F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.13/CDN del 18 ottobre 2007 RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S. CENTALLO AVVERSO LE DECISIONI DELLA C.D.T. PIEMONTE V.A. MERITO GARA CENTALLO-SANTENESE DEL 9.9.2007 CAMPIONATO PROMOZIONE (C.U. n. 11 del 20.9.2007).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.13/CDN del 18 ottobre 2007 RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S. CENTALLO AVVERSO LE DECISIONI DELLA C.D.T. PIEMONTE V.A. MERITO GARA CENTALLO-SANTENESE DEL 9.9.2007 CAMPIONATO PROMOZIONE (C.U. n. 11 del 20.9.2007). Il Giudice Sportivo del C.R. Piemonte V.A.. con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 43 del 17.05.2007, squalificava per una giornata di gara, per recidività in ammonizione, il calciatore Armando Moreno della Società attualmente reclamante. Tale squalifica veniva scontata nella gara Cavour-Centallo disputata il 20.05.2007, immediatamente successiva a quella del 13.05.2007, nel cui contesto la sanzione era maturata. Sicchè il calciatore Armando Moreno aveva titolo di partecipare alla gara del 09.09.2007, in oggetto. La Commissione Disciplinare Territoriale, in accoglimento del ricorso della Società Santenese, constatato che alla gara aveva partecipato il calciatore Armando Moreno in posizione di squalifica e quindi irregolare, comminava alla Società Centallo la perdita della gara per 0–3; al calciatore Armando Moreno la squalifica per una gara ulteriore; al dirigente accompagnatore sig. Giuseppe Di Tora l’inibizione sino al 19 dicembre 2007; alla Società l’ammenda di €150,00. Avverso tale decisione propone reclamo la Società Centallo, chiedendo la revoca della decisione per i motivi sopra evidenziati. Il reclamo è fondato e merita accoglimento. Risulta documentalmente provato che il calciatore Armando Moreno, squalificato per una giornata in seguito alla gara del 13.05.2007, non aveva partecipato a quella del 20.05.2007, scontando così la sanzione. Egli, pertanto, ben poteva prendere parte alla gara del 09.09.2007, P.Q.M. Accoglie il reclamo e, per l’effetto, annulla la decisione impugnata ripristinando il risultato conseguito sul campo, Centallo/Santenese 1-0 (Campionato Promozione). Nulla per la tassa non versata.
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