F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.14/CDN del 9 novembre 2007 APPELLO DELLA SOCIETA’ A.C. FORMIGINE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 400,00 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (delibera Commissione Disciplinare Territoriale presso il C.R. Emilia Romagna – C.U. n. 11 del 12.9.2007). APPELLO DELLA SOCIETA’ POL. NONANTOLA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 500,00 E L’INIBIZIONE PER MESI TRE AL PRESIDENTE FABRIZIO FIORINI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (delibera Commissione Disciplinare Territoriale presso il C.R. Emilia Romagna – C.U. n. 11 del 12.9.2007).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.14/CDN del 9 novembre 2007 APPELLO DELLA SOCIETA’ A.C. FORMIGINE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 400,00 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (delibera Commissione Disciplinare Territoriale presso il C.R. Emilia Romagna – C.U. n. 11 del 12.9.2007). APPELLO DELLA SOCIETA’ POL. NONANTOLA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 500,00 E L’INIBIZIONE PER MESI TRE AL PRESIDENTE FABRIZIO FIORINI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (delibera Commissione Disciplinare Territoriale presso il C.R. Emilia Romagna – C.U. n. 11 del 12.9.2007). Letti gli atti; esaminato il reclamo proposto in data 19.9.2007 dalla FC Formigine avverso la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna(pubblicata sul C.U. n. 11 del 12.7.2007) con cui è stata irrogata a detta Società l’ammenda di € 400,00 per violazione dell’art. 2 commi 3 e 4 CGS a titolo di responsabilità oggettiva per comportamenti ascritti al proprio allenatore sig. Stefano Paraluppi (avrebbe svolto in contemporanea l’attività sia quale allenatore dell’AC Formigine che per la squadra giovanissimi sperimentali ’93 della Pol. Nonantola); esaminato, altresì, il reclamo proposto in data 19.9.2007 dalla Pol. Nonantola avverso la stessa decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna con cui sono state altresì irrogate al sig. Fabrizio Fiorini, Presidente della Società, l’inibizione per mesi tre per la violazione dell’art. 1 comma 1 CGS per aver concorso nella violazione dell’art. 38 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico da parte del sig. Stefano Paraluppi, ed alla Pol. Nonantola l’ammenda di € 500,00 per violazione dell’art. 2 comma 4 CGS a titolo di responsabilità oggettiva per i comportamenti ascrivibili al proprio Presidente; riuniti i due reclami per evidente connessione oggettiva; ascoltato il rappresentante della Procura Federale avv. Andrea Magnanelli il quale ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei deferiti con conferma delle sanzioni irrogate dalla Commissione Disciplinare Territoriale presso il C:R. Emilia Romagna ed il legale dei deferiti che ha concluso per il proscioglimento degli stressi; ritenuto che la Commissione Disciplinare del Settore Tecnico della FIGC ha già giudicato per i comportamenti sopra menzionati (C.U. n. 38 del 25.10.2007) il sig. Stefano Paraluppi prosciogliendo da ogni addebito disciplinare non essendo stato raggiunto un pieno convincimento sui fatti contestati; considerato che, alla luce della decisione assunta, in difetto di accertati comportamenti antiregolamentari del Paraluppi, non può essere irrogata alcuna sanzione né alla Società di appartenenza di detto allenatore, né alla Pol. Nonantola ed al suo Presidente, P.Q.M. In accoglimento dei reclami, annulla la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il C.R. Emilia Romagna, pubblicata sul CU n. 11 del 12.9.2007, assunta nei confronti della AC Formigine, del sig. Fabrizio Fiorini, Presidente della Pol. Nonantola e della stessa Pol. Nonantola e, per l’effetto, proscioglie da ogni addebito i deferiti. Nulla per le tasse non versate.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it