F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 2/C del 14/07/05 APPELLO A.C. FORZA MATERA DI MATERA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2007 INFLITTA AL CALCIATORE PERAGINE MARCO (Delibera della Commissione Disciplinare presso Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 111 dell’8.6.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 2/C del 14/07/05
APPELLO A.C. FORZA MATERA DI MATERA AVVERSO LA SANZIONE
DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2007 INFLITTA AL CALCIATORE
PERAGINE MARCO (Delibera della Commissione Disciplinare presso
Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 111 dell’8.6.2005)
Con atto d’appello ritualmente proposto davanti a questa C.A.F., l’ A.C. Forza
Matera ha proposto impugnazione avverso la decisione della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata, C.U. n. 111 dell’ 8 giugno
2005, relativa alla sanzione disciplinare della squalifica sino al 31.12.2007 del calciatore
Peragine Mario.
Il provvedimento in esame, oggetto della odierna impugnazione, ha rigettato il
reclamo, presentato dalla medesima società, avverso la decisione del Giudice
Sportivo che, con C.U. n. 100 del 28 aprile 2005, ha irrogato al predetto calciatore
la sanzione dianzi specificata.
Preliminarmente, rileva questo decidente che l’appello in esame è, all’evidenza,
inammissibile ai sensi dell’art. 33.1 C.G.S..
Prevede, detta norma, che le decisioni delle Commissioni Disciplinari, o
comunque dei Giudici Sportivi di 2° Grado, possono essere impugnate dinanzi alla
Commissione d’Appello Federale per ragioni connesse alla competenza, alla violazione
o falsa applicazione di norme ovvero per omessa o contraddittoria motivazione
della decisione impugnata o, infine, per questioni attinenti al merito nella
sola ipotesi in cui la C.A.F. venga adita “ come giudice di secondo grado o in materia
di illecito o nelle altre materie normativamente indicate”.
Nel caso in esame non ricorre alcuna delle ipotesi suddette, atteso che l’ A.C.
Forza Matera, con l’atto di appello in esame, ha riproposto- esclusivamente in fatto
– le identiche doglianze concernenti circostanze di merito che con esaustiva motivazione
sono state integralmente valutate e disattese dal Giudice di 2° grado.
Per questi motivi la C.A.F., dichiara inammissibile l’appello proposto dall’A.C.
Forza Matera di Matera, ai sensi dell’art. 33, comma 1, C.G.S., e dispone l’incameramento
della tassa reclamo.
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