F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 41/C del 24/06/02 8 -APPELLO DELL’AC OLMESE CORNAREDO AVVERSO DECISIONI MERITO PIÙ GARE PER PARTECIPAZIONE DEL CALCIATORE MASSIMILIANO DOMENICO IN POSIZIONE IRREGOLARE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 44 dei 30.5.2002)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 41/C del 24/06/02 8 -APPELLO DELL’AC OLMESE CORNAREDO AVVERSO DECISIONI MERITO PIÙ GARE PER PARTECIPAZIONE DEL CALCIATORE MASSIMILIANO DOMENICO IN POSIZIONE IRREGOLARE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 44 dei 30.5.2002) Con delibera pubblicata sul C.U. n. 44 del 30 maggio 2002 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia, decidendo sul reclamo proposto dalla A.C. Olmese Cornaredo in merito alla posizione del tesserato Massimiliano Domenico della A.C. Trezano Vigor, ne dichiarava l’inammissibilità rilevando che a norma dell’art. 29 C.G.S. ogni società che reclama deve avere interesse diretto al reclamo stesso. Avverso tale sentenza proponeva rituale e tempestivo appello la A.C. Olmese richia¬mando l’attenzione, quanto al fatto, sul doppio tesseramento nella stessa stagione sporti¬va del Massimiliano (come calciatore per la A.S. Nuova C isiano e come dirigente per a A.C. Trezano Vigor) e sull’ aver partecipato a gare, lo stesso Massimiliano, durante il perio¬do di squalifica inflittagli per il doppio tesseramento. E rilevando in punto di diritto che l’art 29 comma 3.C.G.S. dà facoltà di reclamo “ alle società anche senza terze portatori (rectius:portatrici) di interesse nei confronti della classifica”. Alla seduta del 24 giugno 2002 il procedimento veniva ritenuto in decisione. L’appello proposto, che prende le mosse dalla presunta erronea applicazione da parte della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia dell’ art. 29 del C.G.S. e dunque dalla previsione di cui all’art 33 comma 1 lettera b), C.G.S. è ammissibile, ma va rigettato nel merito. Il comma 3 dell’art 29 C.G.S. richiamato dalla società appellante in effetti legittima alla proposizione di reclamo “anche i terzi portatori di interessi indiretti, compreso l’interesse in classifica”. Bisogna dire, tuttavia, che la norma in esame attribuisce ai terzi tale legitti¬mazione nel (soli) casi di "illecito sportivo” e che nei rimanenti casi il comma 1 del medesimo art 29 riserva la legittimazione ai soli portatori di interesse “diretto”. Nel caso della A.C. Olmese non si controverte di illecito sportivo, ma di irregolarità della posizione di un tesserato, di talchè deve trovare applicazione non il comma 3 dell’art. 29 C.G.S. richiamato dalla società appellante, ma il comma 1 dello stesso articolo come correttamente rilevato dalla Commissione Disciplinare. Poiché dunque l’inammissibilità del gravame è stata rilevata correttamente, l’appello proposto deve essere respinto. Dal mancato accoglimento dell’appello discende la necessità di incamerare la relativa tassa. Per questi motivi la C A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dall’A C. Olmese Cornaredo di Cornaredo (Milano) ed ordina incamerarsi la tassa versata
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