F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.14/CDN del 9 novembre 2007 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FAUSTO PARI (direttore sportivo A.S. Bari S.p.A.), PIETRO DORONZO (segretario A.S. Bari S.p.A.) PER VIOLAZIONE ARTT. 1 COMMA 1 E 8 COMMA 2 CGS ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 39 NOIF E DELLA SOCIETA’ A.S. BARI S.p.A. PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 CGS (nota n. 1613/520pf/SP/ma del 18.4.2007).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n.14/CDN del 9 novembre 2007
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FAUSTO PARI
(direttore sportivo A.S. Bari S.p.A.), PIETRO DORONZO (segretario A.S. Bari S.p.A.)
PER VIOLAZIONE ARTT. 1 COMMA 1 E 8 COMMA 2 CGS ANCHE IN RELAZIONE
ALL’ART. 39 NOIF E DELLA SOCIETA’ A.S. BARI S.p.A. PER VIOLAZIONE ART. 2
COMMA 4 CGS (nota n. 1613/520pf/SP/ma del 18.4.2007).
•Il Procuratore Federale in data 18.04.2007 ha deferito Pari Fausto, Direttore
Sportivo e legale rappresentante dell’A.S. Bari Calcio, Doronzo Pietro segretario
della medesima Società nonché la stessa A.S. Bari contestando ai primi due la
violazione degli artt. 1 e 8 comma 2 CGS anche in relazione all’art. 39 NOIF ed alla
terza la responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 2 comma 4 CGS per le
violazioni ascritte ai propri tesserati.
•I deferiti Pari e Doronzo, comparsi in udienza hanno contestato gli addebiti
chiedendo il proscioglimento.
•Il rappresentante della Procura ha concluso in udienza chiedendo la condanna a sei
mesi di inibizione per il Pari e il Doronzo e a € 10.000,00 di ammenda per l’A.S. Bari
S.p.A.
•I fatti posti a fondamento del deferimento appaiono pacifici. Infatti è certo che le
firme del calciatore Fusaro Danilo in calce ai documenti relativi alla variazione di
tesseramento del 04.07.2005 sono apocrife essendo state apposte dal procuratore
del calciatore, tale Cardinale Alessandro. Tale circostanza, evidente ictu oculi, per
la evidente difformità della firma, è confermata anche dalle dichiarazioni rese
all’Ufficio Indagini dal Fusaro, dal Doronzo e perfino dal Pari che dopo una diversa
versione, afferma di non ricordare se il Fusaro fosse o meno presente al momento
della sottoscrizione. Va però precisato che il Fusaro ha affermato di avere
espressamente autorizzato il suo procuratore a sottoscrivere per suo conto i
documenti. Ciò non esclude la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità,
ma ridimensiona la gravità dei fatti trattandosi di falsità esclusivamente formale che
non tradisce la volontà del soggetto contraente.
•Per quanto attiene alla responsabilità dei deferiti, essa appare certa per il Pari. Egli
infatti non solo è uno dei sottoscrittori dei documenti che recano la firma apocrifa
del Fusaro, ma ha tenuto un comportamento processuale discutibile, rendendo
all’Ufficio Indagini dichiarazioni palesemente contrarie al vero allorchè ha affermato
che la firma del Fusaro era autentica.
•A diverse conclusioni occorre pervenire per il Doronzo la cui presenza al momento
della sottoscrizione dei documenti non è supportata da adeguati elementi probatori.
Non è certa quindi la sua consapevolezza in ordine alla falsità della firma del
Fusaro.
•Dall’accertamento della colpevolezza del Pari discende la responsabilità diretta
della A.S. Bari S.p.A..
•Sanzioni congrue in relazione alla gravità dei fatti come sopra ridimensionati,
appaiono quelle dell’inibizione per mesi uno per il Pari e di € 5000,00 di ammenda
per l’A.S. Bari S.p:A.,
P.Q.M.
Accoglie il deferimento nei confronti di Fausto Pari e dell’A.S. Bari S.p.A. infliggendo al
primo la sanzione di mesi uno di inibizione ed alla seconda quella dell’ammenda di €
5.000,00 (cinquemila). Proscioglie il Doronzo dagli addebiti.
Share the post "F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.14/CDN del 9 novembre 2007 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FAUSTO PARI (direttore sportivo A.S. Bari S.p.A.), PIETRO DORONZO (segretario A.S. Bari S.p.A.) PER VIOLAZIONE ARTT. 1 COMMA 1 E 8 COMMA 2 CGS ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 39 NOIF E DELLA SOCIETA’ A.S. BARI S.p.A. PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 CGS (nota n. 1613/520pf/SP/ma del 18.4.2007)."