F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 9/C del 05/10/01 1 – APPELLO DELL’ S. NORDAUTO VIRTUS AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER ANNI 5 AL CALCIATORE MARCHESANI STEFANO E DEL¬L’AMMENDA DI L. 5.000.000 AD ESSA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 E AI SENSI DELL’ART. 6 COMMA 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento – Com. Uff. n. 8 del 16.8.2001)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 9/C del 05/10/01
1 - APPELLO DELL’ S. NORDAUTO VIRTUS AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER ANNI 5 AL CALCIATORE MARCHESANI STEFANO E DEL¬L’AMMENDA DI L. 5.000.000 AD ESSA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 E AI SENSI DELL’ART. 6 COMMA 2 C.G.S.
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento - Com. Uff. n. 8 del 16.8.2001)
Con atto del 24 maggio 2001. Il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Provinciale Autonoma di Trento il Sig. Marchesani Stefano e la U.S. Nordauto Virtus; il primo, vice allenatore della società per il settore allievi, per violazione dell’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto, abusando della sua qualità di allenatore, si era reso colpevole di gravi atti nel confronti degli allievi mino¬renni (per i quali è stato anche tratto in arresto e incolpato perla violazione degli artt. 81, 600 ter e sexties, 609 c.p.), la seconda per l’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, perché responsabile oggettivamente del comportamento del suo tesserato. Ad esito del procedimento disciplinare, al Sig. Marchesani è stata inflitta la sanzione della squalifica per cinque anni (non la preclusone alla permanenza nei ranghi e catego¬rie della F.I.G.C., pur richiesta dalla Procura Federale, in considerazione del pentimento mostrato dall’incolpato) e alla U.S. Nordauto Virtus l’ammenda di Lire 5.000.000 (Comunicato Ufficiale n. 8 del 16 agosto 2001). Appella tale decisione, nella parte che la riguarda, la US Nordauto Virtus. L’appellante oppone la propria completa estraneità alla vicenda, essendo del tutto all’oscuro del comportamento del Marchesani nel confronti dei giovani calciatori. La C.A.F. non condivide tali deduzioni. Ed invero, a parte il fatto che la società è tenuta a vigilare e tutelare i calciatori mino¬renni che le sono affidati, per cui la società non può ritenersi del tutto estranea all’acca¬duto, quanto meno per il profilo della culpa in vigilando, essendo mancata da parte dei diri¬genti della società ogni forma di sorveglianza sul comportamento dell’allenatore degli allievi, anche quando qualche episodio verificatosi avrebbe richiesto di essere approfon¬dito in quanto avvisaglia di comportamenti non propriamente lineari nei rapporti tra cal¬ciatori minorenni e loro allenatore (calciatori in discoteca con il vice allenatore), va rileva¬to che la responsabilità oggettiva delle società a norma dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, consegue in modo automatico a quella personale del tesserato che ha posto in essere la condotta antigiuridica, prescindendo da un comportamento doloso o anche solo colposo dei suoi dirigenti. In quanto automatica, la responsabilità oggettiva non può essere elusa. Se ne può uni¬camente graduare la conseguente sanzione in ordine alla gravità del fatto ascritto al tes¬serato personalmente responsabile. Sotto tale profilo la sanzione inflitta alla US Nordauto Virtus non può assolutamente ritenersi eccessiva. L’appello, in conclusione, va respinto. Di conseguenza, la tassa di reclamo va incamerata. Per questi motivi la C.A.F respinge l’appello come sopra proposto dall’US. Nordauto Virtus di Trento e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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