F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 1/C del 11/07/05 APPELLO F.C. REDAS NAPOLI AVVERSO LE SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2005 AI CALCIATORI CANTALUPO CIRO, CHIEREGO RIO E SCOLAVINO EDUARDO, DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.12.2005 AL SIG. SELVAGGI ROBERTO E DELL’AMMENDA DI Û 200,00 AD ESSA RECLAMANTE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 83 del 14.4.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 1/C del 11/07/05
APPELLO F.C. REDAS NAPOLI AVVERSO LE SANZIONE DELLA SQUALIFICA
FINO AL 31.12.2005 AI CALCIATORI CANTALUPO CIRO,
CHIEREGO RIO E SCOLAVINO EDUARDO, DELL’INIBIZIONE FINO AL
31.12.2005 AL SIG. SELVAGGI ROBERTO E DELL’AMMENDA DI Û 200,00
AD ESSA RECLAMANTE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il
Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 83 del 14.4.2005)
Il F.C. Redas Napoli ha presentato reclamo avverso la decisione della
Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, di cui al C.U. n.
83 del 14 aprile 2005, relativa alle sanzioni inflitte ai calciatori Cantalupo e
Scolavino, nonché al dirigente Selvaggi.
Il reclamo, benchè presentato come “omessa motivazione su punti decisivi della
controversia”, è esclusivamente diretto ad ottenere una riduzione delle sanzioni,
previo riesame dei fatti. Conseguentemente, data la impossibilità di un siffatto riesame
in questa sede, deve essere dichiarato inammissibile.
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33, comma 1,
C.G.S., l’appello come sopra proposto dal F.C. Redas Napoli di Napoli e dispone
l’incameramento della tassa reclamo.
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