F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 3/C del 20/07/05 APPELLO SIG. MASSARI FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE INFLITTAGLI FINO AL 31.8.2007 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA DEL SETTORE PER L’ATTIVITÀ GIOVANILE E SCOLASTICA DEL 3.5.2005 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica.- Com. Uff. n. 50 del 15.6.2005) APPELLO POL. BITONTO AVVERSO LE SANZIONI: DELL’INIBIZIONE AL SIG. MARZULLI MASSIMO FINO AL 31.12.2006; DELLA SQUALIFICA AL CALCIATORE MODESTO AMEDEO FINO AL 31.12.2009; DELL’AMMENDA DI Û 500,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE SEGUITO GARA POL. BITONTO – U.S. BITONTO DEL 27.4.2005 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica.- Com. Uff. n. 50 del 15.6.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 3/C del 20/07/05 APPELLO SIG. MASSARI FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE INFLITTAGLI FINO AL 31.8.2007 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA DEL SETTORE PER L’ATTIVITÀ GIOVANILE E SCOLASTICA DEL 3.5.2005 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica.- Com. Uff. n. 50 del 15.6.2005) APPELLO POL. BITONTO AVVERSO LE SANZIONI: DELL’INIBIZIONE AL SIG. MARZULLI MASSIMO FINO AL 31.12.2006; DELLA SQUALIFICA AL CALCIATORE MODESTO AMEDEO FINO AL 31.12.2009; DELL’AMMENDA DI Û 500,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE SEGUITO GARA POL. BITONTO - U.S. BITONTO DEL 27.4.2005 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica.- Com. Uff. n. 50 del 15.6.2005) ll Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Bari, in relazione alla gara del 27.4.2005 fra la Polisportiva Bitonto e la U.S. Bitonto infliggeva ai dirigenti della Polisportiva Bitonto Marzulli Massimo e Massari Francesco l'inibizione a svolgere ogni attività fino al 31.12.2006; al calciatore della Polisportiva Bitonto Modesto Amedeo la squalifica fino al 31.12.2005 (C.U. n. 38 del 4 maggio 2005) Il 3.5.2005 a seguito della dichiarazione del Direttore della gara sopra menzionata il Presidente del Comitato Regionale Puglia deferiva il Presidente dell'Associazione Sportiva Bitonto, Francesco Massari, per violazione dell'art. 1.1. C.G.S., per aver avvicinato nei pressi di una scuola pubblica I'arbitro della gara Polisportiva Bitonto/U.S. Bitonto del 27.4.2005 ed averlo invitato a minimizzare i fatti accaduti durante e dopo la predetta gara ed averlo minacciato. Il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, decidendo sia sul deferimento che sul reclamo presentato avverso la decisione del Giudice Sportivo di cui al C.U. n.38 del 4 Maggio 2005, rigettava il reclamo confermando Ie sanzioni inflitte dal Giudice di Primo Grado, ed in accoglimento del deferimento proposto, infliggeva l'nibizione di ulteriori 8 mesi al Presidente dell'Associazione Polisportiva Bitonto, Francesco Massari, da scontarsi a partire dal giorno successivo alia scadenza di quella già comunicata in primo grado (C.U. n.50 del 15 giugno 2005). Ricorrevano a questa Commissione d'Appello Federale con due distinti reclami il Massari Francesco avverso il deferimento proposto dal Presidente del Comitato Regionale Puglia, la Associazione Polisportiva Bitonto avverso Ie sanzioni delle inibizioni a svolgere ogni attività fino al 31.12.2006 inflitte ai propri dirigenti Massari e Marzulli, nonché la squalifica fino al 31.12.2009 al proprio calciatore Modesto Amedeo. Relativamente al deferimento sosteneva il ricorrente trattarsi di incontro casuale, sviluppatosi in un civile e rispettoso dialogo fra il Massari ed il Direttore della gara Sig. Basile alla presenza di testimoni e mai "sfociato" in minacce - anche velate - rivolte all’arbitro della gara in oggetto. Quanto agli episodi sanzionati dal Giudice Sportivo sostenevano i ricorrenti non essersi assolutamente svolti come riferiti nel proprio referto dal Direttore di gara, mai essendoci stata volontà di colpire I'arbitro (da parte del Modesto), di rifiuto di accompagnarlo al suo spogliatoio (essendovi atteggiamento minaccioso da parte dei tifosi della Pol. Bitonto che presidiavano lo spogliatoio) da parte del MarzuIli, di offendere I'arbitro e di non prestargli assistenza da parte del Massari. Chiedevano I'annullamento e la riforma della deliberazione rispettivamente impugnata. Eccepivano tutti I'inammissibilita di una trattazione congiunta dei due procedimenti, cosi come effettuata dal Giudice Sportivo di 2° Grado non essendo gli stessi in identico grado di diudizio. Preliminarmente va rigettata tale eccezione, essendo evidente come la trattazione congiunta, da parte del Giudice Sportivo di 2°Grado del reclamo e del deferimento sia ispirata a ragioni di economia procedimentale, nonché, per quel che riguarda il Massari, di identità soggettiva. Nella specie poi I'eccezione proposta sulla base di principi propri del codice di rito non sono mutuabili, risultando quindi inapplicabili; fermo poi che assolutamente non si e perso alcun grado di giudizio. I procedimenti vanno pertanto riuniti e trattati congiuntamente. Il ricorso presentato dalla Associazione Sportiva Bitonto avverso Ie sanzioni rispettivamente inflitte al Massari, al Marzulli e al Modesto va dichiarato inammissibile. Trattasi infatti di un terzo grado di giudizio per questioni di merito portati all'attenzione degli organi disciplinari, con ciò contravvenendo a quanto stabilito dall'art. 33.1 C.G.S. che prevede la competenza della C.A.F. per questioni attinenti il merito della controversia "solo" come giudice di secondo grado. Il ricorso presentato nell'interesse del Massari avverso il deferimento proposto dal Presidente del Comitato Regionale Puglia è infondato e va pertanto respinto. Premesso che il C.G.S. stabilisce il principio che agli atti ufficiali deve essere attribuito valore di prova privilegiata, dalla precisa, puntuale ed inequivocabile denuncia presentata dal Basile Vincenzo arbitro designato per la gara Polisportiva Bitonto / U.S. Bitonto del 27.4.2005, emerge il riprovevole comportamento del Massari il quale, indipendentemente dal fortuito o meno incontro con il Basile, continuando nel suo illecito comportamento nei confronti del Direttore di gara, minacciosamente gli rivolgeva Ie espressioni "mi raccomando al referto.....non ti far plagiare da quel signore che ieri e venuto negli spogliatoi... ...stai attendo che ognuno si prende Ie sue responsabilita". Le giustificazioni e Ie negazioni addotte dal Massari risultano essere semplici espedienti defensionali a fronte delle reiterate affermazioni - rese in ogni sede ed anche in quelle procedimentali dal Direttore di gara Basile Vincenzo le cui dichiarazioni costituiscono, come detto, fonte privilegiata e che non hanno trovato idonea smentita alcun fatto processuale. La sanzione applicata al Massari a seguito del deferimento, e cioé l'inibizione di ulteriori mesi 8 da scontare a partire dal giorno successivo alla scadenza di quella già comminata dal Giudice Sportivo (inibizione a svolgere qualsiasi attività fino al 31.12.2006) risulta poi equa ed adeguata, tenuto conto del riprovevole comportamento avuto da soggetto che riveste un ruolo apicale e/o di leadership nell'ambito di una società del Settore Giovanile, e quindi particolarmente tenuto all'insegnamento ai giovani dei valori di cui all'art. 1.1 C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F., riuniti i ricorsi nn. 2 e 3, respinge l’appello proposto da Massari Francesco e dichiara, altresì, l’inammissibilità dell’appello proposto dalla Polisportiva Bitonto di Bitonto (Bari), ai sensi dell’art. 33, comma 1, C.G.S.. Dispone l’incameramento della tassa reclamo del Signor Massari Francesco e della Polisportiva Bitonto.
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