F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 3/C del 19/7/04 APPELLO DEL FROSINONE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CALCIATORE DE JULIIS ROBERTO FINO AL 15.9.2004 E DELL’AMMENDA DI e 500,00 ALLA SOCIETÀ A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 334/C del 30.6.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 3/C del 19/7/04 APPELLO DEL FROSINONE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CALCIATORE DE JULIIS ROBERTO FINO AL 15.9.2004 E DELL’AMMENDA DI e 500,00 ALLA SOCIETÀ A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 334/C del 30.6.2004) La Soc. Frosinone Calcio ha proposto ricorso contro la delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, pubblicata con C.U. n. 334/C del 30 giugno 2004 che, in seguito a deferimento del Procuratore Federale, ha inflitto al calciatore Roberto De Juliis la squalifica fino al 15 settembre 2004 per violazione dell’art. 1 comma 1) C.G.S. ed alla Società ricorrente l’ammenda di 500,00 euro per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 2 comma 4 C.G.S., in ordine alla condotta del proprio tesserato. Il De Juliis era stato deferito perché, alla fine del primo tempo e all’inizio del secondo tempo della gara Melfi/Frosinone del 9.5.2004, aveva staccato le reti delle porte del campo di gara, provocando un ritardo nella ripresa del giuoco di circa 10 minuti, dovuto alla necessità di ripristinare la regolarità delle porte. L’appellante eccepisce con il primo motivo l’eccessiva afflittività delle sanzioni inflitte al tesserato ed alla Società dalla delibera impugnata, richiamando a sostegno del proprio assunto alcune sanzioni di minor entità adottate dagli organi di disciplina sportiva in altre fattispecie che si assumono di analoga gravità, se non addirittura più gravi rispetto al caso in esame. Lamenta infatti l’appellante che, pur considerando il periodo di sospensione dei campionati, valutata dalla Commissione Disciplinare nel determinare la sanzione a carico del De Juliisn, quest’ultimo non potrà disputare ben otto gare, di cui cinque di Coppa Italia e tre di Campionato. Con il secondo motivo la ricorrente deduce l’omessa motivazione relativamente alla condotta scorretta addebitata al calciatore De Juliis, rilevando che la Commissione Disciplinare si è limitata ad un generico richiamo alla relazione del rappresentante dell’Ufficio Indagini, senza nulla precisare riguardo al procedimento logico- giuridico che ha condotto all’affermazione di responsabilità degli incolpati. Quanto alla propria responsabilità oggettiva la ricorrente rileva come nel corso delle competizioni agonistiche il potere di controllo della Società nei confronti dei tesserati risulti attenuato, essendo praticamente impossibile per la Società impedire condotte anche imprevedibili e singolari dei propri tesserati. Stante l’attenuazione, nelle situazioni suddette, del rapporto tra i due soggetti, la sanzione (anche in ipotesi di accertata responsabilità a carico dell’appellante) dovrebbe essere proporzionalmente ridotta. La ricorrente conclude in via principale per l’annullamento delle sanzioni ed in via subordinata per la commutazione delle stesse nella ammonizione per il tesserato e per la Società o, in ogni caso, in sanzioni di minor entità rispetto a quelle irrogate dai primi giudici. La C.A.F. ritiene che il reclamo sia infondato e debba essere rigettato, con incameramento della tassa. Esaminando congiuntamente i primi due motivi di gravame, che attengono entrambi alla responsabilità del De Juliis ed alla determinazione della sanzione da irrogare al tesserato, si osserva che la sussistenza della violazione contestata emerge senza possibilità di dubbio dalla relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini, alla quale la Commissione Disciplinare ha fatto esplicito riferimento, con motivazione concisa ma comunque sufficiente a palesare, quanto meno per relationam, le ragioni poste alla base della decisione dei primi giudici. Nella suddetta relazione vengono tra l’altro illustrati i motivi, certamente antiregolamentari ed antisportivi, che hanno indotto il De Juliis a staccare le reti delle due porte del campo di gara, l’una alla fine del primo tempo e l’altra all’inizio del secondo tempo. Si evince in sostanza dagli atti che non si è trattato di una iniziativa estemporanea e stravagante del calciatore, bensì di una condotta deliberatamente intesa a procrastinare di un tempo rilevante la ripresa del giuoco, al fine di “bilanciare” il ritardo con il quale si stava svolgendo la gara Igea Virtus/Brindisi, impedendo in tal modo alla squadra del Brindisi, avversaria in classifica del Frosinone, di conoscere anticipatamente il risultato della gara Melfi/Frosinone. Alla luce dei motivi che l’hanno determinata, la condotta del De Juliis assume quindi carattere di grave scorrettezza ed antigiuridicità, avendo pesantemente influito sui tempi di effettuazione della gara con indebita interferenza sul potere di disciplinarne l’ordinato svolgimento, che compete all’arbitro in via esclusiva. Né tale antigiuridicità può dirsi elisa dal convincimento del calciatore di perseguire una finalità conforme a giustizia, non essendo ovviamente consentito ai tesserati di esercitare direttamente le proprie ragioni mediante condotte per di più contrarie ai principi di lealtà e correttezza sanciti dall’art. 1 comma 1 C.G.S.. L’entità della sanzione irrogata al De Juliis appare pertanto congrua in relazione alle modalità della condotta tenuta nel caso specifico dal tesserato ed ai motivi antiregolamentari che l’hanno ispirata. Tanto basta per esentare il giudicante dall’effettuazione di confronti con altre fattispecie non omogenee con quella in esame. Quanto al terzo motivo, questa Commissione rileva che la responsabilità oggettiva opera, ai sensi dell’art. 2 comma 4 C.G.S., in modo automatico ed anche in assenza di colpa, non essendo richiesto per la sua applicazione alcun accertamento in ordine al coinvolgimento della Società nella condotta antigiuridica ascritta al tesserato. Oltretutto, nel caso di specie non si può ragionevolmente negare che la condotta del De Juliis fosse ispirata alla realizzazione di interessi coincidenti con quelli della Società di appartenenza, quindi non strettamente personali o avulsi dal rapporto organico sussistente tra il calciatore impegnato in un evento agonistico e la Società di appartenenza. Anche sotto tale profilo, quindi, la decisione impugnata appare immune da censura e deve essere confermata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dal Frosinone Calcio di Frosinone e dispone incamerarsi la tassa versata.
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