F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 63/CDN del 06/06/08 (312) APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LE SANZIONI IRROGATE A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO A CARICO DI: ROCCO VERZOLA, RENATO BAGGIO, FRANCO ROMERO AGUILAR E DELLA SOCIETA’ AC SONA M. MAZZA (delibera CD Territoriale presso il CR Veneto – CU n. 70 del 23.5.2008) (310) – APPELLO DEL SIG. ROCCO VERZOLA (dirigente AS Sona M. Mazza) AVVERSO LA PROPRIA INIBIZIONE PER MESI 3 A DECORRERE DAL 1.9.2008 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Veneto – CU n. 70 del 23.5.2008) (311) – APPELLO DELLA SOCIETA AC SONA M. MAZZA AVVERSO LA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 8 IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 E AMMENDA DI € 1.000,00 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Veneto – CU n. 70 del 23.5.2008) (309) – APPELLO DEL SIG. RENATO BAGGIO (dirigente AS Sona M. Mazza) AVVERSO LA PROPRIA INIBIZIONE PER MESI 2 A DECORRERE DAL 1.9.2008 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Veneto – CU n. 70 del 23.5.2008)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 63/CDN del 06/06/08 (312) APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LE SANZIONI IRROGATE A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO A CARICO DI: ROCCO VERZOLA, RENATO BAGGIO, FRANCO ROMERO AGUILAR E DELLA SOCIETA’ AC SONA M. MAZZA (delibera CD Territoriale presso il CR Veneto – CU n. 70 del 23.5.2008) (310) – APPELLO DEL SIG. ROCCO VERZOLA (dirigente AS Sona M. Mazza) AVVERSO LA PROPRIA INIBIZIONE PER MESI 3 A DECORRERE DAL 1.9.2008 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Veneto – CU n. 70 del 23.5.2008) (311) – APPELLO DELLA SOCIETA AC SONA M. MAZZA AVVERSO LA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 8 IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 E AMMENDA DI € 1.000,00 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Veneto – CU n. 70 del 23.5.2008) (309) – APPELLO DEL SIG. RENATO BAGGIO (dirigente AS Sona M. Mazza) AVVERSO LA PROPRIA INIBIZIONE PER MESI 2 A DECORRERE DAL 1.9.2008 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Veneto – CU n. 70 del 23.5.2008) la Commissione Disciplinare Nazionale; letti i ricorsi; esaminati gli atti; udite le conclusioni delle parti presenti, osserva quanto segue. La decisione adottata dalla CD Territoriale è stata autonomamente gravata dalla Procura Federale, dal sig. Rocco Verzola, dal sig. Renato Baggio e dall’AC Sona M. Mazza sotto diversi profili; i relativi procedimenti sono stati preliminarmente riuniti per connessione oggettiva. Sempre in via preliminare i difensori dei dirigenti e della Società AC Sona M. Mazza hanno eccepito l’inammissibilità del reclamo proposto dalla Procura federale per inosservanza delle formalità previste dal CU n. 107/A del 15.5.2008, sul punto questa Commissione ha pronunciato la seguente ordinanza: “esaminate le eccezioni preliminari formulate dalle difese del Verzola e del Baggio, alle quali si è associata la difesa della Società, in ordine alla procedura utilizzata nel giudizio di primo grado e nel presente procedimento; rilevato che all’udienza dinanzi alla CD Territoriale del CR Veneto la Procura Federale derubricava “la contestazione di cui al deferimento nell’addebito di cui all’art. 1 primo comma anziché di quello di cui all’illecito sportivo di all’art. 7, comma 1 CGS”; ritenuto che, dunque, in primo grado la procedura prevista dal CU n. 107/A risulta legittimamente utilizzata; valutato che nella presente fase di giudizio non viene presa in considerazione alcuna fattispecie di illecito sportivo e che conseguentemente è stata correttamente utilizzata la procedura ordinaria; considerata la irrilevanza di ogni altra eccezione relativa alla mancata comparizione al giudizio di primo grado del Verzola, il cui assunto impedimento non risulta comprovato in atti; P.Q.M. Rigetta le eccezioni preliminari e invita le parti alla discussione.” I sigg.ri Verzola e Baggio lamentano la lesione del proprio diritto di difesa asserendo di aver dimostrato il proprio legittimo impedimento a comparire alla riunione fissata innanzi al primo Giudice. Questi ha però rigettato le relative istanze di rinvio proposte dai due deferiti emettendo ordinanza le cui motivazioni questa Commissione condivide pienamente. La Società reitera l’eccezione proposta in primo grado e rigettata dalla Commissione disciplinare territoriale, in merito alla presunta tardività della comunicazione della fissazione della riunione dibattimentale che sarebbe stata effettuata senza rispettare il termine di cui all’art. 30 comma 9 del CGS; la medesima eccezione viene avanzata dai sigg.ri Verzola e Baggio. Come già motivato dal primo Giudice, nella fattispecie che ci occupa deve trovare ingresso quanto sancito dal CU n° 107/A del 15.5.2008 vertendosi, sulla base del deferimento, in materia di illecito sportivo, giacchè la procedura da applicare è quella inerente l’astratta ipotesi accusatoria del momento, a prescindere dalle successive modifiche di essa.e dalla sua fondatezza o meno. Tale comunicato prevede la riduzione alla metà del termine in parola. I medesimi ricorrenti lamentano poi che il primo Giudice non avrebbe rispettato neppure tale termine abbreviato poiché la convocazione per la riunione del 21 maggio è stata inoltrata in data 16 maggio 2008. In proposito questa Commissione rileva che la tempestiva comunicazione del differimento della riunione al 22 maggio 2008, eseguita il giorno 20, ha permesso il rispetto delle modalità regolamentari assicurando ai deferiti il tempo necessario per l’esercizio dei loro diritti difensivi. Ad abundantiam deve evidenziarsi che nel corso della riunione nè la società odierna appellante né il suo difensore hanno eccepito alcunché a riguardo, atteggiamento che deve considerarsi quale tacita quiescenza che sana ogni ipotetica irregolarità. Entrando nel merito della vicenda, ben può affermarsi che il fatto storico posto alla base del procedimento è compiutamente provato e quindi pacifico. Nelle loro impugnazioni il sig. Verzola, il sig. Baggio e l’AC Sona M. Mazza invocano il proprio proscioglimento giacchè mancherebbe il presupposto per la declaratoria di responsabilità oggettiva del sodalizio, cioè la responsabilità dei propri dirigenti; questi infatti hanno agito senza dolo alcuno e quindi dovevano essere prosciolti poiché il fatto in esame richiederebbe un’azione volontaria e non una mera negligenza. La Commissione non ritiene di condividere tale tesi in considerazione della circostanza che ogni società, e per essa i suoi dirigenti, hanno l’obbligo, prima di schierare un giocatore, di verificarne la regolarità del tesseramento. Nella fattispecie questo controllo non è stato effettuato in maniera adeguata dai dirigenti dell’ AC Sona M. Mazza, che così hanno violato il loro obbligo di correttezza, coinvolgendo per responsabilità oggettiva la società. Tutti gli appellanti contestano quindi, ovviamente sotto opposti profili, l’entità delle varie sanzioni applicate dalla Commissione Territoriale, e la Procura Federale anche il differimento delle stesse alla prossima stagione. Sotto il profilo dell’entità, il collegio ritiene adeguate le sanzioni rispettivamente inflitte ai due dirigenti sulla base del numero delle partite disputate in assenza di regolare tesseramento e degli effetti avuti sulla classifica dall’impiego del calciatore. In considerazione del comportamento meramente negligente tenuto dall’AC Sona M. Mazza, dei vantaggi agonistici derivatile dai fatti in oggetto, dell’entità delle sanzioni comminate agli altri deferiti, della gravità oggettiva dell’accaduto, deve invece ritenersi altrettanto congrua la sanzione inflitta alla società. La Procura Federale ha inoltre impugnato la decisione di primo grado sul punto relativo al differimento alla prossima stagione agonistica dell’efficacia delle sanzioni inflitte ai due dirigenti ed alla società. La doglianza è assolutamente condivisibile. Innanzitutto deve rilevarsi come la CD Territoriale non abbia assolutamente motivato tale sua decisione omettendo di spiegare le ragioni che l’hanno indotta ad assumerla. Peraltro, gli artt. 18 lettera g) e 22 n° 12 CGS impongono l’immediata applicazione delle sanzioni e quindi la loro esecuzione nell’ambito della stagione in cui la decisione è stata assunta, con unica deroga quella di una loro non effettiva afflittività se non posticipate al campionato successivo. Nel caso in questione, l’immediata applicazione della sanzione di penalizzazione è adeguatamente affittiva con riferimento alla stagione sportiva in corso. Sul punto quindi l’impugnata decisione deve essere riformata. P. Q. M. accoglie per quanto di ragione il ricorso del Procuratore Federale e, per l’effetto, in parziale riforma dell’impugnata decisione della CD Territoriale presso il CR Veneto pubblicata sul CU n° 70 del 23.5.2008 dispone che le sanzioni inflitte ai sigg.ri Verzola Rocco e Baggio Renato siano scontate con decorrenza immediata, dispone altresì che la sanzione della penalizzazione di punti 8 inflitta alla AC Sona M. Mazza sia da scontarsi nella stagione sportiva in corso. Rigetta i ricorsi proposti dai sigg.ri Rocco Verzola e Renato Baggio e dalla Società AC Sona M. Mazza. Dispone l’incameramento delle tasse versate dai reclamanti.
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