F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.14/CDN del 9 novembre 2007 RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VAL BIDENTE AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA VAL BIDENTE-CORREGGESE DEL 22.9.2007 (delibera Commissione Disciplinare Territoriale presso il C.R. Emilia Romagna C.U. n. 16 del 17.10.2007 – Campionato di Calcio a 5 Serie C2).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.14/CDN del 9 novembre 2007 RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VAL BIDENTE AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA VAL BIDENTE-CORREGGESE DEL 22.9.2007 (delibera Commissione Disciplinare Territoriale presso il C.R. Emilia Romagna C.U. n. 16 del 17.10.2007 – Campionato di Calcio a 5 Serie C2). Visti gli atti; letto il reclamo proposto dalla ASD Val Bidente avverso la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale del C.R. Emilia Romagna (C.U. n. 16 del 17.10.2007) con cui, in accoglimento del reclamo proposto dalla A.C. Correggese, ha disposto di infliggere alla A.S. Val Bidente la punizione sportiva della perdita per 0-6 della gara Val Bidente- Correggese del 22.10.2007 ed al calciatore Alberto Barchi n. 1 giornata di squalifica; rilevato che il reclamo della A.C. Correggese, si basa sul fatto che alla gara in questione ha partecipato il calciatore Alberto Barchi squalificato per una gara per recidività in ammonizione (C.U. n. 40 C:R. E.R. del 26.4.2007); esaminate le controdeduzioni depositate in giudizio dalla A.C. Correggese in data 29.10.2007; accertato che successivamente alla irrogazione della squalifica del 26.4.2007 il calciatore Barchi avrebbe dovuto partecipare alla gara di spareggio Virtus. Cibeno-Val Bidente fissata per il 5.5.2007; rilevato che, a seguito di preannuncio di rinuncia alla partecipazione a detta gara da parte della Virtus Cibeno (comunicata al C.R. via fax) il Giudice Sportivo del C.R. Emilia Romagna deliberava di infliggere alla Virtus Cibeno la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6 e l’ammenda di € 55,00 quale rinuncia (C.U. n. 41/bis del 4.5.2007); considerato che, alla luce di quanto previsto dall’art. 22, comma 4 CGS “le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali, ivi incluse quelle vinte per 3-0 o 6-0 ai sensi dell’art. 17 ……”; ritenuto che può conseguentemente affermarsi che il calciatore Alberto Barchi abbia scontato la squalifica a lui irrogata in occasione della gara Virtus Cibeno-Val Bidente (C.U. n. 41/bis del 4.5.2007 del Giudice Sportivo del C.R. Emilia Romagna), P.Q.M. In accoglimento del reclamo proposto dalla ASD Val Bidente, dispone l’annullamento del provvedimento della C.D. Territoriale C.R: Emilia Romagna e, per l’effetto, ripristina il risultato conseguito sul campo Val Bidente – Correggese 7-3. Dispone la restituzione della tassa versata.
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