F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.14/CDN del 9 novembre 2007 RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASD DUE TORRI AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2007 AL CALCIATORE FAMA BERNARDO (delibera C.D. Territoriale Sicilia C.U. n. 21 dell’11.10.2007 – Campionato Eccellenza).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.14/CDN del 9 novembre 2007 RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASD DUE TORRI AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2007 AL CALCIATORE FAMA BERNARDO (delibera C.D. Territoriale Sicilia C.U. n. 21 dell’11.10.2007 – Campionato Eccellenza). Visti gli atti; letto il ricorso; considerato che l’Associazione Sportiva Dilettantistica Due Torri ricorre avverso la decisione della Commissione disciplinare territoriale della Sicilia che ha respinto il ricorso presentato dalla stessa Associazione per la squalifica inflitta al calciatore Bernardo Fama dal Giudice sportivo territoriale; considerato che, a norma dell’art. 30, n. 1, CGS, da una parte, avverso le decisioni dei Giudici sportivi territoriali è possibile proporre ricorso esclusivamente alle Commissioni disciplinari territoriali e, dall’altra, la Commissione disciplinare nazionale è competente a decidere i ricorsi presentati avverso le decisioni delle Commissioni disciplinari territoriali soltanto nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale; considerato che, conseguentemente, nel caso in questione, si sono esauriti i due gradi del giudizio previsti, P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e dispone l’incameramento della tassa.
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