F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.13/CDN del 18 ottobre 2007 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GABRIELE CONTINI (assistente arbitro) PER VIOLAZIONE ART. 1 CGS E DELL’ART. 37 COMMA 2 LETT. B) VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI OGGI TRASFUSO ART. 40 COMMA 3 LETT. C) DEL REGOLAMENTO AIA (nota n. 279/404pf06-07/SP/ma del 6.8.2007).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.13/CDN del 18 ottobre 2007 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GABRIELE CONTINI (assistente arbitro) PER VIOLAZIONE ART. 1 CGS E DELL’ART. 37 COMMA 2 LETT. B) VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI OGGI TRASFUSO ART. 40 COMMA 3 LETT. C) DEL REGOLAMENTO AIA (nota n. 279/404pf06-07/SP/ma del 6.8.2007). Letto il deferimento, esaminati gli atti, uditi il rappresentante della Procura Federale Roberto Proietti che ha chiesto la sospensione del Contini per mesi 8 (otto) e la difesa del deferito che ha chiesto che venga dichiarata l’inammissibilità del deferimento e che, comunque, il deferito venga prosciolto da ogni addebito, osserva: Il Procuratore Federale ha deferito Gabriele Contini per la violazione di cui all’art. 1 CGS e all’art. 37, comma 2 lett. b) del Regolamento AIA vigente all’epoca dei fatti, oggi trasfuso nell’art. 40, comma 3, lett. c) del Regolamento AIA, per avere intrattenuto, in più occasioni, nei mesi di marzo ed aprile 2005, colloqui telefonici con il tesserato dell’AC Milan Leonardo Meani nel corso dei quali sono state espresse considerazioni, valutazioni e commenti che – avuto riguardo al loro specifico contenuto e al soggetto cui erano diretti – risultano contrari ai principi di lealtà, correttezza, probità e trasparenza di cui alle norme contestate, in quanto riguardanti la posizione di singoli associati e le problematiche del mondo arbitrale e specifiche decisioni tecniche concernenti decisioni e segnalazioni adottate nel corso di alcune gare, con le circostanze aggravanti del pregiudizio arrecato, per la notorietà dei fatti, all’immagine dell’AIA e alla carica associativa ricoperta al momento dei fatti; Il Contini ha depositato memoria difensiva eccependo preliminarmente l’inammissibilità sotto diversi profili del deferimento e sostenendo comunque, di non aver commesso le violazioni contestate essendosi limitato ad intrattenere normali conversazioni telefoniche con un personaggio da lui conosciuto allorchè svolgeva funzioni di arbitro nelle categorie minori della LND; Le eccezioni preliminari sono palesemente infondate. Nessun giudizio è stato già emesso nei confronti del Contini per i fatti oggetto del presente provvedimento. Infatti del deferito si sono occupati solo gli Organi inquirenti che per di più non si sono mai pronunciati sui fatti oggi addebitati al Contini. Manca quindi il presupposto stesso della eccezione, cioè l’esistenza di un precedente giudizio o comunque di un provvedimento valutativo in contrasto con l’attuale deferimento. E’ pacifico poi che il divieto di bis in idem valga solo in presenza di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato che, come detto, nella fattispecie non sono stati pronunciati. Il fatto che la Procura Federale non abbia disposto il deferimento del Contini nell’ambito del procedimento principale (c.d. “Calciopoli”) ma solo successivamente, rientra tra le scelte discrezionali dell’organo inquirente non suscettibili di valutazioni da parte di questa Commissione; Altrettanto infondate sono le eccezioni di tempestività e indeterminatezza del deferimento. Infatti le indagini sono state tempestivamente completate nei termini previsti ed i fatti contestati al Contini sono riportati dettagliatamente nel capo di incolpazione che riporta tra virgolette le frasi che secondo l’ipotesi accusatoria avrebbero travalicato i limiti di lealtà, correttezza, probità e trasparenza imposti dalle norme federali; Nel merito appare raggiunta la prova della responsabilità del deferito. Infatti dalla relazione dell’Ufficio Indagini (che ai sensi dell’art. 35 comma 1 punto 1 CGS può essere utilizzata a fini di prova dagli Organi di Giustizia Sportiva) e dai suoi allegati (intercettazioni telefoniche) risulta che il Contini nel marzo-aprile 2005 ha intrattenuto colloqui telefonici con il tesserato dell’AC Milan Leonardo Meani nel corso dei quali sono stati espressi commenti e considerazioni sulla posizione di singoli associati e su specifiche decisioni tecniche relative al settore arbitrale. Tale condotta è certamente in contrasto con l’art. 1 comma 1 CGS che impone a Società, dirigenti, atleti, tecnici, ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale, di comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva. Inoltre la condotta contestata al Contini viola l’art. 40 comma 3 lett. c) del Regolamento AIA secondo il quale gli arbitri devono improntare il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza, rettitudine, della comune morale e difesa della credibilità e dell’immagine dell’AIA; In considerazione del contenuto dei colloqui telefonici e del pregiudizio arrecato all’immagine dell’AIA, sanzione congrua appare quella di mesi tre di sospensione, P.Q.M. Accoglie il deferimento ed infligge a Gabriele Contini la sospensione di mesi 3 (tre).
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