F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 3/C del 19/7/04 APPELLO DEL FROSINONE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CALCIATORE DE JULIIS ROBERTO FINO AL 15.9.2004 E DELL’AMMENDA DI e 500,00 ALLA SOCIETÀ A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 334/C del 30.6.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 3/C del 19/7/04
APPELLO DEL FROSINONE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA
DEL CALCIATORE DE JULIIS ROBERTO FINO AL 15.9.2004 E DELL’AMMENDA
DI e 500,00 ALLA SOCIETÀ A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE
FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti
Serie C - Com. Uff. n. 334/C del 30.6.2004)
La Soc. Frosinone Calcio ha proposto ricorso contro la delibera della Commissione
Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, pubblicata con C.U. n. 334/C del 30 giugno
2004 che, in seguito a deferimento del Procuratore Federale, ha inflitto al calciatore
Roberto De Juliis la squalifica fino al 15 settembre 2004 per violazione dell’art. 1 comma
1) C.G.S. ed alla Società ricorrente l’ammenda di 500,00 euro per responsabilità oggettiva,
ai sensi dell’art. 2 comma 4 C.G.S., in ordine alla condotta del proprio tesserato.
Il De Juliis era stato deferito perché, alla fine del primo tempo e all’inizio del secondo
tempo della gara Melfi/Frosinone del 9.5.2004, aveva staccato le reti delle porte del campo
di gara, provocando un ritardo nella ripresa del giuoco di circa 10 minuti, dovuto alla
necessità di ripristinare la regolarità delle porte.
L’appellante eccepisce con il primo motivo l’eccessiva afflittività delle sanzioni inflitte
al tesserato ed alla Società dalla delibera impugnata, richiamando a sostegno del proprio
assunto alcune sanzioni di minor entità adottate dagli organi di disciplina sportiva in altre
fattispecie che si assumono di analoga gravità, se non addirittura più gravi rispetto al caso
in esame. Lamenta infatti l’appellante che, pur considerando il periodo di sospensione
dei campionati, valutata dalla Commissione Disciplinare nel determinare la sanzione a
carico del De Juliisn, quest’ultimo non potrà disputare ben otto gare, di cui cinque di Coppa
Italia e tre di Campionato. Con il secondo motivo la ricorrente deduce l’omessa motivazione
relativamente alla condotta scorretta addebitata al calciatore De Juliis, rilevando
che la Commissione Disciplinare si è limitata ad un generico richiamo alla relazione del
rappresentante dell’Ufficio Indagini, senza nulla precisare riguardo al procedimento logico-
giuridico che ha condotto all’affermazione di responsabilità degli incolpati.
Quanto alla propria responsabilità oggettiva la ricorrente rileva come nel corso delle
competizioni agonistiche il potere di controllo della Società nei confronti dei tesserati risulti
attenuato, essendo praticamente impossibile per la Società impedire condotte anche
imprevedibili e singolari dei propri tesserati. Stante l’attenuazione, nelle situazioni suddette,
del rapporto tra i due soggetti, la sanzione (anche in ipotesi di accertata responsabilità
a carico dell’appellante) dovrebbe essere proporzionalmente ridotta.
La ricorrente conclude in via principale per l’annullamento delle sanzioni ed in via
subordinata per la commutazione delle stesse nella ammonizione per il tesserato e per
la Società o, in ogni caso, in sanzioni di minor entità rispetto a quelle irrogate dai primi
giudici.
La C.A.F. ritiene che il reclamo sia infondato e debba essere rigettato, con incameramento
della tassa.
Esaminando congiuntamente i primi due motivi di gravame, che attengono entrambi
alla responsabilità del De Juliis ed alla determinazione della sanzione da irrogare al tesserato,
si osserva che la sussistenza della violazione contestata emerge senza possibilità
di dubbio dalla relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini, alla quale la Commissione
Disciplinare ha fatto esplicito riferimento, con motivazione concisa ma comunque sufficiente
a palesare, quanto meno per relationam, le ragioni poste alla base della decisione
dei primi giudici. Nella suddetta relazione vengono tra l’altro illustrati i motivi, certamente
antiregolamentari ed antisportivi, che hanno indotto il De Juliis a staccare le reti delle due
porte del campo di gara, l’una alla fine del primo tempo e l’altra all’inizio del secondo tempo.
Si evince in sostanza dagli atti che non si è trattato di una iniziativa estemporanea e
stravagante del calciatore, bensì di una condotta deliberatamente intesa a procrastinare
di un tempo rilevante la ripresa del giuoco, al fine di “bilanciare” il ritardo con il quale si
stava svolgendo la gara Igea Virtus/Brindisi, impedendo in tal modo alla squadra del Brindisi,
avversaria in classifica del Frosinone, di conoscere anticipatamente il risultato della
gara Melfi/Frosinone.
Alla luce dei motivi che l’hanno determinata, la condotta del De Juliis assume quindi
carattere di grave scorrettezza ed antigiuridicità, avendo pesantemente influito sui tempi
di effettuazione della gara con indebita interferenza sul potere di disciplinarne l’ordinato
svolgimento, che compete all’arbitro in via esclusiva. Né tale antigiuridicità può dirsi elisa
dal convincimento del calciatore di perseguire una finalità conforme a giustizia, non essendo
ovviamente consentito ai tesserati di esercitare direttamente le proprie ragioni mediante
condotte per di più contrarie ai principi di lealtà e correttezza sanciti dall’art. 1
comma 1 C.G.S..
L’entità della sanzione irrogata al De Juliis appare pertanto congrua in relazione alle
modalità della condotta tenuta nel caso specifico dal tesserato ed ai motivi antiregolamentari
che l’hanno ispirata. Tanto basta per esentare il giudicante dall’effettuazione di
confronti con altre fattispecie non omogenee con quella in esame.
Quanto al terzo motivo, questa Commissione rileva che la responsabilità oggettiva
opera, ai sensi dell’art. 2 comma 4 C.G.S., in modo automatico ed anche in assenza di
colpa, non essendo richiesto per la sua applicazione alcun accertamento in ordine al coinvolgimento
della Società nella condotta antigiuridica ascritta al tesserato. Oltretutto, nel
caso di specie non si può ragionevolmente negare che la condotta del De Juliis fosse ispirata
alla realizzazione di interessi coincidenti con quelli della Società di appartenenza,
quindi non strettamente personali o avulsi dal rapporto organico sussistente tra il calciatore
impegnato in un evento agonistico e la Società di appartenenza.
Anche sotto tale profilo, quindi, la decisione impugnata appare immune da censura e
deve essere confermata.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dal Frosinone Calcio
di Frosinone e dispone incamerarsi la tassa versata.
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