F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 2/C del 14/07/05 APPELLO A.C. FORZA MATERA DI MATERA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2007 INFLITTA AL CALCIATORE PERAGINE MARCO (Delibera della Commissione Disciplinare presso Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 111 dell’8.6.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 2/C del 14/07/05 APPELLO A.C. FORZA MATERA DI MATERA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2007 INFLITTA AL CALCIATORE PERAGINE MARCO (Delibera della Commissione Disciplinare presso Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 111 dell’8.6.2005) Con atto d’appello ritualmente proposto davanti a questa C.A.F., l’ A.C. Forza Matera ha proposto impugnazione avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata, C.U. n. 111 dell’ 8 giugno 2005, relativa alla sanzione disciplinare della squalifica sino al 31.12.2007 del calciatore Peragine Mario. Il provvedimento in esame, oggetto della odierna impugnazione, ha rigettato il reclamo, presentato dalla medesima società, avverso la decisione del Giudice Sportivo che, con C.U. n. 100 del 28 aprile 2005, ha irrogato al predetto calciatore la sanzione dianzi specificata. Preliminarmente, rileva questo decidente che l’appello in esame è, all’evidenza, inammissibile ai sensi dell’art. 33.1 C.G.S.. Prevede, detta norma, che le decisioni delle Commissioni Disciplinari, o comunque dei Giudici Sportivi di 2° Grado, possono essere impugnate dinanzi alla Commissione d’Appello Federale per ragioni connesse alla competenza, alla violazione o falsa applicazione di norme ovvero per omessa o contraddittoria motivazione della decisione impugnata o, infine, per questioni attinenti al merito nella sola ipotesi in cui la C.A.F. venga adita “ come giudice di secondo grado o in materia di illecito o nelle altre materie normativamente indicate”. Nel caso in esame non ricorre alcuna delle ipotesi suddette, atteso che l’ A.C. Forza Matera, con l’atto di appello in esame, ha riproposto- esclusivamente in fatto – le identiche doglianze concernenti circostanze di merito che con esaustiva motivazione sono state integralmente valutate e disattese dal Giudice di 2° grado. Per questi motivi la C.A.F., dichiara inammissibile l’appello proposto dall’A.C. Forza Matera di Matera, ai sensi dell’art. 33, comma 1, C.G.S., e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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