F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.12/CDN del 17 ottobre 2007 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMILIANO PINCIONE (Presidente e legale rappresentante Pescara Calcio SpA) PER VIOLAZIONE ART. 7 COMMA 3bis CGS VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI OGGI ART. 8 COMMA 5 CGS IN RELAZIONE ALL’ART. 90 NOIF E AL PAR. III) LETT. B) PRIMA PARTE E PUNTO 4) DELL’ALLEGATO B) AL C.U. N. 6/A DEL 3.5.2007 E DELLA SOCIETA’ PESCARA CALCIO SpA PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 CGS ALL’EPOCA VIGENTE OGGI ART. 4 COMMA 1 CGS ANCHE CON RIFERIMENTO ALL’ART. 7 COMMA 3bis CGS VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI OGGI ART. 8 COMMA 5 CGS (nota n. 489/080pf07-08/SP/ma del 18.9.2007).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.12/CDN del 17 ottobre 2007 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMILIANO PINCIONE (Presidente e legale rappresentante Pescara Calcio SpA) PER VIOLAZIONE ART. 7 COMMA 3bis CGS VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI OGGI ART. 8 COMMA 5 CGS IN RELAZIONE ALL’ART. 90 NOIF E AL PAR. III) LETT. B) PRIMA PARTE E PUNTO 4) DELL’ALLEGATO B) AL C.U. N. 6/A DEL 3.5.2007 E DELLA SOCIETA’ PESCARA CALCIO SpA PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 CGS ALL’EPOCA VIGENTE OGGI ART. 4 COMMA 1 CGS ANCHE CON RIFERIMENTO ALL’ART. 7 COMMA 3bis CGS VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI OGGI ART. 8 COMMA 5 CGS (nota n. 489/080pf07-08/SP/ma del 18.9.2007). Letti gli atti e le deduzioni difensive presentate dai soggetti deferiti; ascoltato il rappresentante della Procura Federale, avv. Salvatore Sciacchitano, nonché per la Società deferita il sig. Antonio Falcone su delega del Presidente; OSSERVA Con atto del 18.09.2007, che ha modificato ed integrato il precedente del 10.08.2007, la Procura Federale ha deferito il Sig. Massimiliano Pincione, già Presidente del Soc. Pescara Calcio S.p.a. all’epoca degli addebiti ed la Soc. Pescara Calcio S.p.a. per le violazioni di cui in epigrafe, per non aver depositato, entro il termine del 30 giugno 2007, la dichiarazione, corredata dai modelli F24, attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2007 compreso, ai tesserati, dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla L.N.P.. Alla riunione del 17.10.2007, il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo per la Società, la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, e per il Presidente l’inibizione per mesi 6 (sei), ai sensi delle vigenti disposizioni. Il rappresentante della Società ha invece insistito per il proscioglimento o, in via subordinata, per il riconoscimento della natura oggettiva della responsabilità ascritta alla propria rappresentata. Il deferimento è fondato e va pertanto accolto. Risulta pacifico che la Società deferita si sia resa inadempiente all’obbligo alla stessa imposto, avendo inviato, solo in data 07.07.2007, pertanto oltre il termine di cui al C.U., una dichiarazione di avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF, integrativa di quella precedentemente depositata il 29.06.2007, dalla quale difatti risultava cancellata la relativa voce. Le deduzioni difensive del Pescara Calcio S.p.a., che eccepisce la inapplicabilità dell’art. 4, co. 1, C.G.S. e la natura non perentoria del termine di deposito, sono prive di qualsiasi pregio logico e giuridico. Invero, la responsabilità dei deferiti per i fatti di che trattasi trova specifica previsione normativa negli artt. 8, co. 5 e 10, ed 1, co. 5 (al quale il co. 10 rimanda), C.G.S. - aventi natura precettiva e sanzionatoria - che individuano la concorrente responsabilità della Società e dei soggetti cui è riconducibile il controllo della stessa nella violazione delle norme federali, ponendosi, quindi, in rapporto di specialità con l’art. 4, co. 1, C.G.S.. Pertanto, la circostanza che nell’atto di deferimento siano richiamate entrambe le norme, la generale e le speciali, se da un lato comporta l’inapplicabilità della prima ricorrendo le seconde, dall’altro non esclude che il comportamento sia stato correttamente descritto nell’atto di deferimento e possa essere sanzionato ai sensi delle vigenti disposizioni, ovvero l’art. 8, co. 5 e 10, C.G.S. in quanto migliorative rispetto alle precedenti. Relativamente, invece, alla ulteriore eccezione sollevata, questa Commissione rileva che la natura perentoria del termine è chiaramente stabilita dal C.U. che, oltre ad indicare espressamente il termine – e si riporta il dato letterale - “entro il” quale assolvere all’obbligo di deposito, ne rafforza il contenuto precettivo prevedendo, ancora in maniera espressa, che l’inosservanza dello stesso, anche in relazione ad uno soltanto degli adempimenti previsti, viene specificamente sanzionata di talché il termine non può che essere perentorio. Pertanto, la deferita non potrà invocare né la buona fede né escludere la propria responsabilità per mancanza dell’elemento psicologico risultando, per tabulas, la volontaria cancellazione, nella dichiarazione del 29.06.2007, della voce relativa al versamento delle ritenute IRPEF, la cui trasmissione non è stata tempestiva. La violazione del termine imposto ai deferiti comporta l’accoglimento delle richieste della Procura Federale e l’applicazione delle sanzioni conformemente alle disposizioni vigenti anche nei confronti di chi non è più tesserato, mantenendo l’ordinamento federale l’interesse a perseguire comportamenti illeciti commessi da soggetti nel periodo di loro tesseramento. P.Q.M. Accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge alla Società Pescara Calcio S.p.A. la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva (2007/2008), ed al Sig. Massimiliano Pincione, l’inibizione per mesi 6 (sei) da scontarsi nella stagione sportiva di prossimo tesseramento.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it