• Stagione sportiva: 2007/2008
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 63/CDN del 06/06/08
(312) APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LE SANZIONI
IRROGATE A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO A CARICO DI: ROCCO
VERZOLA, RENATO BAGGIO, FRANCO ROMERO AGUILAR E DELLA SOCIETA’ AC
SONA M. MAZZA (delibera CD Territoriale presso il CR Veneto – CU n. 70 del
23.5.2008)
(310) – APPELLO DEL SIG. ROCCO VERZOLA (dirigente AS Sona M. Mazza)
AVVERSO LA PROPRIA INIBIZIONE PER MESI 3 A DECORRERE DAL 1.9.2008 A
SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (delibera CD
Territoriale presso il CR Veneto – CU n. 70 del 23.5.2008)
(311) – APPELLO DELLA SOCIETA AC SONA M. MAZZA AVVERSO LA
PENALIZZAZIONE DI PUNTI 8 IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NELLA STAGIONE
SPORTIVA 2008/2009 E AMMENDA DI € 1.000,00 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL
PROCURATORE FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Veneto – CU n. 70
del 23.5.2008)
(309) – APPELLO DEL SIG. RENATO BAGGIO (dirigente AS Sona M. Mazza)
AVVERSO LA PROPRIA INIBIZIONE PER MESI 2 A DECORRERE DAL 1.9.2008 A
SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (delibera CD
Territoriale presso il CR Veneto – CU n. 70 del 23.5.2008)
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 63/CDN del 06/06/08
(312) APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LE SANZIONI
IRROGATE A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO A CARICO DI: ROCCO
VERZOLA, RENATO BAGGIO, FRANCO ROMERO AGUILAR E DELLA SOCIETA’ AC
SONA M. MAZZA (delibera CD Territoriale presso il CR Veneto – CU n. 70 del
23.5.2008)
(310) – APPELLO DEL SIG. ROCCO VERZOLA (dirigente AS Sona M. Mazza)
AVVERSO LA PROPRIA INIBIZIONE PER MESI 3 A DECORRERE DAL 1.9.2008 A
SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (delibera CD
Territoriale presso il CR Veneto – CU n. 70 del 23.5.2008)
(311) – APPELLO DELLA SOCIETA AC SONA M. MAZZA AVVERSO LA
PENALIZZAZIONE DI PUNTI 8 IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NELLA STAGIONE
SPORTIVA 2008/2009 E AMMENDA DI € 1.000,00 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL
PROCURATORE FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Veneto – CU n. 70
del 23.5.2008)
(309) – APPELLO DEL SIG. RENATO BAGGIO (dirigente AS Sona M. Mazza)
AVVERSO LA PROPRIA INIBIZIONE PER MESI 2 A DECORRERE DAL 1.9.2008 A
SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (delibera CD
Territoriale presso il CR Veneto – CU n. 70 del 23.5.2008)
la Commissione Disciplinare Nazionale;
letti i ricorsi; esaminati gli atti; udite le conclusioni delle parti presenti, osserva quanto
segue.
La decisione adottata dalla CD Territoriale è stata autonomamente gravata dalla Procura
Federale, dal sig. Rocco Verzola, dal sig. Renato Baggio e dall’AC Sona M. Mazza sotto
diversi profili; i relativi procedimenti sono stati preliminarmente riuniti per connessione
oggettiva.
Sempre in via preliminare i difensori dei dirigenti e della Società AC Sona M. Mazza hanno
eccepito l’inammissibilità del reclamo proposto dalla Procura federale per inosservanza
delle formalità previste dal CU n. 107/A del 15.5.2008, sul punto questa Commissione ha
pronunciato la seguente ordinanza: “esaminate le eccezioni preliminari formulate dalle
difese del Verzola e del Baggio, alle quali si è associata la difesa della Società, in ordine
alla procedura utilizzata nel giudizio di primo grado e nel presente procedimento;
rilevato che all’udienza dinanzi alla CD Territoriale del CR Veneto la Procura Federale
derubricava “la contestazione di cui al deferimento nell’addebito di cui all’art. 1 primo
comma anziché di quello di cui all’illecito sportivo di all’art. 7, comma 1 CGS”;
ritenuto che, dunque, in primo grado la procedura prevista dal CU n. 107/A risulta
legittimamente utilizzata;
valutato che nella presente fase di giudizio non viene presa in considerazione alcuna
fattispecie di illecito sportivo e che conseguentemente è stata correttamente utilizzata la
procedura ordinaria;
considerata la irrilevanza di ogni altra eccezione relativa alla mancata comparizione al
giudizio di primo grado del Verzola, il cui assunto impedimento non risulta comprovato in
atti;
P.Q.M.
Rigetta le eccezioni preliminari e invita le parti alla discussione.”
I sigg.ri Verzola e Baggio lamentano la lesione del proprio diritto di difesa asserendo di
aver dimostrato il proprio legittimo impedimento a comparire alla riunione fissata innanzi al
primo Giudice.
Questi ha però rigettato le relative istanze di rinvio proposte dai due deferiti emettendo
ordinanza le cui motivazioni questa Commissione condivide pienamente.
La Società reitera l’eccezione proposta in primo grado e rigettata dalla Commissione
disciplinare territoriale, in merito alla presunta tardività della comunicazione della
fissazione della riunione dibattimentale che sarebbe stata effettuata senza rispettare il
termine di cui all’art. 30 comma 9 del CGS; la medesima eccezione viene avanzata dai
sigg.ri Verzola e Baggio.
Come già motivato dal primo Giudice, nella fattispecie che ci occupa deve trovare ingresso
quanto sancito dal CU n° 107/A del 15.5.2008 vertendosi, sulla base del deferimento, in
materia di illecito sportivo, giacchè la procedura da applicare è quella inerente l’astratta
ipotesi accusatoria del momento, a prescindere dalle successive modifiche di essa.e dalla
sua fondatezza o meno.
Tale comunicato prevede la riduzione alla metà del termine in parola.
I medesimi ricorrenti lamentano poi che il primo Giudice non avrebbe rispettato neppure
tale termine abbreviato poiché la convocazione per la riunione del 21 maggio è stata
inoltrata in data 16 maggio 2008.
In proposito questa Commissione rileva che la tempestiva comunicazione del differimento
della riunione al 22 maggio 2008, eseguita il giorno 20, ha permesso il rispetto delle
modalità regolamentari assicurando ai deferiti il tempo necessario per l’esercizio dei loro
diritti difensivi.
Ad abundantiam deve evidenziarsi che nel corso della riunione nè la società odierna
appellante né il suo difensore hanno eccepito alcunché a riguardo, atteggiamento che
deve considerarsi quale tacita quiescenza che sana ogni ipotetica irregolarità.
Entrando nel merito della vicenda, ben può affermarsi che il fatto storico posto alla base
del procedimento è compiutamente provato e quindi pacifico.
Nelle loro impugnazioni il sig. Verzola, il sig. Baggio e l’AC Sona M. Mazza invocano il
proprio proscioglimento giacchè mancherebbe il presupposto per la declaratoria di
responsabilità oggettiva del sodalizio, cioè la responsabilità dei propri dirigenti; questi
infatti hanno agito senza dolo alcuno e quindi dovevano essere prosciolti poiché il fatto in
esame richiederebbe un’azione volontaria e non una mera negligenza.
La Commissione non ritiene di condividere tale tesi in considerazione della circostanza
che ogni società, e per essa i suoi dirigenti, hanno l’obbligo, prima di schierare un
giocatore, di verificarne la regolarità del tesseramento.
Nella fattispecie questo controllo non è stato effettuato in maniera adeguata dai dirigenti
dell’ AC Sona M. Mazza, che così hanno violato il loro obbligo di correttezza, coinvolgendo
per responsabilità oggettiva la società.
Tutti gli appellanti contestano quindi, ovviamente sotto opposti profili, l’entità delle varie
sanzioni applicate dalla Commissione Territoriale, e la Procura Federale anche il
differimento delle stesse alla prossima stagione.
Sotto il profilo dell’entità, il collegio ritiene adeguate le sanzioni rispettivamente inflitte ai
due dirigenti sulla base del numero delle partite disputate in assenza di regolare
tesseramento e degli effetti avuti sulla classifica dall’impiego del calciatore.
In considerazione del comportamento meramente negligente tenuto dall’AC Sona M.
Mazza, dei vantaggi agonistici derivatile dai fatti in oggetto, dell’entità delle sanzioni
comminate agli altri deferiti, della gravità oggettiva dell’accaduto, deve invece ritenersi
altrettanto congrua la sanzione inflitta alla società.
La Procura Federale ha inoltre impugnato la decisione di primo grado sul punto relativo al
differimento alla prossima stagione agonistica dell’efficacia delle sanzioni inflitte ai due
dirigenti ed alla società.
La doglianza è assolutamente condivisibile.
Innanzitutto deve rilevarsi come la CD Territoriale non abbia assolutamente motivato tale
sua decisione omettendo di spiegare le ragioni che l’hanno indotta ad assumerla.
Peraltro, gli artt. 18 lettera g) e 22 n° 12 CGS impongono l’immediata applicazione delle
sanzioni e quindi la loro esecuzione nell’ambito della stagione in cui la decisione è stata
assunta, con unica deroga quella di una loro non effettiva afflittività se non posticipate al
campionato successivo.
Nel caso in questione, l’immediata applicazione della sanzione di penalizzazione è
adeguatamente affittiva con riferimento alla stagione sportiva in corso.
Sul punto quindi l’impugnata decisione deve essere riformata.
P. Q. M.
accoglie per quanto di ragione il ricorso del Procuratore Federale e, per l’effetto, in
parziale riforma dell’impugnata decisione della CD Territoriale presso il CR Veneto
pubblicata sul CU n° 70 del 23.5.2008 dispone che le sanzioni inflitte ai sigg.ri Verzola
Rocco e Baggio Renato siano scontate con decorrenza immediata, dispone altresì che la
sanzione della penalizzazione di punti 8 inflitta alla AC Sona M. Mazza sia da scontarsi
nella stagione sportiva in corso.
Rigetta i ricorsi proposti dai sigg.ri Rocco Verzola e Renato Baggio e dalla Società AC
Sona M. Mazza.
Dispone l’incameramento delle tasse versate dai reclamanti.
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(312) APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LE SANZIONI
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VERZOLA, RENATO BAGGIO, FRANCO ROMERO AGUILAR E DELLA SOCIETA’ AC
SONA M. MAZZA (delibera CD Territoriale presso il CR Veneto – CU n. 70 del
23.5.2008)
(310) – APPELLO DEL SIG. ROCCO VERZOLA (dirigente AS Sona M. Mazza)
AVVERSO LA PROPRIA INIBIZIONE PER MESI 3 A DECORRERE DAL 1.9.2008 A
SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (delibera CD
Territoriale presso il CR Veneto – CU n. 70 del 23.5.2008)
(311) – APPELLO DELLA SOCIETA AC SONA M. MAZZA AVVERSO LA
PENALIZZAZIONE DI PUNTI 8 IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NELLA STAGIONE
SPORTIVA 2008/2009 E AMMENDA DI € 1.000,00 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL
PROCURATORE FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Veneto – CU n. 70
del 23.5.2008)
(309) – APPELLO DEL SIG. RENATO BAGGIO (dirigente AS Sona M. Mazza)
AVVERSO LA PROPRIA INIBIZIONE PER MESI 2 A DECORRERE DAL 1.9.2008 A
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