F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 40/C del 20/06/02 9 -APPELLO DELL’U.S. COLLIGIANA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TODI/COLLIGIANA DEL 28.4.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale -Com Uff. n 213 del 7.6.2002)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 40/C del 20/06/02 9 -APPELLO DELL’U.S. COLLIGIANA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TODI/COLLIGIANA DEL 28.4.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale -Com Uff. n 213 del 7.6.2002) Dopo la disputa della gara Todi/Colligiana del 28.4.2002 la U.S. Colligiana propose reclamo al Giudice Sportivo presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale, chie¬dendo che fosse irrogata alla Soc. Todi, la punizione sportiva della perdita detta gara con i] risultato di 0-2 per aver fatto partecipare alla gara stessa i calciatore Braganse Emilio il quale, non avendo risposto alla convocazione per la gara della Rappresentativa di Lega valevole per il Torneo Nazionale Filippo Jacinto del 25.4.2002, doveva ritenersi automati¬camente inibito ai sensi dell’art. 76 n. 3 N.O.I.F.. Il Giudice Sportivo, rilevato che i calciatori che neghino, senza legittimo motivo, la loro partecipazione all’attività delle squadre Nazionali, delle Rappresentative di Lega, sono passibili di sanzioni in ordine alle quali sono competenti a decidere le Commissioni Disciplinari, su deferimento degli Organi Federali, deliberò di dichiarare inammissibile il reclamo e di trasmettere gli atti al Presidente del Comitato Interregionale per quanto di sua competenza. La U.S. Colligiana presentò reclamo alla Commissione Disciplinare, lamentando che il Giudice Sportivo non avesse applicato l’art. 76 n. 3 delle N.O.I.F. previo accertamento che il Braganse non aveva risposto alla convocazione per un asserito impedimento fisico. La Commissione Disciplinare del Comitato Interregionale, con delibera apparsa nel C.U. n. 213 del 7 giugno 2002, respinse il ricorso osservando che la fattispecie in esame era stata correttamente inquadrata dal Giudice Sportivo nell’art 76 comma 2 dette N.O.I.F.. Contro tale delibera propone era ricorso la Colligiana, insistendo per l’applicazione dell’art 76 comma 3 delle N.O.I.F. e la conseguente irrogazione in danno della soc. Todi della punizione sportiva della perdita della gara Todi/Colligiana del 28.4.2002. Il ricorso è infondato. La Commissione Disciplinare, con motivazione immune da vizi che questa C.A.F. condividem ha esattamente affermato che il Braganse, non avendo denunciato direttamente alcun infortunio o impedimento, è incorso nella violazione dell’art. 76 comma 2 delle N.O.I.F., relativa al calciatore che, senza provato e legittimo impedimento, neghi la propria partecipazione all’attività delle rappresentativa. Tale condotta comporta esclusivamente il deferimento del responsabile agli organi disciplinari per l’eventuale adozione di provvedimenti nei confronti dello stesso. E’ opportuno inoltre rilevare che nel caso di specie in seguito a deferimento inoltrato dal Vice Presidente del Comitato Interregionale la Commissione Disciplinare ha sanzio¬nato il calciatore Braganse Emilio e la Società Todi F.C. con decisione divenuta definiti¬va per violazione dell’art 76 comma 2 delle N.O.I. F.; conseguentemente, nei confronti del predetti non possono essere adottate ulteriore sanzioni basate sulla diversa qualificazione giuridica del medesimo fatto. Per questi motivi la CAF respinge l’appello come innanzi proposto dall’U.S. Cortigiana di Colle Val d’Elsa (Siena) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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