F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 4/C del 2/8/04 APPELLO DELL’A.G. NOCERINA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI e 9.000,00 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 323/C del 18.6.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 4/C del 2/8/04
APPELLO DELL’A.G. NOCERINA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI
e 9.000,00 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA
LEGA PROFESSIONISTI SERIE C (Delibera della Commissione Disciplinare presso
la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 323/C del 18.6.2004)
La Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, con decisione
pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 326 del 23 giugno, infliggeva, tra l’altro, alla A.G.
Nocerina la sanzione dell’ammenda di 9.000,00 euro, su deferimento del Presidente della
Lega Professionisti Serie C, per violazione dell’art. 94 commi 1 e 2 N.O.I.F. in relazione
all’art. 1 C.G.S. per avere pattuito con il calciatore Graziano Nocera un compenso di
11.971,96 euro oltre a quello risultante nel contratto depositato in Lega.
Avverso questa decisione proponeva appello, davanti a questa Commissione, l’amministratore
unico della A.G. Nocerina, sostenendo che la violazione disciplinare era prescritta.
L’appello è infondato e non può essere accolto.
Va premesso che, correttamente, la Commissione Disciplinare ha affermato che il
rimborso delle spese di alloggio (non confutato dall’appellante) effettuato dalla società nei
confronti del Nocera (e stabilito con scrittura privata del 2.7.1998) costituisce componente
retributiva, ai fini sia civilistici che fiscali e di conseguenza, ha ritenuto sussistente la contestata
violazione della normativa federale.
La A.G. Nocerina sostiene che l’illecito disciplinare è prescritto, ex art. 18 comma 2
C.G.S..
Il rilievo non può essere condiviso in quanto il rimborso delle predette spese di alloggio
si è protratto fino al termine della stagione calcistica 2002-2003 (il Nocera ha negoziato
l’assegno bancario per 11.971,36 euro in data 30.6.2003) e quindi, il termine previsto
dalla predetta norma, non è decorso.
Deve essere incamerata la relativa tassa.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’A.G. Nocerina
di Nocera Inferiore (Salerno) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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