F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 40/C del 20/06/02 8 – APPELLO DELL’A.S. SAN FRUTTUOSO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUA¬LIFICA FINO AL 30.6.2003, INFLITTA AL CALCIATORE ANGELERI DAMIANO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia Com. Uff. n. 44 del 30.5 2002)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 40/C del 20/06/02
8 - APPELLO DELL’A.S. SAN FRUTTUOSO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUA¬LIFICA FINO AL 30.6.2003, INFLITTA AL CALCIATORE ANGELERI DAMIANO
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia Com. Uff. n. 44 del 30.5 2002)
Il Giudice Sportivo sanzionava Angeleri Damiano con la squalifica al 30 6 2003. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia, adita dall’A.S. San Fruttuoso, respingeva il reclamo sostenendo la tardività dello stesso, essendo stato spe¬dito il 16.5.2002 e pertanto che il termine di gg 3 dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale del 9 maggio 2002: con ciò contravvenendo alla delibera di cui al Com. Uff. F.I.G.C. n. 7/A del 25 febbraio 2002, recepito con il Com. Uff. n. 35 del 28 marzo 2002, che abbreviava i termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le ultime tre giornate di Campionato. Ricorreva a questa C.A.F. l’A.S. San Fruttuoso sostenendo insufficienza del termine cosi come abbreviato impossibile da rispettare per le società che vivono di semplice volontariato come la ricorrente stessa. Il reclamo è infondato e va pertanto respinto. Infatti il Com. Uff. n. 7/A statuisce fra l’altro che gli eventuali reclami, a norma dell’art 24.3 C.G.S., per i procedimenti di seconda istanza avanti la Commissione Disciplinare devono pervenire o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro il terzo giorno successivo alla pubblicazione del C.U. recante i provvedimenti del Giudice Sportivo. Dagli atti risulta inconfutabilmente che il CU del Giudice Sportivo che squalificava il calciatore Angeleri Damiano è stato pubblicato il 9.5.2002 e pertanto, ex art. 1711 C.G.S. a tale data conosciuto dagli interessati questi ebbero a presentare reclamo dopo il 16.5.2002, pervenuto presso la Commissione Disciplinare il 20.5.2002 e pertanto ben oltre il termine dei gg. 3. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dall’A.S. San Fruttuoso di Monza (Milano) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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