F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 68/CDN del 26/06/08 (193) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO D’ALMA (all’epoca amministratore unico Calcio Como SpA), MIRCO BENIN, STEFANO BORGONOVO, MAURO BRESSAN, DAVIDE CAREMI, VINCENZO CHIANESE, ALESSANDRO COLASANTE, FRANCESCO DE FRANCESCO, CATALDO GRAZIANO, DANIELE GREGORI, STEFANO LAYENI, GIANLUCA LAMACCHI, ROBERTO MASSARO, CRISTIANO PAVONE, FELICE PICCOLO, MASSIMO RASTELLI, LORENZO ROSSETTI, MASSIMO TARANTINO, ANDREA TAROZZI E MILAN ZAHALKA (all’epoca calciatori Calcio Como SpA) (nota n. 2336/177pf06- 07/SP/ma del 24.1.2008)
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 68/CDN del 26/06/08
(193) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO
D’ALMA (all’epoca amministratore unico Calcio Como SpA), MIRCO BENIN,
STEFANO BORGONOVO, MAURO BRESSAN, DAVIDE CAREMI, VINCENZO
CHIANESE, ALESSANDRO COLASANTE, FRANCESCO DE FRANCESCO, CATALDO
GRAZIANO, DANIELE GREGORI, STEFANO LAYENI, GIANLUCA LAMACCHI,
ROBERTO MASSARO, CRISTIANO PAVONE, FELICE PICCOLO, MASSIMO
RASTELLI, LORENZO ROSSETTI, MASSIMO TARANTINO, ANDREA TAROZZI E
MILAN ZAHALKA (all’epoca calciatori Calcio Como SpA) (nota n. 2336/177pf06-
07/SP/ma del 24.1.2008)
Con deferimento del 24.1.2008 il Procuratore Federale, letti gli atti trasmessi dall'Ufficio
Indagini, relativi alla richiesta di accertamenti, da parte della Lega Professionisti di Serie C
in ordine a taluni rilievi del curatore del Fallimento del Calcio Como S.p.A.(società
dichiarata fallita dal Tribunale di Como in data 22.12.2004), riguardante tesserati della
predetta società istanti nel procedimento fallimentare; considerato che l'attività di
indagine,aveva, a suo dire, consentito di accertare quanto segue:
1. il curatore del fallimento, nello stato passivo nonchè nella relazione redatta ai sensi
dell'art. 33 L.F, redatta il 5.09.2005, aveva evidenziato che alcuni calciatori e tesserati del
Calcio Como, avevano pattuito e percepito compensi corrisposti con assegni bancari, in
violazione delle norme federali e dell'Accordo Collettivo FIGC-LNP-AIC.
2. i tesserati beneficiari di tali titoli si erano insinuati nella procedura fallimentare, dando
così la prova diretta dell'indebita procedura di riscossione;
3. i citati pagamenti, percepiti a saldo delle spettanze relative alla stagione 2003/2004,
dietro il rilascio di quietanze liberatorie tra il 30 giugno ed il 6 luglio 2004, avevano
consentito alla società Calcio Como di iscriversi, senza averne diritto, al campionato di
calcio di serie C1 2004/2005;
4. tutti gli assegni bancari, risultati poi privi di copertura, erano stati compilati e rilasciati
dall'ex Amministratore unico Massimo D' Alma;
Ritenuto che i fatti come sopra descritti integravano gli estremi della violazione di cui
all'art. 1 comma1 del C.G.S. in relazione all’art. 5 punto 3 dell'Accordo Collettivo FIGCLNP-
AIC, che prevede l'obbligo delle società di effettuare i pagamenti ai calciatori
mediante assegni circolari presso la Sede della società o mediante bonifici presso l'istituto
bancario indicato dal calciatore;
Considerato che le infrazioni disciplinari connesse ad irregolari pattuizioni economiche si
erano prescritte in virtù di quanto previsto dall'art. 18 del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti;
Ritenuto però che con la firma delle quietanze liberatorie i suddetti tesserati avevano
consentito alla società Calcio Como SpA di iscriversi, senza averne diritto, al campionato
successivo e tali condotte dovevano considerarsi autonome rispetto alle infrazioni relative
agli irregolari pagamenti; deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale
1) D'ALMA Massimo, all'epoca amministratore unico del Calcio Corno SpA.;
2) BENIN Mirco, 3) BORGONOVO Stefano, 4) BRESSAN Mauro, 5) CAREMI Davide, 6)
CHIANESE Vincenzo, 7) COLASANTE Alessandro, 8) DE FRANCESCO Francesco, 9)
GRAZIANO Cataldo, 10) GREGORI Daniele, 11) LAYENI Stefano; 12) LAMACCHI
Gianluca, 13) MASSARO Roberto, 14) PAVONE Cristiano, 15) PICCOLO Felice, 16)
RASTELLI Massimo, 17) ROSSETTI Lorenzo, 18) TARANTINO Massimo, 19) TAROZZI
Andrea, 20) ZAHALKA Milan, tutti all'epoca calciatori del Calcio Como SpA, per rispondere
della violazione dell'art. 1 comma 1 del CGS, avendo nelle rispettive qualità, sottoscritto
quietanze liberatorie come descritto nella parte motiva, consentendo così alla società di
iscriversi al campionato 2004/2005 senza averne titolo.
Presentavano memorie difensive i deferiti; in particolare il Sig. Caremi contestava che la
circostanza ella presentazione delle quietanze liberatorie avrebbe di per sé consentito
l’iscrizione al campionato, avendo il Consiglio di Lega ed il Consiglio Federale un ampio
raggio di valutazione per attribuire la giusta portata alla mancata presentazione delle
quietanze; gli altri calciatori eccepivano l’intervenuta prescrizione ex art. 18 CGS vigente
all’epoca dei fatti, l’insussistenza della violazione, la mancata prova dell’irregolarità
dell’iscrizione del Como Calcio e la buona fede dei giocatori. Il Sig. D’Alma eccepiva a sua
volta l’intervenuta prescrizione, l’assenza di prova e della dolosa preordinazione delle
quietanze liberatorie ai fini dell’indebita iscrizione del Como al campionato.
All’udienza del 26.5.2008 la Procura chiedeva irrogarsi la sanzione di due anni di
squalifica per i calciatori e di due anni di inibizione per il D’Alma.
I dife nsori chiedevano invece l’assoluzione dei loro difesi.
Pregiudizialmente occorre rilevare che nella specie non è applicabile la prescrizione
eccepita dai deferiti, attesa la particolare fattispecie dedotta in limine litis, che non rientra
nel disposto di cui all’art. citato, vigente all’epoca dei fatti.
Ciò detto, la scrivente Commissione osserva che la violazione contestata non è costituita
dalla ricezione dell'assegno, sebbene dal fatto che i calciatori ed il D’Alma, con il proprio
comportamento, avrebbero consentito l'iscrizione al campionato di società che, a dire
dell'Ufficio inquirente e della stessa Commissione Disciplinare, non
ne avrebbe avuto titolo.
Peraltro sul punto la prova latita del tutto, restando indimostrato e non potendo darsi per
scontato che, ove i deferiti non avessero sottoscritto la liberatoria, (ed il D’Alma non
avesse fatto i relativi pagamenti) con certezza la società Calcio Como non avrebbe
conseguito l'iscrizione al campionato di competenza.
Manca, inoltre, la prova circa l’elemento soggettivo del “reato sportivo”, non essendo stato
provata la sussistenza del dolo; ossia che la sottoscrizione delle quietanze sarebbe
dolosamente preordinata allo scopo di favorire l'iscrizione' al campionato della società
Como Calcio SpA.
P.Q.M.
la Commissione delibera di prosciogliere i deferiti.
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