F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 9/C del 05/10/01 4 – APPELLO DELL’A.C. PRO CASTELDACCIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FIN AL 28.8.2002 AL CALCIATORE ADELFIO GAETANO, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 13 del 7.9.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 9/C del 05/10/01 4 - APPELLO DELL’A.C. PRO CASTELDACCIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FIN AL 28.8.2002 AL CALCIATORE ADELFIO GAETANO, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 13 del 7.9.2001) In seguito a denunce inoltrate dall’A.C. Pro Casteldaccia in data 29 gennaio 2001 e 8 febbraio 2001, relative a presunti illeciti sportivi commessi al fine di favorire la vittoria fina¬le della Società Bagheria nel campionato regionale di 1° Categoria 2000/2001 del Comitato Regionale Sicilia, l’Ufficio Indagini svolgeva accertamenti relativi agli incontri di andata e ritorno tra il Bagheria e l’AMIA Palermo ed alla gara di ritorno tra il Bagheria e la Polisportiva Monreale. Nel corso dell’indagine, venivano sentiti dirigenti e calciatori dell’A.C. Pro Casteldaccia. della S.P.S.C. Bagheria, dell’AMIA Palermo e della Polisportiva Monreale. In particolare il calciatore Adelfio Gaetano, tesserato per l’AC. Pro Casteldaccia. sentito dal collaboratore dell’Ufficio Indagini in data 27 aprile 2001, riferiva di essere al corrente di un incontro avvenuto in Monreale tra il calciatore del Bagheria Nuccio Francesco Paolo e quello del Monreale D’Amico Salvatore, nel corso del quale il Nuccio avrebbe rappre¬sentato la necessità per il Bagheria di conseguire i tre punti della partita di ritorno Monreale/Bagheria, chiedendo la disponibilità del D’Amico a favorire un accordo in tal senso. Tale informazione sarebbe stata fornita all’Adelfo dal D’Amico, suo amico d’infan¬zia. Al termine delle dichiarazioni, l’Adelfio rifiutava però di sottoscrivere il verbale redatto dal Collaboratore dell’Ufficio indagini. Al termine degli accertamenti esperiti dall’Ufficio Indagini, il Procuratore Federale rile¬vava: che i presunti episodi di illecito sportivo che, secondo la denuncia della Soc. Pro Casteldaccia, si sarebbe verificati in occasione delle gare del Campionato Regionale Sicilia di 1a Categoria Girone A 2000/2001 Bagheria/A.M.I.A. del 15.10.2000 e A.M.I.A./Bagheria del 4.2 2001, attraverso comportamentali antiregolamentari da parte di dirigenti dell’U.S. A.M.I.A. posti in essere a seguito di accordi finalizzati a favorire il Bagheria, non avevano trovato riscontro alcuno, rimanendo gli stessi allo stato di semplici illazioni; che il presunto illecito sportivo posto in essere in occasione della gara Monreale/Bagheria del 25.4.2001 e finalizzato anch’esso a favorire il Bagheria nella vittoria finale, non aveva trovato riscontro alcuno anche in conseguenza del fatto che l’indagine federa¬le era stata decisamente ostacolata e compromessa dal comportamento antiregolamen¬tare del calciatore Adelfio Gaetano, il quale in data 27.4.2001 aveva rifiutato, senza addur¬re alcuna giustificazione, di firmare il verbale riportante le proprie dichiarazioni rese al rap¬presentante dell’Ufficio Indagini; che Adelfio Gaetano, calciatore dell’A.C. Pro Casteldaccia, Schiera Gaetano, Presidente dell’U.S. A.M.I.A. Puleo Giovanni e Bongiovi Pietro, rispettivamente Vice Presidente e Consigliere della U.S. A.M.I.A. e Ruberto Rosalia. Vice Presidente dell’A.C. Pro Castaldaccia, si erano resi responsabili a vario titolo di violazioni dell’art. 1 comma 1 comma 2 e comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva; l’Adelfo per aver (rifiutato di firmare il verbale contenente le proprie dichiarazioni; lo Schiera per aver omesso di comunicare agli Organi Federali competenti le variazioni intervenute nella composizione del Consiglio Direttivo della Società; il Puleo ed il Bongovi per non aver risposto alle convocazioni del rappresentante dell’Ufficio Indagini, ostacolando cosi in maniera determinante gli accer¬tamenti in corso; la Ruberto per aver usato, nel suo esposto alla Procura Federale del 2 aprile 2001, espressioni e giudizi lesivi della reputazione di persone e organismi operanti nell'ambito federale. Sulla base delle considerazioni suddette, il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia tutti i predetti ed anche le Società U.S. A.M.I.A. e Pro Casteldaccia per responsabilità oggettiva nelle condotte dei rispettivi tesserati. La Commissione Disciplinare, con delibera del 28 agosto 2001, ritenu¬ta la responsabilità degli incolpati, infliggeva a Schiera Gaetano l’inibizione per mesi 4, a Puleo Giovanni e Bongiovi Pietro l’inibizioni per mesi 6; a Adelfo Gaetano la squalifica tino al 28.8.2002; a Ruberto Rosalia l’inibizione per mesi 4; all’U.S. A.M.I.A. l’ammenda di L. 1.000.000; all’AC. Pro Casteldaccia l’ammenda di L 500.000. Avverso la decisione della Commissione Disciplinare ha proposto reclamo alla C.A.F. l’A.C Pro Casteldaccia, chiedendo l’annullamento della squalifica al calciatore Adelfio Gaetano, in base al rilievo che questi non aveva sottoscritto il verbale di interrogatorio davanti all’Ufficio indagini perché le dichiarazioni attribuitegli “non erano veritiere". Il ricorso non merita accoglimento. Invero il motivo di impugnazione consiste in una mera allegazione difensiva, chiara¬mente strumentale ed inattendibile, nonché sprovvista del benché minimo supporto pro¬batorio. L’appello è pertanto inidoneo a configurare l’accertamento della responsabilità dell’Adelfo, operato dai primi giudici sulla base delle risultanze istruttorie, dalle quali emerge senza possibilità di equivoco che l’Adelfio rifiutò immotivatamente di sottoscrive¬re il verbale delle proprie dichiarazioni, impedendo in tale modo all’Ufficio Indagini di pro¬cedere utilmente all’accertamento dei fatti. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’A.C. Pro Casteldaccia di Casteldaccia (Palermo) e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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