F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 40/C del 20/06/02 6 – APPELLO DELL’U.S. PRO CAPURSO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALI FICA FINO AL 30.6.2003 INFLITTA AL CALCIATORE TERLIZZI ADRIANO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 41 del 16.5 2002)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 40/C del 20/06/02
6 - APPELLO DELL’U.S. PRO CAPURSO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALI FICA FINO AL 30.6.2003 INFLITTA AL CALCIATORE TERLIZZI ADRIANO
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 41 del 16.5 2002)
Con ricorso spedito il 23 maggio 2002 l’U.S. Pro Capurso ha impugnato la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia, pubblicata sul C.U. n. 41 del 16 maggio 2002 con la quale è stata ridotta al 30 giugno 2003 la squalifica che era stata inferta lino al 30 giugno 2004 al caldatore Terlizzi Adriano dal Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Ben in relazione alla gara Sporting Bitritto/Pro Capurso, disputatasi in Bitritto il 14.4.2002. Deduce che il fatto imputato al calciatore Terlizzi Adriano si sarebbe svetto in maniera diversa da quanto riferito dal direttore di gara e che, pertanto, la sanzione della squalifica, anche se sensibilmente ridotta in seconda istanza, sarebbe ingiusta. Poiché tali deduzioni involgono questioni di mero fatto, che esulano dalla competenza di questa C.A.F., Giudice di terza istanza, il ricorso non può che meritare rigetto ai sensi dell’art. 33 C.G.S.. Per questi motivi la CA.F. respinge l’appello come innanzi proposto dell’US Pro Capurso di Capurso (Bari) ed ordina incamerarsi la tassa versata
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