F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.13/CDN del 18 ottobre 2007 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GABRIELE CONTINI (assistente arbitro) PER VIOLAZIONE ART. 1 CGS E DELL’ART. 37 COMMA 2 LETT. B) VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI OGGI TRASFUSO ART. 40 COMMA 3 LETT. C) DEL REGOLAMENTO AIA (nota n. 279/404pf06-07/SP/ma del 6.8.2007).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n.13/CDN del 18 ottobre 2007
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GABRIELE CONTINI
(assistente arbitro) PER VIOLAZIONE ART. 1 CGS E DELL’ART. 37 COMMA 2 LETT.
B) VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI OGGI TRASFUSO ART. 40 COMMA 3 LETT. C)
DEL REGOLAMENTO AIA (nota n. 279/404pf06-07/SP/ma del 6.8.2007).
Letto il deferimento, esaminati gli atti, uditi il rappresentante della Procura Federale
Roberto Proietti che ha chiesto la sospensione del Contini per mesi 8 (otto) e la difesa del
deferito che ha chiesto che venga dichiarata l’inammissibilità del deferimento e che,
comunque, il deferito venga prosciolto da ogni addebito, osserva:
Il Procuratore Federale ha deferito Gabriele Contini per la violazione di cui all’art. 1
CGS e all’art. 37, comma 2 lett. b) del Regolamento AIA vigente all’epoca dei fatti,
oggi trasfuso nell’art. 40, comma 3, lett. c) del Regolamento AIA, per avere
intrattenuto, in più occasioni, nei mesi di marzo ed aprile 2005, colloqui telefonici
con il tesserato dell’AC Milan Leonardo Meani nel corso dei quali sono state
espresse considerazioni, valutazioni e commenti che – avuto riguardo al loro
specifico contenuto e al soggetto cui erano diretti – risultano contrari ai principi di
lealtà, correttezza, probità e trasparenza di cui alle norme contestate, in quanto
riguardanti la posizione di singoli associati e le problematiche del mondo arbitrale e
specifiche decisioni tecniche concernenti decisioni e segnalazioni adottate nel corso
di alcune gare, con le circostanze aggravanti del pregiudizio arrecato, per la
notorietà dei fatti, all’immagine dell’AIA e alla carica associativa ricoperta al
momento dei fatti;
Il Contini ha depositato memoria difensiva eccependo preliminarmente
l’inammissibilità sotto diversi profili del deferimento e sostenendo comunque, di non
aver commesso le violazioni contestate essendosi limitato ad intrattenere normali
conversazioni telefoniche con un personaggio da lui conosciuto allorchè svolgeva
funzioni di arbitro nelle categorie minori della LND;
Le eccezioni preliminari sono palesemente infondate. Nessun giudizio è stato già
emesso nei confronti del Contini per i fatti oggetto del presente provvedimento.
Infatti del deferito si sono occupati solo gli Organi inquirenti che per di più non si
sono mai pronunciati sui fatti oggi addebitati al Contini. Manca quindi il presupposto
stesso della eccezione, cioè l’esistenza di un precedente giudizio o comunque di un
provvedimento valutativo in contrasto con l’attuale deferimento. E’ pacifico poi che il
divieto di bis in idem valga solo in presenza di provvedimenti giurisdizionali passati
in giudicato che, come detto, nella fattispecie non sono stati pronunciati. Il fatto che
la Procura Federale non abbia disposto il deferimento del Contini nell’ambito del
procedimento principale (c.d. “Calciopoli”) ma solo successivamente, rientra tra le
scelte discrezionali dell’organo inquirente non suscettibili di valutazioni da parte di
questa Commissione;
Altrettanto infondate sono le eccezioni di tempestività e indeterminatezza del
deferimento. Infatti le indagini sono state tempestivamente completate nei termini
previsti ed i fatti contestati al Contini sono riportati dettagliatamente nel capo di
incolpazione che riporta tra virgolette le frasi che secondo l’ipotesi accusatoria
avrebbero travalicato i limiti di lealtà, correttezza, probità e trasparenza imposti
dalle norme federali;
Nel merito appare raggiunta la prova della responsabilità del deferito. Infatti dalla
relazione dell’Ufficio Indagini (che ai sensi dell’art. 35 comma 1 punto 1 CGS può
essere utilizzata a fini di prova dagli Organi di Giustizia Sportiva) e dai suoi allegati
(intercettazioni telefoniche) risulta che il Contini nel marzo-aprile 2005 ha
intrattenuto colloqui telefonici con il tesserato dell’AC Milan Leonardo Meani nel
corso dei quali sono stati espressi commenti e considerazioni sulla posizione di
singoli associati e su specifiche decisioni tecniche relative al settore arbitrale. Tale
condotta è certamente in contrasto con l’art. 1 comma 1 CGS che impone a
Società, dirigenti, atleti, tecnici, ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge
attività di carattere tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per
l’ordinamento federale, di comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e
probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva. Inoltre la condotta
contestata al Contini viola l’art. 40 comma 3 lett. c) del Regolamento AIA secondo il
quale gli arbitri devono improntare il proprio comportamento ai principi di lealtà,
trasparenza, rettitudine, della comune morale e difesa della credibilità e
dell’immagine dell’AIA;
In considerazione del contenuto dei colloqui telefonici e del pregiudizio arrecato
all’immagine dell’AIA, sanzione congrua appare quella di mesi tre di sospensione,
P.Q.M.
Accoglie il deferimento ed infligge a Gabriele Contini la sospensione di mesi 3 (tre).
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