F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 41/C del 24/06/02 2 – APPELLO DEL CALCIATORE GIUSTI ANDREA AVVERSO LA REIEZIONE DELLA PROPRIA RICHIESTA DI SVINCOLO D’AUTORITÀ PER INATTIVITÀ EX ART 109 N.O.I.F., DALL’U.S. MANZANESE (Delibera della Commissione Tesseramenti Com. Uff. n.12/D – Riunione del 6.12.2001)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 41/C del 24/06/02
2 - APPELLO DEL CALCIATORE GIUSTI ANDREA AVVERSO LA REIEZIONE DELLA PROPRIA RICHIESTA DI SVINCOLO D’AUTORITÀ PER INATTIVITÀ EX ART 109 N.O.I.F., DALL’U.S. MANZANESE
(Delibera della Commissione Tesseramenti Com. Uff. n.12/D - Riunione del 6.12.2001)
Con delibera pubblicata sul CU. n 12/D - Riunione del 6 12,2001 la Commissione Tesseramenti, decidendo sul ricorso proposto dal calciatore Gusti Andrea avverso la deci¬sione del Comitato Regionale Friuli-Venezia Giulia che ne aveva rigettato la richiesta di svincolo ex art. 109 N.O.I.F. respingeva il reclamo. Rilevava la Commissione, in estrema sintesi, che non era fondata l’eccezione di costi¬tuzionalità dell’art.109 N.O.I.F. e che non si era verificata la situazione di inattività dedot¬ta dal calciatore sia con riguardo alle prime quattro gare del campionato che nel prosie¬guo dello stesso. Avverso tale delibera proponeva appello il Giusti ribadendo gli argomenti già esposti in precedenza. Lo stesso Giusti, tuttavia, benché espressamente invitato con una prima nota del 10,42002 (prot.41, 2962.22 AM/ef) e con una seconda del 4.6.2002 (prot. n. 3980.22 AM/ef) ometteva di versare la prescritta tassa reclamo. Alla seduta del 10 giugno 2002 il difensore del Giusti, impossibilitato a comparire per impegni professionali, chiedeva differirsi la trattazione del procedimento ad altra data, ma poiché lo stesso difensore chiedeva ulteriore rinvio alla nuova data del 24 giugno, senza dimostrazione alcuna dell’asserito impedimento professionale, questa Commissione Disciplinare poneva precedersi oltre nella decisione del caso. Causa l’omesso versamento della prescritta tassa reclamo l’appello proposto dal Giusti va dichiarato inammissibile. A norma del comma 8 dell’art 29 C.G.S. l’impugnazione avrebbe dovuto essere accompagnata dal versamento della relativa tassa, ma il Gusti non vi ha provveduto. Non vi ha provveduto neppure a seguito della duplice richiesta di regolarizzazione inoltratagli da questa Commissione il 10 aprile ed il 4 giugno 2002. Ne consegue che, conformemente a quanto previsto dal comma 9 dell’art 29 cit. l’inosservanza della formalità costi¬tuisce motivo di inammisibilità del reclamo “e ne preclude l’esame. Alla luce di dati di fatto come questi non può che dichiararsi l’inammissibilità dell’ap¬pello proposto dal Giusti. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 29, nn 8 e 9 C.G.S. l’appello come innanzi proposto dal calciatore Giusti Andrea.
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