F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it (114) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VINCENZO SILVESTRINI (Presidente pro-tempore Perugia Calcio SpA), ROBERTO PASSERI (Presidente pro-tempore ASD Ponte Felcino) E DELLE SOCIETA’ PERUGIA CALCIO SpA E ASD PONTE FELCINO (nota n. 1671/110pf06-07/SP/ma del 13.12.2007

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it (114) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VINCENZO SILVESTRINI (Presidente pro-tempore Perugia Calcio SpA), ROBERTO PASSERI (Presidente pro-tempore ASD Ponte Felcino) E DELLE SOCIETA’ PERUGIA CALCIO SpA E ASD PONTE FELCINO (nota n. 1671/110pf06-07/SP/ma del 13.12.2007 Visti gli atti ; Letto il deferimento disposto in data 13 dicembre 2007 dal Procuratore Federale nei confronti : 1) sig. Vincenzo Silvestrini, Presidente pro – tempore del Perugia Calcio SpA; 2) sig. Roberto Passeri, Presidente pro – tempore dell’ ASD Ponte Felcino; 3) Perugia Calcio SpA; 4) ASD Ponte Felcino; per rispondere : i primi due, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del CGS e dell’art. 96 delle NOIF; la società Perugia Calcio SpA e l’ASD Ponte Felcino, entrambe della violazione di cui all’art. 2, comma 4, del CGS, per i comportamenti ascritti ai rispettivi Presidenti. Esaminata la memoria difensiva del 30 maggio 2008 , fatta pervenire nei termini dal Perugia Calcio e dal sig. Vincenzo Silvestrini ; ascoltato il difensore delle parti di cui alla suddetta memoria difensiva ed il rappresentante della Procura Federale che ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti con la richiesta delle seguenti sanzioni: mesi sei di inibizione per il Silvestrini e per il Passeri ed ammenda di € 50.000,00 per il Perugia Calcio SpA ed € 5.000,00 per la ASD Ponte Felcino. Le indagini esperite dall’Ufficio competente sono risultate pienamente soddisfacenti sotto ogni aspetto e vanno condivise in toto. La vicenda in questione, nasce da una richiesta di accertamento presentata presso gli Organi competenti della FIGC dal Presidente dell’AS Perugia Giovane, con la quale denunciava l’esistenza di un accordo non consentito tra le società Perugia Calcio e Pontefelcino, al fine di porre in essere dei tesseramenti fittizi tra loro. In effetti, tale comportamento, emergeva prima da una telefonata (cfr trascrizione in atti) intercorsa tra il Presidente della Perugia Giovane sig. Dominici (presentatosi come sig Leonardi dell’Ascoli Calcio) e il Passeri (presidente Ponte Felcino) nel corso della quale quest’ultimo ha ammesso l’esistenza di un accordo con il Perugia Calcio in relazione al tesseramento di alcuni giovani calciatori al fine di aggirare la normativa sui premi di preparazione. Ulteriore prova inconfutabile di riscontro, emerge dalle dichiarazioni rilasciate dal sig. Roberto Passeri innanzi all’ Ufficio Indagini in data 22 gennaio 2007 dove afferma “ l’operazione di tesseramento dei giovani del 1991 (n° 7) fu organizzata dal sig. Oliovecchio (tesserato per il Perugia Calcio); lo stesso mi specificò il motivo del tesseramento con l’ASD Pontefelcino solamente dopo la firma dei moduli federali, quando ormai non potevo più tirarmi indietro. A quel punto accettai di trasferire i ragazzi in prestito al Perugia Calcio SpA così da consentire alla società professionistica di evitare il pagamento del premio di preparazione. Per quanto concerne, invece, il tesseramento dei 10 giovani nati nel 1992, avvenuto nel mese di agosto del 2006, lo stesso fu concordato telefonicamente con il sig. Oliovecchio”. Pertanto, la condotta posta in essere dal sig. Oliovecchio, non può ritenersi personale, occasionale e volta unicamente a tenere unito un gruppo di ragazzi amici, anche nei rapporti extra sportivi, dei quali faceva parte anche il proprio figlio Jacopo; infatti ad un’attenta analisi di quanto accertato dall’Ufficio Indagini, appare del tutto evidente la reiterazione del sistema adottato per eludere il pagamento dei premi di preparazione anche nei confronti dei 10 calciatori nati nel 1992, anch’essi tesserati con il medesimo sistema per il Perugia Calcio. In merito all’assunto difensivo in relazione alla delibera della Commissione Disciplinare c/o LNP, CU n° 92 del 7 ottobre 2004, si deve precisare che i fatti e le modalità sono di natura completamente diversi da quelli oggetto del presente procedimento. In special modo all’esito delle minuziose indagini svolte, non sono emersi fatti, elementi o prove contrarie tali da poter escludere la responsabilità sia del sig. Vincenzo Silvestrini e sia della Società dallo stesso legalmente rappresentata all’epoca dei fatti. Pertanto, alla luce di quanto sopra argomentato ed accertato, appare del tutto pacifica la violazione delle norme meglio indicate in epigrafe da parte dei soggetti deferiti, ritenendosi altresì congrua la richiesta esperita dalla Procura Federale, quantificata in € 50.000,00 in danno del Perugia Calcio SpA, che così facendo ha ottenuto un vantaggio economico rilevante, tenuto conto che il parametro federale previsto dall’art. 96 NOIF tra la Società Perugia Giovane e l’ASD Ponte Felcino equivale ad € 900,00 pro calciatore, mentre quello tra la Perugia Giovane e la Perugia Calcio SpA è pari ad € 9.000,00 pro calciatore. P.Q.M. In accoglimento del deferimento infligge l’inibizione per mesi sei ai sig.ri Vincenzo Silvestrini e Roberto Passeri, nonché l’ammenda di € 50.000,00 (cinquantamila/00) alla Società Perugia Calcio SpA ed € 5.000,00 (cinquemila/00) alla Società ASD Ponte Felcino.
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