggetto sarebbe il frutto di una simulazione posta in essere fra il Gela ed il Paterno come risulte¬rebbe dimostrato da alcune circostanze di fatto quali:
1) l’incredibile immediatezza e simultaneità della messa in mora del calciatore e del suo successivo ricorso per la declaratoria di risoluzione con procedura d’urgenza al Collegio Arbitrale:
2) l’atipico intervento del Paterno (soggetto terzo rispetto al rapporto contrattuale con¬troverso) affinchè il Collegio Arbitrale si pronunciasse contro d’urgenza;
3) l’esistenza agli atti di due documenti (dichiarazioni di quietanza liberatone a firma del Clemente) incompatibili tra loro. Osserva questa Commissione che la simulazione presuppone, da parte di chi l’ecce¬pisce una prova assolutamente certa e non confutabile, mentre nel caso di specie, come già correttamente motivato dalla Commissione Disciplinare questa certezza non esiste, sia perché il documento prodotto è privo di data e carente sotto il profilo della provenien¬za, sia perché le altre argomentazioni sono basate su mere supposizioni di scarso valore probatorio. Per questi motivi la C.A.F respinge l’appello come innanzi proposto dal Foggia Calcio di Foggia ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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