F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 9/C del 05/10/01 8-APPELLO DELL’US. ROSOLINI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PLAYOUT VIAGRANDE/ROSOLINI DEL 25.2.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 6 dell’1.8.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 9/C del 05/10/01 8-APPELLO DELL’US. ROSOLINI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PLAYOUT VIAGRANDE/ROSOLINI DEL 25.2.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 6 dell’1.8.2001) Avverso la regolarità della gara di cui in epigrafe, terminata con il risultato di 1-0, la reclamante Rosolini proponeva reclamo al Giudice Sportivo, il quale lo respingeva, ma, in base alle risultanze del rapporto del Commissario di campo, che segnalava la particolare gravità dell’atto di violenza compiuta dal calciatore del Viagrande nei confronti del calcia¬tore Cavarra del Rosolini, infliggeva alla Viagrande la penalizzazione di tre punti nella classifica relativa alla gara play-out tra le due società. Avverso la suddetta decisione insorgeva la Viagrande dinanzi alla Commissione Disciplinare, che accoglieva il reclamo annullando la delibera del Giudice Sportivo e mul¬tando la Viagrande di L 3.000.000. Questa Commissione d’Appello, adita dall’US. Rosolini, in data 5 luglio 2001 annulla¬va, con rinvio alla Commissione Disciplinare, la suddetta delibera di secondo grado, aven¬do riscontrato la violazione del contraddittorio (decisione assunta prima dello scadere del termini per le controdeduzioni della controparte U.S. Rosolini). La Commissione Disciplinare, a cui erano stati rimessi gli atti per un nuovo esame, con la contestata delibera respingeva il reclamo incidentale della Rosolini. Con l’appello In trattazione, la Rosolini insiste per l’irrogazione alla Viagrande della punizione sportiva della perdita della gara per 0-2. Il reclamo è inammissibile, per le ragioni peraltro correttamente evidenziate dalla Viagrande con la memoria controdeduttiva in data 7 agosto 2001. In effetti la precedente decisione di questa C.A.F. era tesa esclusivamente al riesame dell’appello proposto dalla Viagrande dinanzi alla Commissione Disciplinare, tenendo conto però questa volta delle controdeduzioni della Rosolini alla quale era stato ricono¬sciuto il diritto a proporre nel termini i propri elementi a difesa avverso il reclamo Viagrande. Ma la Rosolini non era stata per questo rimessa in termini ai fini del reclamo avverso la pronunzia reiettiva del Giudice Sportivo circa l’irrogazione della punizione spor¬tiva della perdita della gara. Seppur dunque la Commissione Disciplinare, come non le era consentito, è entrata nel merito del reclamo incidentale Rosolini, resta l’inequivocabile circostanza che la Rosolini stessa, attuale appellante, non si è avvalsa a suo tempo della possibilità di impugnare, nei termini, la decisione del Giudice Sportivo circa la conferma del risultato conseguito sul campo. Alla stregua delle predette considerazioni l’appello in epigrafe non può sfuggire alla declaratoria di inammissibilità La tassa reclamo va Incamerata. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dall’US. Rosolini di Rosolini (Siracusa) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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