F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 4/C del 26/07/05 APPELLO SIG. ELEUTERIO PIETRO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 30.6.2007 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Abruzzo del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 23 del 20.1.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 4/C del 26/07/05 APPELLO SIG. ELEUTERIO PIETRO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 30.6.2007 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Abruzzo del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 23 del 20.1.2005) Con atto d’appello ritualmente proposto dinanzi a questa C.A.F. Eleuterio Pietro ha proposto impugnazione avverso il provvedimento in epigrafe indicato. La decisione in esame, oggetto della odierna impugnazione, ha parzialmente accolto il reclamo, presentato dal medesimo Eleuterio, avverso la statuizione del Giudice Sportivo di 1° Grado presso il Comitato Regionale Abruzzo del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - che, con C.U. n. 16 del 25 novembre 2004, inflisse allo stesso l’ inibizione per la durata di cinque anni, con proposta al Presidente Federale di dichiarazione di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.. L’odierno ricorrente lamenta, in ordine alla determinazione del Giudice di 2° Grado, la violazione dell’art. 33/1 lett. b) e c) C.G.S.. Segnatamente l’Eleuterio ricorre asseritamente per: violazione o falsa applicazione dell’art. 31/a1) C.G.S. omessa o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, prospettato dalla parte e rilevabile d’ ufficio. In relazione al primo motivo di appello, l’appellante rileva che i Giudici Sportivi di 1° e 2° Grado avrebbero errato nell’attribuire piena prova al rapporto del Commissario Speciale Gigante Antonio ( designato dall’ Organo Tecnico per visionare l’arbitro effettivo Capuni Michele), riguardante i fatti verificatisi in occasione della gara Adriano Flacco/ Penne Calcio del 21.11.2004 valida per il Campionato Regionale Allievi Girone C, perché non rientrante nel novero dei documenti ufficiali utilizzabili ai fini della decisione, in virtù del combinato disposto degli artt. 31/a1) e 40/1 C.G.S.. Con il secondo motivo di appello il ricorrente lamenta, altresì, che, utilizzando illegittimamente il rapporto del Commissario Speciale, i Giudici Sportivi hanno sanzionato l’ Eleuterio sulla scorta di una identificazione dello stesso, quale responsabile dell’aggressione all’arbitro, in realtà incerta e mai comprovata. Rileva, questo decidente, che l’appello in esame è, all’evidenza, infondato. I Giudici Sportivi di 1° e 2°Grado, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, hanno correttamente applicato nel caso in esame la regola 5 del Giuoco del calcio e segnatamente la decisione ufficiale della F.I.G.C. che testualmente statuisce : “I Commissari Speciali, designati dai rispettivi Organi tecnici, possono assolvere anche compiti di relatori su incidenti di una certa gravità dei quali siano stati spettatori che abbiano coinvolto, con i sostenitori della squadra, calciatori e la terna arbitrale non controllati dal direttore di gara o da uno dei guardalinee ufficiali, indirizzando in proposito, la sera stessa della gara, per espresso, dettagliato rapporto alla Lega o Comitato competente per la gara”. Il Commissario Speciale ha, nell’occasione relativa all’aggressione nei confronti dell’arbitro a fine gara e da quest’ultimo puntualmente descritta nel supplemento di referto in atti, adempiuto ai suoi obblighi regolamentari relazionando, nei termini previsti, su quanto personalmente constatato sia in ordine alla condotta violenta posta in essere dall’odierno appellante e sia in relazione all’identificazione del medesimo. A quest’ultimo proposito, si deve ulteriormente rilevare che questa Commissione d’Appello Federale, con ordinanza pubblicata l’8 marzo 2005, ha disposto la rimessione degli atti all’Ufficio Indagini perché, oltre alla ricostruzione della dinamica dei fatti, si accertassero le modalità di identificazione dell’Eleuterio. Orbene, in esito alla disposta attività istruttoria, è stato inequivocabilmente accertato che quest’ultimo è il soggetto che ha aggredito l’arbitro a conclusione della gara in questione. Gli atti trasmessi dall’Ufficio Indagini, infatti, in proposito non consentono la formulazione di dubbi ulteriori, posto che in essi si evidenzia che il Commissario Speciale, ribadendo quanto oggetto della sua precedente relazione, ha personalmente riconosciuto l’Eleuterio in occasione della contestuale convocazione, effettuata dal predetto Ufficio, e della compresenza di entrambi presso il Comitato Provinciale F.I.G.C. di Pescara il 4 giugno 2005. In nessuna delle asserite violazioni, false applicazioni, contraddizioni od omissioni è, dunque, incorso il Giudice Sportivo di 2° Grado e, pertanto,alla luce delle superiori argomentazioni l’impugnata decisione non merita censura e l’appello deve essere rigettato. La tassa di reclamo, ai sensi dell’ art. 29 comma 13 ed in virtù della reiezione dell’impugnazione, deve essere incamerata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dal Sig. Eleuterio Pietro e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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