F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 40/C del 20/06/02 7 – APPELLO DELL’U.S. USINESE AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIO¬NE DI PUNTI 19 IN CLASSIFICA ALLA SOCIETÀ E DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.8.2002 AL CALCIATORE MASIA GAVINO, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERI¬MENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE SARDEGNA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. n. 42 del 16.5.2002)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 40/C del 20/06/02 7 - APPELLO DELL’U.S. USINESE AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIO¬NE DI PUNTI 19 IN CLASSIFICA ALLA SOCIETÀ E DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.8.2002 AL CALCIATORE MASIA GAVINO, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERI¬MENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE SARDEGNA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 42 del 16.5.2002) Con ricorso inoltrato il 30.5.2002 l’Unione Sportiva Usinese Calcio proponeva appello a questa Commissione avverso la delibera della Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Sardegna del 16 maggio 2002 che le aveva inflitto, in seguito a deferimento del Presidente del Comitato Regionale Sardegna, la penalizzazione di 19 punti in classifica, oltre alla squalifica fino al 30.8 2002 al calciatore Masia Gavino, per partecipazione dello stesso, in posizione irregolare, alle gare relative alle prime sette giornate del Campionato di Promozione 2001/2002. La reclamante rilevava in via preliminare che la delibera della Commissione Disciplinare non le era stata direttamente comunicata, con la conseguenza che i termini per la pro¬posizione dell’appello non erano ancora decorsi. Nel merito sosteneva l’inammissibilità del deferimento inoltrato alla Commissione Disciplinare dal Comitato Regionale Sardegna, perchè fondato su una segnalazione della società Macomer che, non essendo stata direttamente interessata ad alcuna delle gare in questione, era priva di legittimazio¬ne attiva in subordine, lamentava l’eccessività della sanzione inflitta concludeva pertan¬to per l’annullamento, o in subordine per la riduzione, delle sanzioni impugnate. La C.A.F. rileva preliminarmente che il ricorso è stato inoltrato a questa Commissione il 30.5 2002, ben oltre il settimo giorno successivo al 16.5.2002, data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione impugnata il suddetto termine e previsto a pena di inammissibilità dall’art 33 n. 2 C.G.S.. Non è accoglibile, perché fondata sulla normativa vigente modificata dal Nuovo C.G.S. l’istanza di rimessione nei termini formulata dalla reclamante. La dichiarazione di inammissibilità del reclamo preclude l’esame degli ulteriori motivi di gravame. Per questi motivi la C.A.F. dichiarava inammissibile, ai sensi dell’art. 33, n. 2. C.G.S., per tardività, l’appello come sopra proposto dall’U.S. Usinese di Usini (Sassari) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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