F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.10/CDN del 8 ottobre 2007 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIULIANO MILESI (Presidente del Comitato Regionale Lombardia della LND) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS ANCHE IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL CR DI CUI AL REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO CONTABILE DELLA LND (nota n. 298/383pf06-07/SP/en del 7.8.2007).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n.10/CDN del 8 ottobre 2007
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIULIANO MILESI
(Presidente del Comitato Regionale Lombardia della LND) PER VIOLAZIONE ART. 1
COMMA 1 CGS ANCHE IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA
GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL CR DI CUI AL REGOLAMENTO
AMMINISTRATIVO CONTABILE DELLA LND (nota n. 298/383pf06-07/SP/en del
7.8.2007).
La Commissione disciplinare, letto il deferimento, esaminati gli atti, sentiti i rappresentanti
della Procura federale dott. Mensitieri e dott. Spagnoletti nonché il deferito e il di lui
difensore, osserva quanto segue.
- Con provvedimento del 6/8/2007, il Procuratore Federale ha deferito a questa
Commissione Giuliano Milesi, Presidente del Comitato regionale della Lombardia della
LND, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art.
1, comma 1, CGS, perché, nello svolgimento delle proprie attribuzioni, si sarebbe reso
responsabile di irregolarità amministrative e contabili.
- Nei termini assegnati nell'atto di convocazione, l’incolpato ha fatto pervenire una
memoria difensiva nella quale si rileva che non vi sarebbe stata alcuna violazione
disciplinare, in quanto tutto si sarebbe svolto secondo quanto stabilito dalla normativa in
vigore.
- All’udienza del 4/10/2007 i rappresentanti della Procura federale, richiamate le ragioni del
deferimento, hanno chiesto la dichiarazione di responsabilità del deferito e l’irrogazione
della sanzione della inibizione per tre anni. Il Milesi, assistito dal proprio difensore, dopo
aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, ha chiesto, in via istruttoria, di
produrre alcuni documenti e, nel merito, il proscioglimento dagli addebiti contestati.
- È opportuno precisare che il presente procedimento ha ad oggetto esclusivamente i capi
di incolpazione di cui al deferimento e non anche le vicende legate all’esposto che ha
provocato l’intervento dell’Ufficio indagini, sia in relazione agli effettivi autori di tale
esposto, sia per quanto attiene le ulteriori gravi accuse contenute in tale atto sulle quali
non sono emersi indizi sufficienti a giustificare il deferimento. Tali vicende, peraltro, sono
oggetto di esame da parte dell’Autorità giudiziaria ordinaria e, ove provate, risulterebbero
particolarmente gravi, ma sono completamente estranee al presente giudizio disciplinare.
- Ciò premesso, in via preliminare e istruttoria, si rileva che la richiesta di esibizione di
nuova documentazione è irrilevante, perché ha ad oggetto circostanze già provate o
comunque valutabili sulla base di comuni conoscenze afferenti alla sfera del notorio.
- Nel merito, si rileva che, secondo quanto risulta dalla relazione dell’Ufficio indagini (che
ai sensi dell’art. 35, n. 1.1., CGS può essere utilizzata a fini di prova dagli Organi della
giustizia sportiva) e dai suoi allegati (documentazione acquisita e testimonianze assunte),
in più occasioni, il Milesi ha tenuto un comportamento non pienamente conforme ai principi
di corretta gestione contabile-amministrativa e, quindi, più in generale, a quelli di lealtà,
correttezza e probità sanciti dall’art. 1, comma 1, CGS.
In primo luogo, il Milesi ha affidato una prestazione di servizi di ospitalità alberghiera per il
raduno organizzato dal CR all’Hotel Desenzano di Desenzano del Garda senza osservare
la procedura di cui all’All. A dell’art. 8 del RAC per i Comitati regionali della LND approvato
il 21 marzo 1997. In particolare, non solo non ha provveduto a richiedere all’inizio di ogni
anno i prezzi dei prodotti e servizi offerti dai fornitori di fiducia, né ha fatto valutare la
congruità e la convenienza di tali prezzi dal Consiglio direttivo, ma anche ha provveduto al
pagamento della relativa spesa, pari a € 12.000,00, dietro presentazione di semplice
preventivo, da lui stesso consegnato agli impiegati amministrativi del CR, senza
pretendere poi immediatamente l’emissione della relativa fattura. Successivamente, in
vista e in relazione alla verifica ispettiva del ISVA della LND, quale giustificativo della
spesa, è stata utilizzata una fattura mai registrata dal predetto prestatore di servizi,
emessa due anni dopo la prestazione con predatazione e, quindi, palesemente non
veridica.
In secondo luogo, il Milesi ha affidato, senza svolgimento di alcuna gara in forma di
licitazione privata secondo quanto previsto dall’art. 8 RAC una prestazione di servizi
informatici relativi al sito internet del CR alla società Sportweb s.r.l. La circostanza che tale
iniziativa fosse stata autorizzata dalla assemblea delle Società del CR, infatti, non assume
rilevanza, posto che, in ogni caso, la scelta del contraente doveva avvenire sulla base
della normativa vigente. In ogni caso, poi, una maggiore trasparenza nella scelta del
contraente avrebbe evitato l’insorgere di dubbi e perplessità che certamente non giovano
al prestigio e all’onorabilità dell’intero movimento sportivo dilettantistico.
In terzo luogo, il Milesi ha omesso di operare un controllo sulla effettiva attività svolta dal
collaboratore Elio Dodesini per conto del CR lombardo, attività che si è rivelata
quantomeno ambigua, anche in relazione alla poco chiara erogazione di compensi a tale
collaboratore da parte di fornitori del Comitato medesimo.
- In definitiva, al deferito vanno addebitate una non corretta gestione contabileamministrativa
e una omissione di quel dovere di vigilanza che è proprio del Presidente
del CR.
- Tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 16 e 19 del CGS e, in particolare, della
carica ricoperta dal Milesi e valutata la gravità dei comportamenti posti in essere, sanzione
congrua appare quella di mesi dieci di inibizione.
P.Q.M.
la Commissione infligge a Giuliano Milesi la sanzione della inibizione per mesi dieci.
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