F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.14/CDN del 9 novembre 2007 RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. ASSAGHESE CALCIO AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA ASSAGHESE-VALLEAMBROSIA DEL 16.9.2007 (delibera Commissione Disciplinare Territoriale presso il C.R. Lombardia C.U. n. 15 dell’11.10.2007 – Campionato 2^ Categoria).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.14/CDN del 9 novembre 2007 RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. ASSAGHESE CALCIO AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA ASSAGHESE-VALLEAMBROSIA DEL 16.9.2007 (delibera Commissione Disciplinare Territoriale presso il C.R. Lombardia C.U. n. 15 dell’11.10.2007 – Campionato 2^ Categoria). Con ricorso del 16.10.2007 la AS Assaghese Calcio ha chiesto l’annullamento della decisione della Commissione disciplinare territoriale del CR Lombardia n. 15 del 11.10.2007. Nel ricorso si rileva che, in data 17.9.2007, la ASD Valleambrosia ha proposto reclamo al Giudice sportivo con riferimento alla gara del campionato di seconda categoria Assaghese-Valleambrosia del 16.9.2007, lamentando la posizione irregolare di un calciatore della Assaghese; che il Giudice sportivo, ritenuta la propria incompetenza con riferimento a quanto previsto dall’art. 44 CGS, ha trasmesso gli atti alla Commissione disciplinare territoriale; che quest’ultima ha accolto il reclamo della Valleambrosia, comminando alla Assaghese, tra l’altro, la punizione sportiva della perdita della gara; che tale decisione sarebbe illegittima, in quanto la Commissione avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 33, comma 5, CGS. Di conseguenza, si chiede l’annullamento, senza rinvio, della decisione impugnata nella parte relativa alla sanzione della punizione sportiva della perdita della gara. La Commissione, esaminati gli atti, rileva che, secondo il costante orientamento degli Organi della giustizia sportiva, i reclami indirizzati per errore a un giudice diverso da quello previsto, qualora siano tempestivi e regolari per ogni altro verso, non vanno considerati inammissibili, ma devono essere trasmessi d’ufficio al giudice competente, per essere sottoposti alla sua cognizione e decisione. Poiché nel caso di specie ricorrono tali presupposti, il ricorso della Assaghese deve ritenersi infondato. P.Q.M. la Commissione delibera di respingere il ricorso e dispone l'incameramento della tassa.
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