F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 40/C del 20/06/02 1 -APPELLO DEL F.C. HELLAS VERONA AVVERSO LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI IN ORDINE AL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE SCAPIN ANDREA ED ALLA CORRESPONSIONE DEL RELATIVO PREMIO DI PREPARAZIONE, A SEGUITO DI RICHIESTA DI GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. Riunione del 18.10.2001)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 40/C del 20/06/02
1 -APPELLO DEL F.C. HELLAS VERONA AVVERSO LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI IN ORDINE AL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE SCAPIN ANDREA ED ALLA CORRESPONSIONE DEL RELATIVO PREMIO DI PREPARAZIONE, A SEGUITO DI RICHIESTA DI GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE
(Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. Riunione del 18.10.2001)
Con delibera pubblicata sul Com. Uff, n.8/D - Riunione del 18.10.2001 - la Commissione Tesseramento decidendo in merito alla posizione di tesseramento del cal¬ciatore Scapin Andrea, nato il 3.1.1987, vincolato per la stagione 2000/2001 quale giovane per il F.C. Hellas Verona, statuiva che il calciatore aveva assunto la qualifica di "gio¬vane di serie” a far data dal compimento del 14 anno di età e cioè dal 3.1.2001. Rilevava la Commissione Tesseramenti che a norma dell’art. 33 delle N.O.I.F. il cal¬ciatore - tesserato per società associata alla Lega Nazionale Professionisti - aveva assun¬to "ex lege" la qualifica di 'giovane di serie al compimento del 14° anno di età e pertan¬to, sul piano di ogni derivante conseguenza in dipendenza di tale nuovo obbligatorio status, che la società Hellas Verona era tenuta alla corresponsione alla U.S. Villazzano del premio di preparazione indipendenza del tesseramento dello Scapin per detta società per le stagioni sportive 1997/1998, 1998/1999 e 1999/2000. Avverso tale decisione proponeva puntuale e tempestivo appello il F.C. Hellas Verona osservando di aver tesserato il calciatore Scapin per la stagione 2000/2001 prima del raggiungimento da parte di questi del 14° anno di età e senza averne chiesto il tesse¬ramento come "giovane di serie” osservando, inoltre, che l’automatismo previsto dal¬l’art. 33 N.O.I.F.; a) impedisce alla società di valutare prima della nuova stagione calci¬stica le capacità del giovane su cui eventualmente investire corrispondendo i premi di preparazione;b) impone al calciatore di 12 o 13 anni di età, per effetto dei meccanismi di cui allo stesso art. 33,comma 2, N.O.I.F., un vincolo di appartenenza ad una società fino ad almeno 19 anni: e) legittima un vincolo di così lunga durata per un calciatore infraquattordicenne senza consenso alcuno da parte dell’interessato (neppure dopo raggiungimento del 14" anno di età) o dei genitori, la cui adesione al tesseramento del minore è stata data per una o al massimo due stagioni. Chiedeva dichiararsi, pertanto, che il calciatore Scapin non aveva assunto nella stagione sportiva 2000/2001 la qualifi¬ca di ‘giovane di serie’. Nella seduta del 7 febbraio 2002 questa Commissione d’Appello rilevava l’effettiva esi¬stenza di contrasto tra gli artt. 33 e 96 delle N.O.I.F. e che detto contrasto dava luogo a gravi discrasie. Ritenuta la necessità dell’intervento interpretativo della Corte Federale a norma dell’art 22, comma 1 lettera a), C.G.S.,rimetteva gli atti, pertanto, ai Presidente Federale perchè valutasse l’opportunità di investire del caso la Corte. Chiamata a pronunciarsi con nota del 19.2.2002, la Corte riteneva di non prendere m considerazione le discrasie fatte presenti dal F.C. Hellas Verona in sede di appello e sostanzialmente condivise da questa Commissione e procedendo all’interpretazione logi¬co-sistematica delle due norme statuiva che l’art 33 N.O.I.F. assolve alla sola funzione di "indiduare la categoria dei “giovani di serie” limitando l’assegnazione di tale qualifica a quei calciatori giovani che,all’atto del compimento del quattordicesimo anno di età, siano tesserati per una delle società”. Posto, dunque che dalla lettura di questo primo comma (dell’art 33 N.O.I.F. – n.d.e) emerge esclusivamente l’individuazione della qualifica di “giovane di serie ed i soggetti destinatari di essa” ravvisava nell’art. 96 delle N.O.I.F. la norma che "ha ad oggetto il premio di preparazione che sono tenute a corrispondere te società le quali chiedono, per la prima volta il tesseramento come giovane di serie... di calciato¬ri che nella precedente stagione sportiva sono tesserati coma giovani” Dal coordinato dis¬posto dei due articoli traeva la conclusione che "un giovane tesserato per una società associata a Lega professionistica, all’atto del compimento del quattordicesimo anno di età assume le qualifica, prevista dal primo comma dell’art. 33, di “giovane di serie” e, pertanto, in quel momento, ha origine l'eventuale diritto al premio di preparazione che com¬pete alle società di provenienza ". Soffermava l’attenzione, la Corte, sul fatto che nel caso in esame non sussiste una manifestazione di volontà di tesseramento del calciatore giovane e che “il diritto al premio di preparazione si realizzerebbe in virtù di una mera circostanza di fatto (il compi¬mento del quattordicesimo anno di età dei giovane). Risolveva “l’apparente distonia” osservando che “la manifestazione di volontà del tesseramento può essere considerata comunque sussistente, nel momento in cui il calciatore giovane, al compimento del quat¬tordicesimo anno di età risulta tesserato per una società associata ad una delle Leghe professionistiche” e ricorrendo, dunque, ad una “manifestazione implicita di volontà di tesseramento”. Alla luce di dette considerazioni esprimeva ravviso che 'per i Giovani’ cui è attribuita la qualifica di “ Giovane di Serie”, al compimento del 14 anno di età, si applica il disposto dell’art. 96 delle N.O.I.F. Alla seduta del 20 giugno 2002. Il procedimento veniva ritenuto in decisione. L’appello proposto, che prende le mosse dall’ erronea applicazione da parte della Commissione Tesseramenti di norme contenute nelle N.O.I.F. e dunque dalla previsione di cui all’art. 33, comma 1 lettera b), C.G.S. è ammissibile, ma va rigettato nel merito. Ha statuito senza possibilità di equivoci, la Corte Federale, che nel caso del "giovane di serie”, tale da considerarsi a norma dell’ art 33 delle N.O.I.F. il “giovane” al compimen¬to del 14° anno di età, il premio di preparazione e dovuto a prescindere (presenti gli altri requisiti) dalla “richiesta” di tesseramento da parte della società tenuta alla corresponsio¬ne del premio: dovendosi ritenere “implicita”, anzi, detta inchiesta nel fatto che “il giovane calciatore”, al compimento del quattordicesimo anno di età, risulta tesserato per la società associata ad una delle Leghe professionistiche come nel caso in esame il F.C. Hellas Verona. Così stando le cose, la tesi secondo cui non sarebbe stata avanzata richiesta alcuna di tesseramento ed il premio di preparazione, in difetto di tale requisito, non sarebbe dovu¬to non può essere condivisa. L’appello proposto, dunque, non può essere accolto. Discende dal mancato accoglimento dell’appello l’incameramento della tassa reclamo (art. 29, comma 13.C.G.S.).Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dal F.C. Hellas Verona di Verona ed ordina incamerarsi la tassa versata
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