F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 4/C del 2/8/04 APPELLO DEL CALCIATORE PISANO DAVIDE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI OTTO A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 N. 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l’Attività Interregionale – Com. Uff. n. 2 del 2.7.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 4/C del 2/8/04 APPELLO DEL CALCIATORE PISANO DAVIDE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI OTTO A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 N. 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l’Attività Interregionale - Com. Uff. n. 2 del 2.7.2004) Il calciatore Pisano Davide veniva sanzionato dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato per l’Attività Interregionale, con la squalifica di otto mesi, per avere interrotto il proprio rapporto di calciatore con la società A.S. Real Cesate Saronno - con la quale era legato da accordo valido dal 2.9.2003 al 30.6.2004 - essendosi trasferito in Svizzera. I fatti contestati al calciatore venivano dallo stesso ammessi nell’ambito di un verbale di informazioni siglato in data 4.3.2004. Sulla base di questo verbale la Commissione Disciplinare riteneva di dovere pronunciare sentenza affermativa di responsabilità, ritenendo la condotta contraria al dovere di lealtà di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione agli art. 40, 95, 100 delle N.O.I.F.. Riteneva inoltre la Commissione Disciplinare di dovere sanzionare la condotta processuale dell’incolpato, con riferimento alla produzione di certificati medici - recanti data successiva a quella dell’interruzione dei rapporti con la società ed attestanti diagnosi di pubalgia - a sostegno, della propria tesi difensiva che la scelta di cambiare società era dovuta alla scarsa attenzione della stessa ai propri problemi di salute. Orbene, senza entrare nel merito della questione formale sollevata dalla difesa circa la validità delle dichiarazioni autoaccusatorie rese in assenza del difensore va rilevato come la condotta contestata non possa considerarsi integrante estremi di illiceità sotto entrambi i profili oggetto di censura: a) la interruzione del rapporto con la società dilettantistica non integra estremi di violazione disciplinare, essendo la normativa sui dilettanti espressamente ispirata a principi di non vincolatività degli accordi, che viceversa caratterizzano il fenomeno del professionismo sportivo; la normativa FIFA in merito garantisce la libertà di tesseramento del calciatore “amateur” (dilettante) in favore di società affiliate ad una Federazione subordinando il passaggio all’ottenimento del “Transfer internazionale”. L’unico limite fissato nella fattispecie è quello previsto dall’art. 40 comma 11 punto 3) a) che prevede il nuovo tesseramento in favore della società italiana di provenienza, laddove il calciatore voglia ritesserarsi in Italia nel corso della stessa stagione sportiva; b) la censura al comportamento processuale del calciatore è priva di fondamento, perché la produzione di certificati a sostegno della tesi difensiva - essendo l’oggetto specifico di una attività di discolpa, e non risultando falsa nel contenuto - va liberamente valutata dal giudice, e non può certamente di per sé costituire oggetto di censura. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto dal calciatore Pisano Davide, annulla l’impugnata delibera che infliggeva al reclamante la sanzione della squalifica per mesi otto e dispone restituirsi la tassa versata.
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