F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 68/CDN del 26/06/08 (193) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO D’ALMA (all’epoca amministratore unico Calcio Como SpA), MIRCO BENIN, STEFANO BORGONOVO, MAURO BRESSAN, DAVIDE CAREMI, VINCENZO CHIANESE, ALESSANDRO COLASANTE, FRANCESCO DE FRANCESCO, CATALDO GRAZIANO, DANIELE GREGORI, STEFANO LAYENI, GIANLUCA LAMACCHI, ROBERTO MASSARO, CRISTIANO PAVONE, FELICE PICCOLO, MASSIMO RASTELLI, LORENZO ROSSETTI, MASSIMO TARANTINO, ANDREA TAROZZI E MILAN ZAHALKA (all’epoca calciatori Calcio Como SpA) (nota n. 2336/177pf06- 07/SP/ma del 24.1.2008)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 68/CDN del 26/06/08 (193) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO D’ALMA (all’epoca amministratore unico Calcio Como SpA), MIRCO BENIN, STEFANO BORGONOVO, MAURO BRESSAN, DAVIDE CAREMI, VINCENZO CHIANESE, ALESSANDRO COLASANTE, FRANCESCO DE FRANCESCO, CATALDO GRAZIANO, DANIELE GREGORI, STEFANO LAYENI, GIANLUCA LAMACCHI, ROBERTO MASSARO, CRISTIANO PAVONE, FELICE PICCOLO, MASSIMO RASTELLI, LORENZO ROSSETTI, MASSIMO TARANTINO, ANDREA TAROZZI E MILAN ZAHALKA (all’epoca calciatori Calcio Como SpA) (nota n. 2336/177pf06- 07/SP/ma del 24.1.2008) Con deferimento del 24.1.2008 il Procuratore Federale, letti gli atti trasmessi dall'Ufficio Indagini, relativi alla richiesta di accertamenti, da parte della Lega Professionisti di Serie C in ordine a taluni rilievi del curatore del Fallimento del Calcio Como S.p.A.(società dichiarata fallita dal Tribunale di Como in data 22.12.2004), riguardante tesserati della predetta società istanti nel procedimento fallimentare; considerato che l'attività di indagine,aveva, a suo dire, consentito di accertare quanto segue: 1. il curatore del fallimento, nello stato passivo nonchè nella relazione redatta ai sensi dell'art. 33 L.F, redatta il 5.09.2005, aveva evidenziato che alcuni calciatori e tesserati del Calcio Como, avevano pattuito e percepito compensi corrisposti con assegni bancari, in violazione delle norme federali e dell'Accordo Collettivo FIGC-LNP-AIC. 2. i tesserati beneficiari di tali titoli si erano insinuati nella procedura fallimentare, dando così la prova diretta dell'indebita procedura di riscossione; 3. i citati pagamenti, percepiti a saldo delle spettanze relative alla stagione 2003/2004, dietro il rilascio di quietanze liberatorie tra il 30 giugno ed il 6 luglio 2004, avevano consentito alla società Calcio Como di iscriversi, senza averne diritto, al campionato di calcio di serie C1 2004/2005; 4. tutti gli assegni bancari, risultati poi privi di copertura, erano stati compilati e rilasciati dall'ex Amministratore unico Massimo D' Alma; Ritenuto che i fatti come sopra descritti integravano gli estremi della violazione di cui all'art. 1 comma1 del C.G.S. in relazione all’art. 5 punto 3 dell'Accordo Collettivo FIGCLNP- AIC, che prevede l'obbligo delle società di effettuare i pagamenti ai calciatori mediante assegni circolari presso la Sede della società o mediante bonifici presso l'istituto bancario indicato dal calciatore; Considerato che le infrazioni disciplinari connesse ad irregolari pattuizioni economiche si erano prescritte in virtù di quanto previsto dall'art. 18 del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti; Ritenuto però che con la firma delle quietanze liberatorie i suddetti tesserati avevano consentito alla società Calcio Como SpA di iscriversi, senza averne diritto, al campionato successivo e tali condotte dovevano considerarsi autonome rispetto alle infrazioni relative agli irregolari pagamenti; deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale 1) D'ALMA Massimo, all'epoca amministratore unico del Calcio Corno SpA.; 2) BENIN Mirco, 3) BORGONOVO Stefano, 4) BRESSAN Mauro, 5) CAREMI Davide, 6) CHIANESE Vincenzo, 7) COLASANTE Alessandro, 8) DE FRANCESCO Francesco, 9) GRAZIANO Cataldo, 10) GREGORI Daniele, 11) LAYENI Stefano; 12) LAMACCHI Gianluca, 13) MASSARO Roberto, 14) PAVONE Cristiano, 15) PICCOLO Felice, 16) RASTELLI Massimo, 17) ROSSETTI Lorenzo, 18) TARANTINO Massimo, 19) TAROZZI Andrea, 20) ZAHALKA Milan, tutti all'epoca calciatori del Calcio Como SpA, per rispondere della violazione dell'art. 1 comma 1 del CGS, avendo nelle rispettive qualità, sottoscritto quietanze liberatorie come descritto nella parte motiva, consentendo così alla società di iscriversi al campionato 2004/2005 senza averne titolo. Presentavano memorie difensive i deferiti; in particolare il Sig. Caremi contestava che la circostanza ella presentazione delle quietanze liberatorie avrebbe di per sé consentito l’iscrizione al campionato, avendo il Consiglio di Lega ed il Consiglio Federale un ampio raggio di valutazione per attribuire la giusta portata alla mancata presentazione delle quietanze; gli altri calciatori eccepivano l’intervenuta prescrizione ex art. 18 CGS vigente all’epoca dei fatti, l’insussistenza della violazione, la mancata prova dell’irregolarità dell’iscrizione del Como Calcio e la buona fede dei giocatori. Il Sig. D’Alma eccepiva a sua volta l’intervenuta prescrizione, l’assenza di prova e della dolosa preordinazione delle quietanze liberatorie ai fini dell’indebita iscrizione del Como al campionato. All’udienza del 26.5.2008 la Procura chiedeva irrogarsi la sanzione di due anni di squalifica per i calciatori e di due anni di inibizione per il D’Alma. I dife nsori chiedevano invece l’assoluzione dei loro difesi. Pregiudizialmente occorre rilevare che nella specie non è applicabile la prescrizione eccepita dai deferiti, attesa la particolare fattispecie dedotta in limine litis, che non rientra nel disposto di cui all’art. citato, vigente all’epoca dei fatti. Ciò detto, la scrivente Commissione osserva che la violazione contestata non è costituita dalla ricezione dell'assegno, sebbene dal fatto che i calciatori ed il D’Alma, con il proprio comportamento, avrebbero consentito l'iscrizione al campionato di società che, a dire dell'Ufficio inquirente e della stessa Commissione Disciplinare, non ne avrebbe avuto titolo. Peraltro sul punto la prova latita del tutto, restando indimostrato e non potendo darsi per scontato che, ove i deferiti non avessero sottoscritto la liberatoria, (ed il D’Alma non avesse fatto i relativi pagamenti) con certezza la società Calcio Como non avrebbe conseguito l'iscrizione al campionato di competenza. Manca, inoltre, la prova circa l’elemento soggettivo del “reato sportivo”, non essendo stato provata la sussistenza del dolo; ossia che la sottoscrizione delle quietanze sarebbe dolosamente preordinata allo scopo di favorire l'iscrizione' al campionato della società Como Calcio SpA. P.Q.M. la Commissione delibera di prosciogliere i deferiti.
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