F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it (114) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VINCENZO SILVESTRINI (Presidente pro-tempore Perugia Calcio SpA), ROBERTO PASSERI (Presidente pro-tempore ASD Ponte Felcino) E DELLE SOCIETA’ PERUGIA CALCIO SpA E ASD PONTE FELCINO (nota n. 1671/110pf06-07/SP/ma del 13.12.2007
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
(114) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VINCENZO
SILVESTRINI (Presidente pro-tempore Perugia Calcio SpA), ROBERTO PASSERI
(Presidente pro-tempore ASD Ponte Felcino) E DELLE SOCIETA’ PERUGIA CALCIO
SpA E ASD PONTE FELCINO (nota n. 1671/110pf06-07/SP/ma del 13.12.2007
Visti gli atti ;
Letto il deferimento disposto in data 13 dicembre 2007 dal Procuratore Federale nei
confronti :
1) sig. Vincenzo Silvestrini, Presidente pro – tempore del Perugia Calcio SpA;
2) sig. Roberto Passeri, Presidente pro – tempore dell’ ASD Ponte Felcino;
3) Perugia Calcio SpA;
4) ASD Ponte Felcino;
per rispondere :
i primi due, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del CGS e dell’art. 96 delle NOIF;
la società Perugia Calcio SpA e l’ASD Ponte Felcino, entrambe della violazione di cui
all’art. 2, comma 4, del CGS, per i comportamenti ascritti ai rispettivi Presidenti.
Esaminata la memoria difensiva del 30 maggio 2008 , fatta pervenire nei termini dal
Perugia Calcio e dal sig. Vincenzo Silvestrini ; ascoltato il difensore delle parti di cui alla
suddetta memoria difensiva ed il rappresentante della Procura Federale che ha concluso
per l’affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti con la richiesta delle seguenti
sanzioni: mesi sei di inibizione per il Silvestrini e per il Passeri ed ammenda di € 50.000,00
per il Perugia Calcio SpA ed € 5.000,00 per la ASD Ponte Felcino.
Le indagini esperite dall’Ufficio competente sono risultate pienamente soddisfacenti sotto
ogni aspetto e vanno condivise in toto.
La vicenda in questione, nasce da una richiesta di accertamento presentata presso gli
Organi competenti della FIGC dal Presidente dell’AS Perugia Giovane, con la quale
denunciava l’esistenza di un accordo non consentito tra le società Perugia Calcio e
Pontefelcino, al fine di porre in essere dei tesseramenti fittizi tra loro.
In effetti, tale comportamento, emergeva prima da una telefonata (cfr trascrizione in atti)
intercorsa tra il Presidente della Perugia Giovane sig. Dominici (presentatosi come sig
Leonardi dell’Ascoli Calcio) e il Passeri (presidente Ponte Felcino) nel corso della quale
quest’ultimo ha ammesso l’esistenza di un accordo con il Perugia Calcio in relazione al
tesseramento di alcuni giovani calciatori al fine di aggirare la normativa sui premi di
preparazione.
Ulteriore prova inconfutabile di riscontro, emerge dalle dichiarazioni rilasciate dal sig.
Roberto Passeri innanzi all’ Ufficio Indagini in data 22 gennaio 2007 dove afferma “
l’operazione di tesseramento dei giovani del 1991 (n° 7) fu organizzata dal sig. Oliovecchio
(tesserato per il Perugia Calcio); lo stesso mi specificò il motivo del tesseramento con
l’ASD Pontefelcino solamente dopo la firma dei moduli federali, quando ormai non potevo
più tirarmi indietro. A quel punto accettai di trasferire i ragazzi in prestito al Perugia Calcio
SpA così da consentire alla società professionistica di evitare il pagamento del premio di
preparazione. Per quanto concerne, invece, il tesseramento dei 10 giovani nati nel 1992,
avvenuto nel mese di agosto del 2006, lo stesso fu concordato telefonicamente con il sig.
Oliovecchio”.
Pertanto, la condotta posta in essere dal sig. Oliovecchio, non può ritenersi personale,
occasionale e volta unicamente a tenere unito un gruppo di ragazzi amici, anche nei
rapporti extra sportivi, dei quali faceva parte anche il proprio figlio Jacopo; infatti ad
un’attenta analisi di quanto accertato dall’Ufficio Indagini, appare del tutto evidente la
reiterazione del sistema adottato per eludere il pagamento dei premi di preparazione
anche nei confronti dei 10 calciatori nati nel 1992, anch’essi tesserati con il medesimo
sistema per il Perugia Calcio.
In merito all’assunto difensivo in relazione alla delibera della Commissione Disciplinare c/o
LNP, CU n° 92 del 7 ottobre 2004, si deve precisare che i fatti e le modalità sono di natura
completamente diversi da quelli oggetto del presente procedimento. In special modo
all’esito delle minuziose indagini svolte, non sono emersi fatti, elementi o prove contrarie
tali da poter escludere la responsabilità sia del sig. Vincenzo Silvestrini e sia della Società
dallo stesso legalmente rappresentata all’epoca dei fatti.
Pertanto, alla luce di quanto sopra argomentato ed accertato, appare del tutto pacifica la
violazione delle norme meglio indicate in epigrafe da parte dei soggetti deferiti, ritenendosi
altresì congrua la richiesta esperita dalla Procura Federale, quantificata in € 50.000,00 in
danno del Perugia Calcio SpA, che così facendo ha ottenuto un vantaggio economico
rilevante, tenuto conto che il parametro federale previsto dall’art. 96 NOIF tra la Società
Perugia Giovane e l’ASD Ponte Felcino equivale ad € 900,00 pro calciatore, mentre quello
tra la Perugia Giovane e la Perugia Calcio SpA è pari ad € 9.000,00 pro calciatore.
P.Q.M.
In accoglimento del deferimento infligge l’inibizione per mesi sei ai sig.ri Vincenzo
Silvestrini e Roberto Passeri, nonché l’ammenda di € 50.000,00 (cinquantamila/00) alla
Società Perugia Calcio SpA ed € 5.000,00 (cinquemila/00) alla Società ASD Ponte
Felcino.
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