F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 3/C del 20/07/05 APPELLO CALCIATORE CURIA CRISTOFARO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 26.5.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 138 del 21.6.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 3/C del 20/07/05 APPELLO CALCIATORE CURIA CRISTOFARO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 26.5.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 138 del 21.6.2005) Con atto d’appello ritualmente proposto dinanzi a questa C.A.F., il calciatore Curia Cristofaro ha proposto impugnazione avverso il provvedimento in epigrafe indicato, emesso dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria, C.U. n. 138 del 20 giugno 2005. Con la decisione in esame, oggetto della odierna impugnazione, è stato parzialmente accolto il reclamo, presentato dalla società La Sportiva Cariatese, avverso la decisione del Giudice Sportivo che, con C.U. n. 128 del 25 maggio 2005, aveva inflitto ai calciatori Curia Cristofaro e Cosentino Gennaro – tesserati dell’ anzidetta società – la sanzione della squalifica fino al 26.5.2010, con proposta di radiazione, in conseguenza degli eventi accaduti in occasione della gara San Lucido/La Sportiva Cariatese disputata il 22.5.2005. La Commissione Disciplinare ha ridotto la sanzione della squalifica, determinandone la scadenza al 26.5.2008, ed ha revocato la proposta di radiazione. L’odierno ricorrente, in primo luogo, censura la Commissione Disciplinare perché non ha provveduto all’audizione del medesimo Curia, nonchè per la mancata audizione del Commissario di Campo. Lamenta, inoltre, che l’assistente di gara, impossibilitato a presenziare, sia stato sentito telefonicamente. Rileva questo decidente, in proposito, che l’appello in esame è infondato. La Commissione Disciplinare, adita dalla società La Sportiva Cariatese e non dall’odierno appellante, ha dato luogo, a norma dell’art. 32.5 C.G.S., alla prescritta audizione del rappresentante della ricorrente, Didonna Luigi. L’audizione dell’A.A. Fimognari Vincenzo è stata disposta ed indi effettuata dalla Commissione Disciplinare con modalità non vietate dal C.G.S.. Le ulteriori richieste di audizioni sono state disattese perché ritenute non rilevanti e non necessarie ai fini della decisione; la valutazione della Commissione Disciplinare in proposito non è sindacabile in questa sede. Dalla disamina della motivazione del provvedimento impugnato sopra richiamata, dunque, si ricava l’insussistenza delle violazioni prospettate dall’odierno ricorrente, dalle quali la decisione della Commissione Disciplinare, che questa Commissione d’Appello pienamente condivide, è assolutamente immune. Del tutto irrilevanti, poi, si palesano le altre doglianze del ricorrente poiché riguardano il merito della vicenda e, pertanto, sono inammissibili ai sensi dell’art. 33.1 C.G.S.. Alla luce delle superiori argomentazioni l’impugnata decisione non merita censura e l’appello deve essere rigettato. La tassa di reclamo, ai sensi dell’ art. 29 comma 13 C.G.S. ed in virtù della reiezione dell’impugnazione, deve essere incamerata. Per questi motivi la C.A.F respinge l’appello come sopra proposto dal calciatore Curia Cristofaro e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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