F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 40/C del 20/06/02 3-APPELLO DEL G.S, BARCOMURIALDINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2004 INFLITTA AL CALCIATORE CANTORI DANIELE (Delibera del Giudice Sportivo di T Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 44 del 26 4.2002

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 40/C del 20/06/02 3-APPELLO DEL G.S, BARCOMURIALDINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2004 INFLITTA AL CALCIATORE CANTORI DANIELE (Delibera del Giudice Sportivo di T Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 44 del 26 4.2002 Il Gruppo Sportivo Barcomurialdina di Viterbo ha proposto reclamo avverso la deci¬sione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 44 del 26 aprile 2002 e relativa alla squalifica tino al 30.6.2004 inflitta al calciatore Cantori Daniele. La ricorrente chiede l’annullamento o quanto meno una riduzione della suindicata squalifica, adducendo l'assenza di premeditazione dato che il Cantori avrebbe agito istin¬tivamente in preda ad un vero e proprio raptus determinato dai comportamento altrui inoltre, i buoni precedenti sportivi e la giovane età dello stesso avrebbero dovuto essere presi in considerazione al fine di una più equa determinazione della sanzione Rileva questa Commissione d'Appello che i motivi di cui al ricorso attengono esclusi¬vamente al merito introducono un nuovo giudizio sul fatto che non è ammissibile in questa sede, come disposto dall’art. 33 n. 1 C G S . Per questi motivi la C.A.F dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33. comma 1, l’appello come sopra proposto dal G S Barcomurialdina di Viterbo e dispone inca¬merarsi la tassa versata
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