F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.14/CDN del 9 novembre 2007 RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. ASSAGHESE CALCIO AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA ASSAGHESE-VALLEAMBROSIA DEL 16.9.2007 (delibera Commissione Disciplinare Territoriale presso il C.R. Lombardia C.U. n. 15 dell’11.10.2007 – Campionato 2^ Categoria).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n.14/CDN del 9 novembre 2007
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. ASSAGHESE CALCIO AVVERSO LE DECISIONI
MERITO GARA ASSAGHESE-VALLEAMBROSIA DEL 16.9.2007 (delibera
Commissione Disciplinare Territoriale presso il C.R. Lombardia C.U. n. 15
dell’11.10.2007 – Campionato 2^ Categoria).
Con ricorso del 16.10.2007 la AS Assaghese Calcio ha chiesto l’annullamento della
decisione della Commissione disciplinare territoriale del CR Lombardia n. 15 del
11.10.2007.
Nel ricorso si rileva che, in data 17.9.2007, la ASD Valleambrosia ha proposto reclamo al
Giudice sportivo con riferimento alla gara del campionato di seconda categoria
Assaghese-Valleambrosia del 16.9.2007, lamentando la posizione irregolare di un
calciatore della Assaghese; che il Giudice sportivo, ritenuta la propria incompetenza con
riferimento a quanto previsto dall’art. 44 CGS, ha trasmesso gli atti alla Commissione
disciplinare territoriale; che quest’ultima ha accolto il reclamo della Valleambrosia,
comminando alla Assaghese, tra l’altro, la punizione sportiva della perdita della gara; che
tale decisione sarebbe illegittima, in quanto la Commissione avrebbe dovuto dichiarare
l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 33, comma 5, CGS. Di conseguenza, si
chiede l’annullamento, senza rinvio, della decisione impugnata nella parte relativa alla
sanzione della punizione sportiva della perdita della gara.
La Commissione, esaminati gli atti, rileva che, secondo il costante orientamento degli
Organi della giustizia sportiva, i reclami indirizzati per errore a un giudice diverso da quello
previsto, qualora siano tempestivi e regolari per ogni altro verso, non vanno considerati
inammissibili, ma devono essere trasmessi d’ufficio al giudice competente, per essere
sottoposti alla sua cognizione e decisione.
Poiché nel caso di specie ricorrono tali presupposti, il ricorso della Assaghese deve
ritenersi infondato.
P.Q.M.
la Commissione delibera di respingere il ricorso e dispone l'incameramento della tassa.
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