F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.14/CDN del 9 novembre 2007 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FAUSTO PARI (direttore sportivo A.S. Bari S.p.A.), PIETRO DORONZO (segretario A.S. Bari S.p.A.) PER VIOLAZIONE ARTT. 1 COMMA 1 E 8 COMMA 2 CGS ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 39 NOIF E DELLA SOCIETA’ A.S. BARI S.p.A. PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 CGS (nota n. 1613/520pf/SP/ma del 18.4.2007).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.14/CDN del 9 novembre 2007 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FAUSTO PARI (direttore sportivo A.S. Bari S.p.A.), PIETRO DORONZO (segretario A.S. Bari S.p.A.) PER VIOLAZIONE ARTT. 1 COMMA 1 E 8 COMMA 2 CGS ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 39 NOIF E DELLA SOCIETA’ A.S. BARI S.p.A. PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 CGS (nota n. 1613/520pf/SP/ma del 18.4.2007). •Il Procuratore Federale in data 18.04.2007 ha deferito Pari Fausto, Direttore Sportivo e legale rappresentante dell’A.S. Bari Calcio, Doronzo Pietro segretario della medesima Società nonché la stessa A.S. Bari contestando ai primi due la violazione degli artt. 1 e 8 comma 2 CGS anche in relazione all’art. 39 NOIF ed alla terza la responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 2 comma 4 CGS per le violazioni ascritte ai propri tesserati. •I deferiti Pari e Doronzo, comparsi in udienza hanno contestato gli addebiti chiedendo il proscioglimento. •Il rappresentante della Procura ha concluso in udienza chiedendo la condanna a sei mesi di inibizione per il Pari e il Doronzo e a € 10.000,00 di ammenda per l’A.S. Bari S.p.A. •I fatti posti a fondamento del deferimento appaiono pacifici. Infatti è certo che le firme del calciatore Fusaro Danilo in calce ai documenti relativi alla variazione di tesseramento del 04.07.2005 sono apocrife essendo state apposte dal procuratore del calciatore, tale Cardinale Alessandro. Tale circostanza, evidente ictu oculi, per la evidente difformità della firma, è confermata anche dalle dichiarazioni rese all’Ufficio Indagini dal Fusaro, dal Doronzo e perfino dal Pari che dopo una diversa versione, afferma di non ricordare se il Fusaro fosse o meno presente al momento della sottoscrizione. Va però precisato che il Fusaro ha affermato di avere espressamente autorizzato il suo procuratore a sottoscrivere per suo conto i documenti. Ciò non esclude la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità, ma ridimensiona la gravità dei fatti trattandosi di falsità esclusivamente formale che non tradisce la volontà del soggetto contraente. •Per quanto attiene alla responsabilità dei deferiti, essa appare certa per il Pari. Egli infatti non solo è uno dei sottoscrittori dei documenti che recano la firma apocrifa del Fusaro, ma ha tenuto un comportamento processuale discutibile, rendendo all’Ufficio Indagini dichiarazioni palesemente contrarie al vero allorchè ha affermato che la firma del Fusaro era autentica. •A diverse conclusioni occorre pervenire per il Doronzo la cui presenza al momento della sottoscrizione dei documenti non è supportata da adeguati elementi probatori. Non è certa quindi la sua consapevolezza in ordine alla falsità della firma del Fusaro. •Dall’accertamento della colpevolezza del Pari discende la responsabilità diretta della A.S. Bari S.p.A.. •Sanzioni congrue in relazione alla gravità dei fatti come sopra ridimensionati, appaiono quelle dell’inibizione per mesi uno per il Pari e di € 5000,00 di ammenda per l’A.S. Bari S.p:A., P.Q.M. Accoglie il deferimento nei confronti di Fausto Pari e dell’A.S. Bari S.p.A. infliggendo al primo la sanzione di mesi uno di inibizione ed alla seconda quella dell’ammenda di € 5.000,00 (cinquemila). Proscioglie il Doronzo dagli addebiti.
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